L.R. 21 Giugno 1990, n. 81 |
Interventi finanziari della Regione per le infrastrutture nelle zone rurali, delegazioni di funzioni alle province (1).
|
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. Allo scopo di adeguare l'agricoltura del Lazio alle innovazioni produttive e di mercato della Comunità europea in vista anche del Mercato unico europeo, la Regione concorre alla promozione del riassetto della agricoltura laziale anche attraverso la riconsiderazione delle funzioni ad essa trasferite o delegate dallo Stato e la individuazione di adeguate modifiche organizzative, tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68 concernente "Disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali" e della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 concernente "Norme sulle procedure di programmazione". 2. Il procedimento volto a raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma, è articolato in fasi correlate alla capacità tecnica ed organizzativa dei soggetti che, a diverso titolo, operano nel settore. Art. 2 (Delega di funzioni) 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, lettera b) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68 sono delegate alle province: a) le funzioni concernenti la promozione, il coordina-mento e la verifica nei confronti dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, per l'elaborazione dei progetti d'interventi relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali con particolare riferimento alla viabilità, agli acquedotti ed alla elettrificazione, al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale di dette zone. Le province garantiscono la coerenza dei predetti interventi con quelli attivati ai sensi della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 concernente "Norme in materia di opere e lavori pubblici"; b) le funzioni di cui al precedente punto a) riferite agli interventi di riattamento e di ricostruzione di infrastrutture riguardanti il medesimo settore, danneggiate da eventi calamitosi. 2. Nell'espletamento della funzione di coordinamento, le province interessano i soggetti istituzionali che operano nel territorio di competenza tenendo conto delle esigenze delle singole realtà e sollecitando l'apporto di altri soggetti pubblici e privati. Titolo II INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI INFRASTRUTTURE NELLE ZONE RURALI PER L'ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE Art. 3 (Progetti di interventi) 1. Nelle more della definizione del programma regionale di sviluppo e di piani settoriali regionali ed in attuazione della delegazione di funzioni di cui al precedente art. 2, compete alla provincia l'elaborazione e l'approvazione dei progetti poliennali ed annuali di interventi riguardanti le materie oggetto di delega. Art. 4 (Contenuti dei progetti di interventi) 1. I progetti di interventi di cui al precedente art. 3 recano: a) le indicazioni di assetto complessivo del territorio in cui i progetti si collocano; b) il consolidato delle risorse finanziarie che possono essere destinate all'attuazione dei progetti; c) la individuazione degli interventi in cui ciascun progetto si concretizza; d) la descrizione del procedimento di attuazione degli interventi; e) l'articolazione temporale degli interventi; f) la quantificazione dell'onere finanziario complessivo ed i relativi flussi; g) la indicazione della copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale ed ai bilanci annuali; h) le procedure per l'eventuale modificazione dei progetti; i) le modalità di controllo sull'attuazione degli interventi. Art. 5 (Procedure per l'elaborazione dei progetti provinciali di interventi) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con riferimento alle risorse finanziarie stanziate nel bilancio pluriennale e, nell'ambito di questo, nei bilanci annuali ed alle eventuali risorse messe a disposizione dalla Comunità economica europea, approva il piano finanziario pluriennale riguardante gli interventi di cui al primo comma del precedente art. 2, coordinando tale piano con i piani finanziari pluriennali in materia di opere e lavori pubblici di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 concernente: "Norme in materia di opere e lavori pubblici", per la parte che attiene alla infrastrutturazione del territorio. 2. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale ripartisce per aree provinciali le risorse previste per lo stesso titolo nel bilancio pluriennale ed annuale e definisce obiettivi prioritari, indirizzi e criteri di cui le amministrazioni provinciali debbono tener conto nella elaborazione dei progetti di interventi da realizzare in base alla delega concessa con la presente legge. 3. I progetti di cui al precedente secondo comma e le relative varianti, sono approvati dal consiglio provinciale. 4. Il provvedimento con il quale sono approvati i progetti di interventi reca in allegato una relazione esplicativa contenente, oltre agli elementi utili per individuare le priorità e per accertare la fattibilità degli interventi nonchè la coerenza delle scelte agli obiettivi, indirizzi e criteri di cui al precedente primo comma, valutazioni complessive sulla infrastrutturazione territoriale e sulla idoneità degli interventi stessi ad incrementare e migliorare la produttività agricola e lo sviluppo socio-economico delle zone rurali. Art. 6 (Interventi straordinari e urgenti) 1. Con il provvedimento di ripartizione delle risorse di cui al precedente art. 4, il Consiglio regionale definisce la quota delle disponibilità finanziarie da accantonare annualmente per l'attuazione di interventi straordinari ed urgenti ed, in quanto tali, non programmabili. Detti interventi debbono, comunque, essere coerenti con le indicazioni generali impartite per la formulazione dei progetti di interventi. 2. In relazione ad eventi che richiedano l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, previa segnalazione dei comuni interessati, la Regione provvede, con le procedure della legge regionale 17 settembre 1984, n. 55 concernente "Accelerazione delle procedure per la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite "in economia" direttamente dalla Regione (legge 10 dicembre 1981, n. 741)" con le seguenti modifiche: a) il verbale di constatazione e la perizia riguardante l'intervento da effettuare di cui all'art. 4 della citata legge regionale 17 settembre 1984, n. 55 sono sottoscritti congiuntamente dai dirigenti dei settori decentrati opere e lavori pubblici ed agricoltura, competenti per il territorio, o da loro delegati; ai predetti dirigenti spetta, comunque, di valutare l'opportunità dell'intervento e di avanzarne proposta alla Giunta regionale attraverso i rispettivi Assessori; b) l'ammissione ai benefici di legge è disposta, nei limiti delle risorse annuali stanziate secondo le modalità previste nel precedente primo comma, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, previa intesa con l'Assessore regionale ai lavori pubblici; con il predetto decreto è individuato nella persona del dirigente del competente settore decentrato regionale opere e lavori pubblici il funzionario tecnico incaricato di realizzare l'opera e nel funzionario delegato del settore decentrato dell'Assessorato regionale dell'agricoltura la persona cui viene accreditata la somma impegnata da liquidare sulla base di certificati di pagamento, emessi dal funzionario tecnico; c) il funzionario tecnico ed il funzionario delegato operano sotto il controllo diretto rispettivamente dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore regionale all'agricoltura; d) spetta all'Assessore regionale ai lavori pubblici, d'intesa con l'Assessore regionale all'agricoltura, autorizzare eventuali varianti tecniche che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, purchè dette varianti non alterino sostanzialmente la natura dell'opera e non comportino aumento di spesa; e) gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione sono trasmessi alla Giunta regionale che, con propria deliberazione assunta su proposta degli Assessori regionali ai lavori pubblici ed all'agricoltura, li approva ed autorizza il pagamento della rata di saldo. 3. Qualora gli interventi da realizzare rivestano carattere di urgenza, ferma restando la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 55, con le modifiche previste nel precedente secondo comma, l'affidamento dei lavori nel limite di spesa di L. 100 milioni è autorizzato con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale ai lavori pubblici. Qualora ricorrano condizioni di somma urgenza, trovano applicazione le modalità di intervento di cui all'art. 8 della citata legge regionale 17 settembre 1984, n. 55. In tal caso l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori viene chiesta dal dirigente del settore decentrato dell'Assessorato regionale all'agricoltura alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore regionale all'agricoltura; contemporaneamente lo stesso dirigente dispone la immediata esecuzione dei lavori fino alla concorrenza di L. 100 milioni. Entro dieci giorni dalla data della richiesta, il suddetto dirigente del settore decentrato agricoltura trasmette all'Assessorato regionale ai lavori pubblici il processo verbale e la perizia giustificativa, anche sommari. 5. All'erogazione dei fondi necessari per il pagamento della spesa si provvede con le modalità di cui al precedente secondo comma del presente articolo. Art. 7 (Finanziamenti regionali) 1. L'intervento finanziario regionale è disposto con le seguenti modalità: a) contributi ai comuni ed alle comunità montane fino al 60 per cento della spesa necessaria per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali al servizio di una pluralità di aziende agricole, non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, da elevare fino al 75 per cento per opere ricadenti nei territori classificati montani e nelle zone classificate depresse con legge regionale. Sono qualificate strade vicinali quelle aventi le caratteristiche di cui alla lettera e), art. 2, della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, concernente "Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione dei contributi regionali". Tali contributi, in conto capitale, possono essere elevati fino a coprire, nel primo caso, il 75 per cento della spesa qualora afferiscano ad interventi che si avvalgono dei benefici del Fondo europeo agricolo orientamento garanzia (FEOGA). L'onere eccedente il finanziamento regionale fino a coprire il 100 per cento della spesa occorrente è a carico dei soggetti pubblici interessati; b) contributi all'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) ed alle aziende comunali per l'energia elettrica su richiesta dei comuni, delle comunità montane e delle università agrarie, pari al 100 per cento della spesa di allacciamento delle utenze, ad uso domestico per abitazioni di proprietà di residenti e ad uso aziendale, previsto dalla vigente normativa CIP (Comitato interministeriale prezzi) e di quella necessaria per la realizzazione delle opere connesse; c) contributi ai medesimi soggetti e nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per la realizzazione di acquedotti rurali. Art. 8 (Progettazione, esecuzione e collaudo) 1. La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere, facenti parte dei progetti d'interventi di cui alla presente legge, sono disciplinati dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, in quanto applicabili, fatta eccezione per il primo comma dell'art. 11 in quanto la nomina del collaudatore e della commissione collaudatrice per le opere di cui alla presente legge è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o, per delega, dello stesso Assessore, a seguito di presentazione da parte degli enti interessati del certificato di ultimazione lavori. 2. I progetti esecutivi che l'ENEL è tenuto ad elaborare nell'ambito dei progetti d'intervento provinciali per la elettrificazione rurale debbono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze. 3. Le funzioni amministrative regionali e gli adempimenti relativi alla progettazione, all'esecuzione, all'approvazione del collaudo ed all'accertamento definitivo della misura del finanziamento riguardanti le opere di cui alla presente legge sono esercitate dai comuni, dalle comunità montane e dalle province, in relazione alla titolarità delle opere stesse. Art. 9 (Erogazione delle risorse) 1. Alla erogazione delle risorse di cui alla presente legge si provvede a favore dei soggetti beneficiari a seguito di decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso previa verifica di rispondenza dei progetti di intervento approvati dalle amministrazioni provinciali agli obiettivi, agli indirizzi ed ai criteri regionali, con il quale è concesso il finanziamento ed è impegnata la relativa spesa. 2. L'erogazione delle risorse è disposta con le modalità e nei tempi previsti per le altre opere pubbliche dalla legislazione vigente. 3. E' fatta eccezione per l'erogazione all'ENEL ed alle aziende comunali per l'energia elettrica del contributo regionale di allacciamento delle utenze ad uso domestico ed aziendale che è subordinato all'approvazione da parte della Giunta regionale dei preventivi di spesa predisposti dagli enti interessati, nel rispetto della convenzione stipulata tra Regione Lazio e gli stessi enti. Titolo III INTERVENTI REGIONALI PER DANNI AD INFRASTRUTTURE NELLE ZONE RURALI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI Art. 10 (Interventi di somma urgenza) 1. Qualora ricorrano condizioni di somma urgenza conseguenti a eventi calamitosi, anche non naturali, che abbiano dato luogo alla dichiarazione di pubblica calamità da parte della competente autorità statale o regionale, gli interventi regionali per danni ad infrastrutture in agricoltura sono attuati, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della presente legge e nei limiti delle risorse all'uopo stanziate, con riferimento anche alle disposizioni della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 93, concernente "Interventi urgenti e straordinari a favore delle popolazioni, anche di altre Regioni, colpite da calamità naturali", in quanto applicabili. Art. 11 (Interventi per il riattamento e la ricostruzione) 1. Ciascuna provincia, il cui territorio sia stato riconosciuto dalla preposta autorità statale o regionale colpito da evento calamitoso, tenendo conto delle istanze degli enti interessati e degli obiettivi prioritari, degli indirizzi e dei criteri impartiti dal Consiglio regionale con deliberazione assunta su proposta della Giunta regionale nonchè dei limiti delle risorse finanziarie alla stessa assegnate con il medesimo provvedimento consiliare, elabora progetti pluriennali ed annuali d'intervento riguardanti i riattamento e la ricostruzione di infrastrutture civili in agricoltura danneggiate dal predetto evento calamitoso. 2. Per l'elaborazione dei progetti pluriennali ed annuali di cui al precedente comma le province svolgono le funzioni di promozione, di coordinamento e di verifica nei confronti dei comuni singoli o associati, delle comunità montane e dei consorzi di bonifica di cui al secondo comma del precedente art. 2. 3. I progetti previsti nel presente articolo sono approvati dal Consiglio provinciale con propria deliberazione. 4. L'elaborazione e l'approvazione dei progetti nonchè il finanziamento, la progettazione, l'esecuzione, il collaudo delle opere e la erogazione delle risorse sono disciplinati dalle relative disposizioni di cui al precedente titolo II, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente titolo. Titolo IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE Art. 12 (Disciplina della delega) 1. La delega delle funzioni di cui al precedente art. 2 è a tempo indeterminato. 2. Alla Giunta regionale competono la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e gli adempimenti per il rimborso annuale delle spese eventualmente sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni medesime. 3. Per far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate, le province hanno facoltà di riservare una quota delle risorse finanziarie regionali relative ai progetti di interventi di rispettiva competenza il cui ammontare è definito nel bilancio pluriennale e nei bilanci annuali della Regione; nella legge regionale concernente le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci regionali di previsione la Regione determina il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari, per qualifica funzionale e profilo professionale, le modalità del comando nonchè le disposizioni per la formazione del personale destinato ad esercitare le funzioni delegate. Art. 13 (Controllo e vigilanza) 1. Le province trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno proprie relazioni sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e sulla efficacia dei relativi interventi. 2. Sulla base delle relazioni previste al precedente comma la Regione può apportare modifiche agli indirizzi regionali nonchè alle percentuali di riparto delle risorse tra le aree provinciali nell'ambito della legge regionale contenente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione. 3. Le province adeguano i relativi progetti di interventi alle modifiche di cui al precedente secondo comma con le procedure previste all'art. 5 della presente legge. 4. Il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale. 5. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, degli indirizzi e delle direttive regionali, la Giunta regionale previa diffida a provvedere, può sostituirsi all'amministrazione inadempiente. Titolo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 14 (Disposizioni finanziarie) 1. Alla spesa occorrente per l'attuazione degli interventi di cui al titolo II della presente legge si farà fronte con le disponibilità annuali previste dal capitolo n. 01020 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: "Contributi per la viabilità, gli acquedotti e la elettrificazione nelle zone rurali" che sostituisce i capitoli n. 10801 "Contributi per acquedotti rurali" (legge regionale 7 giugno 1975, n. 43), n. 11181 "Contributi per la viabilità rurale" (legge regionale 17 settembre 1974, n. 52), n. 11281 "Contributi per la elettrificazione rurale" (legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1) del bilancio regionale. 2. Per far fronte alle spese relative all'attuazione degli interventi di cui al titolo III della presente legge è istituito nel bilancio regionale di previsione il capitolo n. 01021 denominato: "Interventi per danni ad infrastrutture attinenti l'agricoltura a seguito di eventi calamitosi" con stanziamento per memoria. Alla dotazione finanziaria dell'anzidetto capitolo ed alla relativa copertura si provvede con apposita previsione nel bilancio annuale della Regione, ovvero con variazioni al medesimo in ragione delle esigenze accertate. Art. 15 (Norme finali e transitorie) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1991. Da tale data sono abrogate le leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52, 7 giugno 1975, n. 43 e 13 gennaio 1990, n. 1 in materia di viabilità rurale, acquedotti rurali ed elettrificazione rurale. 2. Con la medesima decorrenza cessano di avere vigore le norme che, riguardando la materia trattata dalla presente legge, risultino in contrasto con essa. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge è fatto riferimento alle disposizioni legislative statali e regionali vigenti. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 luglio 1990, n. 19. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 dicembre 1990, n. 50 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |