L.R. 01 Ottobre 1979, n. 82 |
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979. (1)
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Art. 1 Nello stato di previsione del' entrata per l' anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni di cui All' annessa tabella " A ". Art. 2 Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni di cui All' annessa tabella " B ". Art. 3 Le previsioni di entrata e di spesa per l' anno finanziario 1979, iscritte nel bilancio pluriennale 1979- 1981, sono modificate in conseguenza delle variazioni disposte dai precedenti articoli 1 e 2. Art. 4 All' elenco n. 6, allegato allo stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1979, concernente i capitoli finanziati in tutto o in parte con la disponibilita' costituita dall' avanzo di amministrazione, sono apportate le seguenti variazioni compensative: capitolo n. 101599 (fondo globale) + + 4.024.000.000; capitolo n. 990599 (fondo globale) - - 4.024.000.000. Art. 5 L' elenco n. 4 allegato alla legge regionale 10 luglio 1979, n. 53 e' integrato con le autorizzazioni di spesa di cui all' elenco n. 1 allegato alla presente legge. Art. 6 Le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative alla costruzione degli ospedali di Ostia e di Pietralata, gia' previsti nei programmi regionali e da iscrivere nella parte corrente del bilancio dell' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, saranno poste a carico del capitolo n. 207040 del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Art. 7 L' articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 28 e' sostituito dal seguente: " Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' autorizzata per l' anno finanziario 1979 la spesa di L. 200 milioni. In relazione all' autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979, e' istituito il capitolo n. 207505 con la seguente denominazione: " Interventi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive ", con gli stanziamenti di L. 200 milioni in termini di competenza e di L. 100 milioni in termini di cassa. All' onere relativo si fa fronte, riducendo di pari importi le dotazioni di competenza e di cassa del capitolo n. 207043 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1979. La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio ". Art. 9 All' articolo 26 della legge regionale 10 luglio 1979, n. 53 e' aggiunto il seguente comma: " L' ammontare complessivo dei contributi costanti pluriennali di L. 17.050 milioni di cui al primo comma del presente articolo deve intendersi attribuita, quanto a lire 10.000 milioni al bilancio regionale 1980 e quanto a L. 7.050 milioni al bilancio regionale 1981 ". All' articolo 26 della legge regionale 10 luglio 1979, n. 53 e' aggiunto il seguente comma: " L' ammontare complessivo dei contributi costanti pluriennali di L. 17.050 milioni di cui al primo comma del presente articolo deve intendersi attribuita, quanto a lire 10.000 milioni al bilancio regionale 1980 e quanto a L. 7.050 milioni al bilancio regionale 1981 ". L' articolo 35 della legge regionale 10 luglio 1979, n. 53 e' soppresso. Art. 10 Per le finalita' previste dal primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 64 nonche' dalle leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30 e 10 maggio 1978, n. 32 ed, in particolare, per favorire iniziative volte a contrastare l'emarginazione sociale e culturale dei giovani nella citta' di Roma, e' autorizzata per l' anno 1979 la spesa di L.9.500.000.000 che viene iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 421535 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1979 con la seguente denominazione: " Trasferimenti al comune di Roma per interventi di promozione culturale e sociale, con particolare riguardo ai giovani ". Le deliberazioni con le quali verranno corrisposti al comune i finanziamenti di cui al precedente comma potranno essere adottate previa presentazione da parte del comune stesso di un apposito programma-progetto di attivita', nel quale saranno illustrate la natura e i criteri delle iniziative e degli interventi necessari alla realizzazione delle stesse, ivi compresi l'acquisizione dei materiali e la sistemazione degli ambienti. Il programma - progetto in cui saranno stabiliti i criteri di cui sopra sara' approvato dal Consiglio regionale entro il 20 ottobre 1979. Della gestione dei finanziamenti come sopra corrisposti, il comune rendera' apposito conto alla Regione. Per l' attivazione dei servizi connessi alla realizzazione delle iniziative socio - culturali di cui al primo comma, il comune potra' far ricorso, nei limiti del trenta per cento delle assegnazioni attribuite dalla Giunta regionale, alle autorizzazioni previste dalle leggi statali e regionali in materia di occupazione giovanile. ALLEGATO 1(2) Per il finanziamento degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle comunita' montane sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1979 e nel bilancio pluriennale i seguenti capitoli, mediante utilizzazione delle disponibilita' esistenti al capitolo n. 529599: - capitolo n. 529553 " Finanziamento degli interventi previsti nei piani delle comunita' montane mediante utilizzazioni delle assegnazioni statali di cui all' articolo 9, lettera b), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 " L. 45.619.000.000; - capitolo n. 529554 " Finanziamento degli interventi previsti nei piani delle comunita' montane mediante utilizzazione di fondi regionali liberi dai vincoli di destinazione di cui all' articolo 9, lettera b), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 " lire 8.984.000.000. Con deliberazioni del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nei piani presentati alla Regione da parte delle comunita' montane, si provvedera': 1) a determinare la misura dei finanziamenti, per ciascuna comunita' montana e distintamente per gli ambienti progettuali in ordine ai quali saranno redatti e presentati alla Regione i progetti esecutivi; 2) ad accreditare a favore delle suddette comunita' e nella misura dei finanziamenti come sopra disposti le corrispondenti somme in appositi conti correnti fruttiferi accesi presso la tesoreria regionale ed intestati ai presidenti delle comunita' medesime. Il prelievo delle somme di cui al punto n. 1 del precedente comma avverra' previo nulla osta dell'amministrazione regionale a seguito della presentazione ed approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei progetti esecutivi. ALLEGATO 2 TABELLA " A " VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA ALLEGATO 3 TABELLA " B " VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 5 ottobre 1979, n. 27, S.O. n. 4 (2) Allegato modificato in maniera espressa non testuale dall'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 29 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |