Primi interventi a tutela delle risorse idropotabili. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (1).

Numero della legge: 48
Data: 10 maggio 1990
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1990

L.R. 10 Maggio 1990, n. 48
Primi interventi a tutela delle risorse idropotabili. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (1).

Art. 1
1. Per l'attuazione di adempimenti finalizzati alla tutela delle acque destinate al consumo umano, aventi carattere di straordinarietà ed urgenza, la Regione è autorizzata a concedere ai comuni, singoli e associati, contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per:
a) adeguamento delle opere di presa di acquedotti pubblici;
b) realizzazione e/o adeguamento delle relative zone di tutela "assoluta" e di "rispetto";
c) rifacimenti e/o completamenti di acquedotti e reti idriche;
d) ammodernamenti e/o completamenti di fognature ed impianti di trattamento, suscettibili di arrecare pregiudizio alle caratteristiche delle acque potabili.

2. Le domande di concessione di contributi, di cui al precedente comma, devono essere presentate all'Assessorato regionale lavori pubblici, corredate dalla seguente documentazione:
1) referti di analisi della unità sanitaria locale territorialmente competente, attestanti l'inquinamento delle risorse idropotabili del comune;
2) l'esito delle indagini compiute allo scopo di individuare le cause dell'inquinamento suddetto;
3) una descrizione tecnica delle opere da realizzare per
eliminare le cause dell'inquinamento, con la relativa previsione di spesa.

3. La Giunta regionale, sulla base delle richieste prodotte dagli enti interessati, delibera l'ammissione a contributo della spesa occorrente per l'attuazione degli interventi. Nei quindici giorni successivi la Giunta regionale invia, per conoscenza, copia della deliberazione, di cui al precedente comma, alla competente commissione consiliare permanente.


Art. 2

1. I progetti delle opere ammesse al finanziamento regionale, di cui al precedente articolo, sono approvati, dagli enti interessati ai sensi della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione ai benefici della presente legge.

2. Alla formale concessione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, per i progetti comportanti una spesa superiore a L. 1.500 milioni, è previo parere tecnico del settore risorse idriche all'Assessorato regionale ai lavori pubblici sui progetti comportanti una spesa inferiore.

3. Le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del:
a) 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto del Presidente di cui al precedente comma;
b) 80 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
c) per il residuo, pari al 10 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltre della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettiva occorsa per la realizzazione delle opere (2).


Art. 3

1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di L. 100.000 milioni ripartita in ragione di L. 50.000 milioni per l'anno 1990 e di L. 50.000 milioni per l'anno 1991 da iscrivere nel seguente capitolo di spesa che viene istituito nei rispettivi bilanci regionali annuali:
capitolo n. 10125 avente la seguente denominazione: "Contributi in conto capitale a favore dei comuni singoli o associati nella misura fino al 100 per cento per cento della spesa per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle reti di distribuzione idrica, delle reti fognanti e opere connesse". Con uno stanziamento di L. 50.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991.

2. All'onere finanziario derivante dalla presente legge per un totale di L. 100.000 milioni nel biennio 1990-1991, si provvederà con riduzione dal capitolo 29822 del bilancio pluriennale 1990-1992 che offre la sufficiente disponibilità e soppressione della lettera b) del medesimo capitolo compreso nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1990.


Art. 4

1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 1990, n. 15
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 49 (S.S. n.3).

(2) Il comma in questione deve ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 22, comma 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, che, con la modifica dell’art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, cui si fa espresso rinvio, ha regolamentato ex novo le modalità di erogazione dei contributi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.