L.R. 06 Ottobre 1998, n. 45 |
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) (1) |
Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso la definizione e la realizzazione di un sistema regionale permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 ed in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione provvede a: a) istituire l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA; b) coordinare le attività dell'ARPA con quelle degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate aziende USL e con quelle dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Art. 2 ( Istituzione dell'ARPA) 1. E' istituita l'ARPA quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile. 2. L'ARPA svolge le attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale di cui all'articolo 01 del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle aziende USL. Svolge, altresì, le ulteriori attività tecniche indicate dall'articolo 3. 3. L'ARPA esercita le attività di cui al comma 2 nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici. L'ARPA ha sede in Rieti.
3 quater) attività istruttorie relative ai procedimenti di competenza regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. L’ARPA riferisce annualmente alla competente commissione consiliare in merito alle attività svolte ai sensi del presente numero; (1a.1) 4) fermo restando quanto previsto dal numero 3 quater) per i procedimenti di competenza regionale, supporto tecnico-scientifico per le istruttorie relative all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, inquinamento acustico, rischio da amianto, radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici; (1a.2) n bis) attività di ispezione delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica, su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).(4.1) Art. 4
(Organi dell'ARPA) 1. Sono organi dell'ARPA: a) il direttore generale; b) il collegio dei revisori. 1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tra persone in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse. 2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARPA ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'ARPA, nonché del rispetto delle direttive regionali. 3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARPA e, in particolare: a) all'adozione dello statuto; b) all'adozione del regolamento; c) all'adozione della pianta organica nell'ambito della dotazione organica prevista dal regolamento; d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale; e) all'adozione dei programmi di intervento annuali e pluriennali; f) all'adozione del tariffario per le consulenze e le prestazioni erogate a terzi; g) alla nomina dei direttori tecnico ed amministrativo di cui all'articolo 12 e dei direttori delle sezioni provinciali di cui all'articolo 13; h) all'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture dell'ARPA, nonché alla verifica sul loro utilizzo; i) alla verifica della qualità dei servizi. 4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. 5. Il direttore generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, è coadiuvato da due vicedirettori nominati, con unica votazione, dal Consiglio regionale tra le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 6. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dei vice direttori generali è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di tali contratti e determina gli emolumenti del direttore generale facendo riferimento a quelli previsti per il direttore generale delle aziende USL del Lazio. Gli emolumenti dei vice direttori generali sono stabiliti nella misura del settantacinque per cento di quelli spettanti al direttore generale. L'incarico di direttore generale e di vice direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. 7. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento. 8. In fase di prima attuazione il direttore generale e i vice direttori generali sono nominati entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 6. Art. 6 (Collegio dei revisori) 1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del collegio dei revisori e i due membri supplenti scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni. 2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente. 3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ed i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia. (4a) 4. Il collegio dei revisori riferisce ogni trimestre sui risultati dell'attività di controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente al direttore generale ed alla Giunta regionale. (4b) 5. Ai membri del collegio dei revisori è corrisposto un compenso annuo lordo pari al dieci per cento di quello del direttore generale dell'ARPA. Al presidente spetta una maggiorazione pari al venti per cento del compenso corrisposto agli altri componenti. Ai membri del collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali. Art. 7 (Statuto e regolamento dell'ARPA.) 1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto, che è approvato con deliberazione della Giunta regionale, in cui sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo, le forme per lo svolgimento dell'attività dei due vicedirettori, nonché le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la formazione degli strumenti contabili ed i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico. 2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 1, il direttore generale adotta il regolamento, che è approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono definiti: a) l'assetto organizzativo in conformità a quanto stabilito dagli articoli 11, 12 e 13, nonché il funzionamento e le attività istituzionali delle varie strutture dell'ARPA; b) la dotazione organica; c) le forme ed i modi di coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale; d) le forme di consultazione sul programma di intervento annuale con le associazioni imprenditoriali di categoria, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi; e) le incompatibilità ed i rapporti tra l'attività svolta a favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, e quella svolta a favore di terzi per i fini di cui all'articolo 18, comma 1. Art. 8 (Bilancio di previsione, rendiconto generale e programmi di intervento dell'ARPA.) 1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni. 2. Il Consiglio regionale approva, altresì, i programmi di intervento annuali e pluriennali, adottati dal direttore generale tenendo conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale. I programmi di intervento annuali e pluriennali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, sono comunicati alla Giunta regionale, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione, ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’articolo 9. (4c) Art. 9 (Vigilanza e controllo) 1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spettano alla Giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'ARPA. 2. La Giunta regionale in particolare: a) emana direttive per la gestione dell'ARPA al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale; b) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni; c) esercita il controllo di legittimità, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere c) e g), che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti; d) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del direttore generale, previo invito a provvedere entro un congruo termine; e) esercita il controllo sugli organi: 1) dichiarando la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale; 2) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARPA, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale. Art. 10 (Comitato regionale di indirizzo e verifica) 1. Al fine di consentire la partecipazione degli enti locali all'azione di indirizzo e verifica da parte della Regione del sistema regionale di protezione ambientale, è istituito il comitato regionale di indirizzo e verifica, che è composto da: a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, o suo delegato; b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato; c) l'Assessore regionale competente in materia di politiche per la qualità della vita o suo delegato; d) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale; e) i presidenti delle province o loro delegati; f) tre sindaci designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) o loro delegati. 2. Il comitato regionale di indirizzo e verifica è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale dell'ARPA. La mancata designazione di uno o più dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed f), non impedisce la costituzione del comitato. Il Presidente della Giunta regionale procede all'integrazione della composizione del comitato al momento della presentazione delle designazioni mancanti. 3. Le riunioni del comitato regionale di indirizzo e verifica sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti dal comma 1. 4. Il comitato di indirizzo e verifica formula proposte alla Giunta regionale in merito alle: a) direttive generali per la formulazione dei programmi di intervento dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel rispetto della programmazione regionale; b) valutazioni sui risultati delle attività svolte dall'ARPA, tenendo conto della relazione di cui all'articolo 5, comma 4. 5. Il comitato di indirizzo e verifica esprime, altresì, parere alla Giunta regionale per l'approvazione del tariffario relativo alle consulenze e alle prestazioni erogate a terzi ai sensi dell'articolo 18. Art. 11 (Organizzazione dell'ARPA) 1. L'ARPA è articolata in una struttura centrale e in sezioni provinciali ai sensi degli articoli 12 e 13 e secondo i seguenti criteri: a) programmazione degli interventi; b) sviluppo delle attività che a diverso titolo concorrono al perseguimento della protezione ambientale; c) massima economicità e flessibilità di gestione in termini di efficacia ed efficienza; d) integrazione tra le diverse aree di intervento ed uniformità delle procedure tecniche ed amministrative di progettazione, esecuzione, elaborazione, valutazione e comunicazione degli interventi e delle prestazioni; e) adozione di modalità operative per sviluppare la progettualità degli interventi, la verifica dei risultati conseguiti e la qualità dei servizi resi. 1. La struttura centrale dell'ARPA svolge le funzioni centralizzate relative al personale, al bilancio e alla ragioneria, al patrimonio, all'informazione, nonché alla promozione, al coordinamento e alla verifica di qualità delle attività. 2. La struttura centrale è articolata in un servizio tecnico e in un servizio amministrativo, cui sono preposti rispettivamente il direttore tecnico ed il direttore amministrativo. 3. Il direttore tecnico ed il direttore amministrativo di cui al comma 2 sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) comprovata esperienza nella direzione, rispettivamente tecnica ed amministrativa, di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. 4. Il rapporto di lavoro del direttore tecnico e del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è regolato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 6, definisce i contenuti di tale contratto e determina gli emolumenti facendo riferimento a quelli previsti per il direttore sanitario e amministrativo delle aziende USL del Lazio. 5. Il servizio tecnico è preposto alle seguenti funzioni: a) promozione delle attività di ricerca; b) coordinamento delle attività; c) verifica di qualità delle attività svolte; d) rilevazione dati e informazione e documentazione. 6. Il servizio amministrativo assolve alle funzioni relative a: a) gestione, formazione e aggiornamento del personale; b) bilancio e ragioneria; c) patrimonio; d) controllo di gestione Art. 13 (Articolazione delle sezioni provinciali ) 1. Le sezioni provinciali dell'ARPA sono articolate in servizi tecnici e servizi territoriali, cui spettano i compiti istituzionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 7. 2. Ogni sezione provinciale è diretta da un direttore nominato dal direttore generale nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA. 3. Al fine di una migliore gestione delle risorse, il direttore generale organizza le sezioni provinciali sulla base delle competenze assegnate alle stesse e delle esigenze derivanti da particolari caratteristiche fisiche, economiche e produttive del territorio, affidando a singole sezioni provinciali, o loro articolazioni, funzioni interprovinciali o regionali di specializzazione. Art. 14 (Comitati provinciali di coordinamento) 1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'accordo di programma di cui all'articolo 16 ed al fine di assicurare il coordinamento tecnico delle attività delle sezioni provinciali dell'ARPA con gli enti locali, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e con le sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, presso ciascuna provincia sono istituiti i comitati provinciali di coordinamento con il compito di: a) formulare proposte al direttore generale per la definizione del programma di intervento annuale per la parte relativa alle sezioni provinciali; b) formulare proposte sull'accordo di programma di cui all'articolo 16, anche in relazione ad eventuali aggiornamenti dello stesso; c) esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle attività programmate per la parte relativa alle sezioni provinciali ed esprimere al direttore generale valutazioni e proposte. 2. I comitati provinciali di coordinamento sono composti da: a) il responsabile della struttura della provincia competente in materia di ambiente, che lo presiede; b) il responsabile della struttura del comune capoluogo competente in materia di ambiente; c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA; d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL della provincia; e) il responsabile territoriale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana. 3. I comitati provinciali di coordinamento sono convocati dai rispettivi presidenti almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta, oltre che dei rispettivi componenti, della Regione o del direttore generale dell'ARPA. La prima convocazione avviene entro trenta giorni dalla data di nomina, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dei direttori di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA. 4. I comitati provinciali di coordinamento adottano un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento, prevedendo anche particolari forme di articolazione interna, ai fini dello snellimento dei lavori. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. 1. L'ARPA stipula con l'agenzia europea per l'ambiente di cui al regolamento 1210/90/CEE, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con altri enti ed istituti anche di ricerca internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali, nonché di corsi di formazione professionale e aggiornamento del proprio personale. 1 bis. La Regione promuove la sottoscrizione dei protocolli di intesa tra l’ARPA e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici per attivare una cooperazione finalizzata a: a) sviluppare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, specifiche azioni di controllo della radioattività ambientale derivante dalle attività di messa in sicurezza e di parziale o totale dismissione dei siti nucleari presenti o limitrofi al territorio della Regione; b) provvedere all’effettuazione di monitoraggi o misure periodiche intorno ai siti interessati, per un raggio non inferiore ai dieci chilometri, per verificare l’eventuale contaminazione ambientale dell’aria, dell’acqua e del suolo, causata sia dai radioisotopi provenienti dalle operazioni di esercizio o smantellamento degli impianti, sia da eventi non prevedibili; c) avviare attraverso l’Osservatorio Epidemiologico del Lazio indagini periodiche allo scopo di monitorare l’andamento delle malattie potenzialmente riferibili o connesse con la presenza di attività radioattiva nei territori limitrofi ad insediamenti nucleari. (5) 2. L'ARPA può, inoltre, avvalersi di esperti di provata competenza, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia. 3. Per l'espletamento delle attività rientranti tra i fini istituzionali, l'ARPA può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione, riservati a laureati e diplomati. Tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. 1. La Regione e gli enti locali per l'esercizio, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative in materia ambientale, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). (6) 2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica sulla base delle normative vigenti e delle direttive comunitarie, si avvalgono del supporto tecnico-analitico dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). 3. Per la definizione delle attività tecniche di supporto di cui ai commi 1 e 2, nonché per l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. 4. Con l'accordo di cui al comma 3 si individuano anche le funzioni di laboratorio di base e le relative dotazioni tecnologiche e strumentali dei servizi dei dipartimenti di prevenzione al fine di evitare sovrapposizioni di attività con i servizi dell'ARPA e di razionalizzare gli interventi. 5. La Regione, gli enti locali e le aziende USL possono stipulare apposite convenzioni con l'ARPA per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nell'accordo di programma e comunque nell'ambito delle competenze dell'ARPA stessa, inerenti alle proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali. Tali convenzioni precisano i tempi ed i costi delle prestazioni aggiuntive. Art. 17 (Esercizio integrato e coordinato delle funzioni tra ARPA e dipartimenti di prevenzione. ) 1. L'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione esercitano le proprie attività in modo integrato e coordinato, sulla base del riparto di funzioni operato nell'allegato A in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 19. 2. Per le funzioni che rivestono valenza sia ambientale, sia sanitaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, emana direttive per l'individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente per l'esercizio delle stesse. Art. 18 (Consulenze e prestazioni a terzi) 1. L'ARPA, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dal regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), al fine di evitare incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di controllo ad essa affidate e di non pregiudicare lo svolgimento delle attività a favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Le consulenze e le prestazioni di cui al comma 1 sono remunerate secondo un tariffario approvato dalla Giunta regionale, previo parere del comitato regionale di indirizzo e verifica, su proposta del direttore generale. Il tariffario prevede le forme e le modalità, ivi compresi gli abbattimenti, per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferiti all'ARPA il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA il personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei servizi delle aziende USL adibiti prevalentemente alle attività di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine i direttori generali delle aziende USL, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano apposita ricognizione, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale. Tale ricognizione tiene conto delle dotazioni esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e di quelle eventualmente integrative intervenute sino alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro trenta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, il direttore generale adotta la pianta organica dell'ARPA, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, sulla base di una verifica delle esigenze dei servizi e prestazioni da erogare nel territorio. 3. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'adozione della pianta organica ai sensi del comma 2, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA personale della Regione e di enti da essa dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 03, comma 2, del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994. Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i criteri di equiparazione della qualifiche funzionali e dei profili professionali posseduti con quelli previsti nella pianta organica dell'ARPA. 1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da: a) una quota del fondo sanitario regionale, in attesa dell'individuazione di specifiche risorse finanziarie da destinare all'ARPA, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende USL individuati dall'articolo 19, comma 1, trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni erogate, nonché alle spese di investimento; b) gli introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 18, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta regionale; c) le somme stanziate nei bilanci di Regione ed enti locali per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPA ai sensi dell'articolo 16, comma 3; d) proventi derivanti da prestazioni aggiuntive fornite a Regione, enti locali e aziende USL, ai sensi dell'articolo 16, comma 5; e) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità; f) finanziamenti dell'Unione Europea per progetti specifici; g) lasciti e donazioni. 2. Il programma annuale dell'ARPA definisce le quote-parte di finanziamento da destinare alle attività delle sezioni provinciali al fine di garantire livelli adeguati di attività. 3. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le aziende USL. Art. 21 (Norma transitoria) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua, con propria deliberazione, alle disposizioni della presente legge, la deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 1995, n. 3140, relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle aziende USL e delle aziende ospedaliere. 2. Fino alla data dell'effettivo trasferimento all'ARPA del personale, delle attrezzature e delle dotazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende USL trasferiti all'ARPA continuano ad essere svolte dai presidi e dai servizi stessi. Art. 22 (Abrogazioni) 1. La legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9 e la legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 sono abrogate con effetto dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 1. Art. 23 (Norma finanziaria)
(1.1) Alinea modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 (1a.1) Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 (1a.2) Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 (1b) Numero aggiunto dall'articolo 2, comma 38, lettera a), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (3a) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 (4.1) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (4a) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 145, lettera f), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |