L.R. 22 Maggio 1995, n. 38 (1) |
Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni. Funzioni regionali, provinciali e comunali.
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Pubblicata sul BUR 7 giugno 1995, n. 15 (S.O. n. 5) e abrogata dall'art. 25 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (1). (1) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il citato art. 25: Art.25 (Abrogazioni) 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le leggi regionali 22 maggio 1995, n. 38, 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n. 19, sono abrogate. 2. La disposizione di cui all’articolo 35, comma 3, della legge regionale 38/1995, resta in vigore fino al completamento degli interventi ivi previsti e per i quali siano già stati avviati i relativi procedimenti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |