L.R. 8 Giugno 1981, n. 17 |
Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (1). |
Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1
(Finalita') La Regione, al fine di favorire il riassetto del territorio e lo sviluppo economico - sociale nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, disciplina gli interventi per l' opera di risanamento e ricostruzione, in attuazione della legge 3 aprile 1980, n. 115. Gli interventi di cui al precedente articolo consistono: a) nella concessione agli enti locali di provvidenze per il ripristino, la costruzione e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade non statali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali stessi, con esclusione di quelle previste dall' articolo 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115; b) nella concessione ai titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per il ripristino o la ricostruzione di fabbricati privati, di qualsiasi natura o destinazione, con esclusione dei fabbricati rurali ed annessi rustici, e per la esecuzione delle opere necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ed i servizi igienico - sanitari; c) nella concessione alle aziende agricole operanti nei territori danneggiati di contributi in conto capitale per l' attuazione degli interventi previsti dagli artico li 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonche' per la realizzazione di altre attivita' finalizzate alla propulsione della produzione agricola; d) nella concessione alle imprese pubbliche o private operanti nel settore del turismo, del commercio e dell' artigianato, nell' ambito dei territori danneggiati, di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento di strutture ed attrezzature. I contributi di cui ai punti b), c) e d), con esclusione di quelli urgenti al capo II della presente legge, non possono essere cumulati con i benefici finanziari previsti dalle leggi regionali 17 novembre 1979, n. 87 e 18 dicembre 1979, n. 98, dagli artt. 7 e seguenti della legge 3 aprile 1980, n. 115, o da altre norme aventi la medesima finalita'. Art. 3
(Destinatari) Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni individuati con le modalita' di cui allo art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115. Ai fini della ripartizione dei fondi di cui al punto c) dell' art. 1 della citata legge n. 115 del 1980, i comuni elencati nell' art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980 e nell' art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1981 vengono classificati nelle seguenti categorie: a) comuni disastrati: Cittareale, Leonessa; b) comuni che hanno subito danni rilevanti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cittaducale, Posta, Rieti, Morro Reatino e Labro; c) comuni che hanno comunque subito danni: Belmonte in Sabina, Borgorose, Casaprota, Casperia, Castel Sant' Angelo, Collevecchio, Concerviano, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Greccio, Magliano Sabina, Micigliano, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Rivodutri, Salisano, Selci, Tarano. Gli altri comuni, eventualmente indicati con successivi decreti ai sensi del citato art. 12 della legge n. 115 del 1980, si considerano compresi nella categoria di cui al punto c) del precedente comma. Art. 4
(Ripartizione dei fondi disponibili) La somma di L. 30.000.000.000 assegnata alla Regione Lazio dall' art. 1, punto c), della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' cosi' ripartita: a) L. 5.000.000.000 per l' anno finanziario 1981, per eseguire gli interventi urgenti ed indilazionabili di ripristino di fabbricati di proprieta' privata, di qualsiasi natura e destinazione, nei comuni compresi nelle categorie di cui ai punti a) e b) del precedente art. 3; b) L. 9.300.000.000 e L. 12.200.000.000 rispettivamente per gli anni 1981 e 1982, per realizzare gli ulteriori interventi di cui al precedente art. 2, cosi' suddivisi: Anno 1981 Lire 4.800.000.000, Anno 1982 Lire 5.200.000.000 comuni compresi nella categoria di cui al punto a) del precedente art. 3; Anno 1981 Lire 2.500.000.000, Anno 1982 Lire 5.000.000.000 comuni compresi nella categoria di cui al punto b) del precedente art. 3; Anno 1981 Lire 2.000.000.000, Anno 1982 Lire 2.000.000.000 comuni compresi nella categoria di cui al punto c) del precedente art. 3. Nell' ambito delle categorie di cui ai punti a) e c) del precedente art. 3 le somme complessive, rispettivamente di L. 10.000.000.000 e di L. 4.000.000.000, sono ripartite in parti uguali fra i comuni interessati. Nell' ambito della categoria del punto b) del precedente art. 3 la somma complessiva di L. 7.500.000.000 e' cosi' ripartita fra i comuni interessati: Amatrice L. 2.500.000.000, Accumoli L. 1.000.000.000, Antrodoco L. 1.000.000.000, Rieti L. 1.000.000.000, Borbona L. 500.000.000, Cittaducale L. 500.000.000, Posta lire 500.000.000, Labro L. 250.000.000, Morro Reatino lire 250.000.000; c) L. 3.500.000.000 per l' anno 1981 per realizzare il trasferimento della frazione di Trimezzo del comune di Cittareale. Le somme indicate nei punti b) e c) del presente articolo sono accreditate alla provincia di Rieti con le seguenti modalita': quanto a L. 12.800.000.000, disponibili sull' apposito capitolo di bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario 1981, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge; quanto a L. 12.200.000.000 , previste per l' anno 1982, entro 30 giorni dall' approvazione della legge di bilancio relativa all' esercizio finanziario 1982. Gli interessi attivi che matureranno sulle somme trasferite rimarranno depositati presso la tesoreria della provincia stessa in apposito conto e potranno essere utilizzati soltanto per le finalita' di cui alla presente legge. L' amministrazione provinciale procedera' alla definizione degli ulteriori interventi secondo le esigenze conseguenti all' attuazione dei piani da parte degli enti interessati e disporra' la erogazione delle somme necessarie. Art. 5
(Potere di indirizzo, coordinamento e vigilanza della provincia di Rieti) Le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti dei comuni singoli o associati per l' attuazione dei provvedimenti di loro competenza, ai sensi della presente legge, sono delegate alla provincia di Rieti. Nell'esercizio di tali funzioni la provincia di Rieti, sulla base dei criteri fissati dalla presente legge, comunica agli enti interessati le proprie direttive e ne controlla l' attuazione nei modi previsti dai successivi articoli. Art. 6
(Potere sostitutivo della Regione) La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti della provincia di Rieti e dei comuni singoli o associati in caso di violazione dei criteri indicati nella presente legge ovvero in caso di omissione o ritardo nell' attuazione dei provvedimenti di loro competenza. Tale potere viene esercitato con le modalita' di cui all' art. 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74. Capo II
INTERVENTI URGENTI ED INDILAZIONABILI Art. 7
(Ripristino di fabbricati privati) Gli interventi urgenti ed indilazionabili previsti dal punto a) del precedente art. 4, per il ripristino di fabbricati di proprieta' privata, di qualsiasi natura e destinazione, ivi compresi i fabbricati rurali e annessi rustici, vengono attuati con le modalita' ed i limiti di cui alla legge regionale 17 novembre 1979, n. 87. Art. 8
(Trasferimento dell' abitato della frazione Trimezzo del comune di Cittareale) Per ragioni di tutela della pubblica incolumita' parte dell' abitato della frazione Trimezzo del comune di Cittareale e' dichiarato da trasferire. Il trasferimento deve essere realizzato su un' area che, per caratteristiche intrinseche di natura geomorfologica, risulti meno sensibile agli effetti distruttivi di un terremoto. A tal fine il comune di Cittareale, con deliberazione consiliare, delimita la zona da abbandonare e gli immobili da demolire, ed individua l' area nella quale deve sorgere il nuovo abitato in conformita' alle indicazioni fornite dal servizio geologico d' Italia. Alla deliberazione e' allegato un elenco indicante i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili da demolire e il numero dei componenti le singole famiglie in essi residenti. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nello albo pretorio della deliberazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare osservazioni e proposte. Sulle osservazioni e proposte si pronuncia definit ivamente il consiglio comunale entro i successivi trenta giorni. Sulla base della deliberazione definitiva, il comune scaduto il termine di cui al successivo decimo comma, redige un piano particolareggiato per il trasferimento dell' abitato. Tale piano, qualora non trovi corrispondenza con le previsioni gia' formulate per l' espansione residenziale della frazione nel programma di fabbricazione vigente per il comune di Cittareale, deve essere adottato in variante a quest' ultimo e trasmesso alla Regione per l' approvazione, secondo le modalita' indicate all' art. 2 ella legge regionale 14 giugno 1980, n. 57, commi quinto e sesto. Il piano particolareggiato deve contenere quanto stabilito nell' art. 2 nella citata legge regionale n. 57 del 1980 e, in particolare, i seguenti elementi: a) la delimitazione del perimetro dell' area interessata alla ricostruzione; b) le parti dell' area destinate all' utilizzazione residenziale, indicando la ubicazione, l' aggregazione, le tipologie edilizie e le volumetrie dei fabb ricati da ricostruire, secondo un indice fondiario da contenere nella misura massima di 1,5 metro cubo/ metro quadrato; c) le parti dell' area destinate alle attrezzature di carattere agricolo e zootecnico, che devono essere realizzate fuori dal centro abitato, sulla base di un indice di utilizzazione fondiaria che non deve superare la misura di un metro cubo/ metro quadrato; d) gli edifici pubblici da realizzare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati provvisti degli stessi edifici; e) le infrastrutture, comprese le sezioni stradali quotate, sia longitudinali sia trasversali; f) la indicazione planovolumetrica degli insediamenti, le relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature. Il piano particolareggiato deve essere corredato di: una relazione illustrativa dei criteri di impostazione; una proposta circa la destinazione dell' area di risulta dell' abitato da trasferire, che comunque non potra' essere ad uso edificatorio; gli schemi degli interventi edilizi proposti, delle infrastrutture, delle opere di urbanizzazione; gli elenchi catastali delle proprieta' da espropriare o vincolare a sede del nuovo abitato, nonche' quelli delle proprieta' da espropriare comprese nell' area da abbandonare; un preventivo che indichi le spese necessarie, con riferimento alle singole opere dettagliatamente elencate complete delle perizie giurate, compilate con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente, presentate dai privati interessati alla ricostruzione. Il piano particolareggiato, divenuto esecutivo, viene trasmesso, completo degli allegati, alla provincia di Rieti, la quale entro trenta giorni dispone in favore del comune di Cittareale la erogazione della somma necessaria a far fronte alle spese previste dal piano medesimo, nei limiti dell' importo di cui al primo comma, punto c), del precedente art. 4. Il comune provvede a redigere i progetti esecutivi degli edifici pubblici, delle infrastrutture, delle opere di urbanizzazione, delle opere rel ative alla demolizione dei fabbricati del vecchio centro abitato, secondo le indicazioni del piano particolareggiato, nonche' a realizzare detti interventi con le modalita' indicate nella normativa vigente. Il comune provvede, altresi', ad assegnare gratuitamente un' area per l' edificazione a ciascun avente diritto compreso nell' elenco di cui al secondo comma del presente articolo, nonche' ad erogare un contributo sulla spesa occorrente per la ricostruzione secondo le seguenti modalita': a) per la ricostruzione delle abitazioni, a ciascun avente diritto: un' area commisurata alle documentate necessita' abitative e, comunque, non inferiore a 300 metri quadrati e non superiore a 450 metri quadrati; un contributo pari al 60 per cento della spesa necessaria e, comunque, non superiore a L. 25.000.000 per abitazione, elevabile, per i residenti, al 70 per cento con un massimo di L. 40.000.000; b) per la ricostruzione delle attrezzature di carattere agricolo e zootecnico, a ciascun avente diritto residente: un' are a commisurata alle volumetrie ed al patrimonio zootecnico esistenti, nonche' alle necessita' connesse allo sviluppo dell' attivita' agricolo - zootecnica; un contributo pari al 70 per cento della spesa necessaria, elevabile all' 80 per cento per le aziende diretto - coltivatrici ed al 100 per cento qualora i coltivatori diretti realizzino le opere in forma associativa. Ai fini dell' assegnazione dell' area e della concessione dei contributi, gli interessati devono presentare apposita domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla deliberazione definitiva di cui al terzo comma del presente articolo, corredata della documentazione necessaria e della relativa perizia giurata. L' erogazione dei contributi avviene con le modalita' per quanto applicabili, previste dall' art. 18 della presente legge. Il comune e' tenuto a presentare alla provincia di Rieti il rendiconto delle spese sostenute e dei contributi erogati, sulla base della somma concessa ai sensi del settimo comma del presente articolo. Capo III
DIRETTIVE PER L' OPERA DI RISANAMENTO E DI RICOSTRUZIONE Art. 9
(Piano pluriennale comunale o intercomunale di riassetto e sviluppo socio - economico) Al fine di coordinare in modo organico gli interventi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli urgenti ed indilazionabili di cui al capo II, i comuni indicati nel precedente art. 3, in forma singola o associata, individuano le zone nell' ambito delle quali gli interventi stessi devono essere eseguiti, nonche' gli obiettivi di carattere economico e sociale da realizzare e le relative priorita', mediante l' adozione di un piano pluriennale di riassetto e sviluppo socio - economico. Nella predisposizione del suddetto piano i comuni singoli o associati devono attenersi ai seguenti criteri: a) una percentuale non inferiore all' 80 per cento della somma destinata ai sensi del punto b) del precedente art. 4 deve essere utilizzata per: il ripristino, la costruzione o la ricostruzione di opere ed edifici pubblici o di uso pubblico, di cui al punto a) del precedente art. 2; il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati, di cui al punto b) del precedente art. 2; gli interventi a favore delle attivita' produttive in agricoltura, di cui al punto c) del precedente art. 2; b) la restante somma viene utilizzata per il potenziamento delle attivita' turistiche, commerciali ed artigianali, di cui al punto d) del precedente art. 2. Art. 10
(Modalita' per la formazione) del piano di riassetto e sviluppo socio - economico I comuni singoli o associati di cui al precedente articolo 3, tenuto conto della somma assegnata ai sensi del precedente art. 4, punto b), adottano, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il piano pluriennale per il risanamento e lo sviluppo economico e sociale del territorio, articolato in piani annuali, in armonia con il piano regionale di sviluppo e secondo i criteri indicati nel precedente art. 9. I piani pluriennali sono trasmessi alla provincia di Rieti, la quale dopo aver provveduto a coordinarli fra loro, nonche' a verificarne la compatibilita' con il piano regionale di sviluppo e la conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge, li approva. Nel corso dell' esame dei piani pluriennali la provincia di Rieti puo' richiedere agli enti locali interessati gli adeguamenti necessari ai fini del coordinamento ovvero della compatibilita' o conformita' di cui al comma precedente, fissando i relativi termini. Scaduti tali te rmini senza che l' ente locale interessato abbia provveduto, la provincia modifica direttamente il piano nel senso indicato. Art. 11
(Piani annuali di attuazione) Sulla base del piano pluriennale di riassetto e sviluppo socio - economico, approvato dalla provincia di Rieti a norma del precedente art. 10, i comuni singoli o associati adottano piani di attuazione di durata annuale. I piani di cui al precedente comma provvedono alla attuazione delle previsioni contenute nel piano pluriennale, definendo, in relazione all' anno cui si riferiscono, i singoli interventi ed i finanziamenti pubblici. Nella predisposizione dei piani annuali gli enti locali interessati devono conformarsi ai seguenti criteri: a) per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera a), devono essere individuati, con riferimento a ciascuna opera o a ciascun edificio pubblico o di uso pubblico, i lavori di ripristino, la costruzione o ricostruzione, sulla base di appositi progetti, specificando la spesa necessaria; b) per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera b), devono essere indicati, sulla base delle domande presentate e della graduatoria compilata ai sensi del successivo art. 17, i fabbricati privati da ripristinare o da ricostruire, le spese ammissibili a finanziamento pubblico e gli aventi diritto; c) per quanto riguarda gli interventi nei settori dell' agricoltura, del turismo, del commercio e dell' artigianato, di cui al precedente art. 2, lettere c) e d), devono essere individuati, sulla base delle domande presentate e della graduatoria compilata ai sensi del successivo art. 17, le attivita' produttive, i programmi di investimento, le spese ammissibili a finanziamento pubblico e le aziende agricole o le imprese beneficiarie. Art. 12
(Modalita' per la formazione dei piani di attuazione) I comuni singoli o associati, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 gennaio dell' anno 1982, adottano un piano di attuazione, rispettivamente per l' anno 1981 e per l' anno 1982, in conformita' a quanto stabilito nel precedente art. 11. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione sull' albo pretorio della deliberazione di adozione del piano di cui al precedente comma, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare osservazioni e proposte. Sulle osservazioni e proposte si pronuncia il consiglio comunale entro i successivi trenta giorni. La deliberazione di adozione del piano, divenuta esecutiva, viene trasmessa alla provincia di Rieti, la quale la approva entro quarantacinque giorni dalla ricezione e dispone in favore dell' ente locale interessato l' erogazione delle somme a carico della Regione per l' attuazione degli interventi in esso specificati. Gli interessi che matureranno sulle somme erogate rimarranno depositati presso le tesorerie degli enti de stinatari in appositi conti e potranno essere utilizzati solo per le finalita' di cui alla presente legge e in base alle direttive impartite dalla provincia di Rieti. Alla deliberazione di adozione del piano devono essere allegati i progetti per i lavori di ripristino o di ricostruzione delle opere di interesse degli enti locali, la documentazione presentata da privati, enti, aziende agricole ed imprese interessati, nonche' la graduatoria compilata ai sensi del successivo art. 17. Art. 13
(Rendiconto e relazione) Terminata la fase di attuazione dei piani di cui al precedente art. 12, i comuni singoli o associati sono tenuti a presentare alla provincia di Rieti il rendiconto dei contributi erogati e delle altre spese sostenute sulla base delle somme loro concesse a norma del terzo comma dello stesso articolo. La Provincia di Rieti deve, a sua volta, presentare alla Giunta regionale una relazione esplicativa degli interventi con riferimento ad ogni singolo piano. Capo IV
PROCEDURA PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 14
(Ripristino, costruzione e ricostruzione di opere ed edifici pubblici o di uso pubblico) I comuni singoli o associati, entro trenta giorni dall' approvazione del piano annuale di attuazione a norma del precedente art. 12, provvedono all' appalto e alla gestione dei lavori per il ripristino, la costruzione e la ricostruzione delle opere e degli edifici pubblici o di uso pubblico indicati nel piano stesso e negli allegati progetti, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Il collaudo delle opere avviene con le modalita' previste negli articoli 10 e 11 della citata legge regionale n. 88 del 1980. Art. 15
(Domande per la concessione dei contributi) Per ottenere i contributi previsti dal precedente art. 2, lettere b), c) e d), esclusi gli interventi urgenti ed indilazionabili di cui al capo II, gli interessati devono presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al sindaco del comune competente per territorio. La domanda deve specificare in particolare: a) le generalita' o la denominazione del titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sull' immobile danneggiato dal sisma, ovvero delle aziende agricole o delle imprese interessate agli interventi; b) la ubicazione, destinazione e consistenza dell' unita' immobiliare, i lavori di ripristino o ricostruzione necessari e la relativa spesa presunta; c) l' attivita' produttiva in agricoltura ovvero il programma di investimento nel settore del turismo, del commercio o dell' artigianato, che si intende realizzare, nonche' il presunto ammontare della spesa. Nella domanda l' interessato deve, altresi', precisare se ha gia' be neficiato di contributi concessi dallo Stato o da altri enti pubblici in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi. Entro il termine perentorio di giorni novanta dall' entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono produrre la seguente documentazione: a) per gli interventi di cui al punto b) del precedente art. 2: i documenti comprovanti il diritto di proprieta' od altri diritti reali, la consistenza e destinazione dell' immobile danneggiato ovvero, in sostituzione di tali documenti, la dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio redatta ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; la perizia, giurata presso la pretura competente, dei lavori da eseguire e della relativa spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto nell' albo professionale, sulla base del prezzario regionale corrente; b) per gli interventi di cui ai punti c) e d) del precedente art. 2: il preventivo di spesa per le attivita' da realizzare, per le attrezzature da acquistare , nonche' per le strutture da costruire, ampliare od ammodernare. Art. 16
(Istruttoria della domanda) Il comune procede all' istruttoria delle domande presentate a norma del precedente art. 15 e della relativa documentazione. Nel corso dell' istruttoria il sindaco puo' richiedere con lettera raccomandata, che venga prodotto, entro il termine perentorio fissato dal consiglio comunale, ogni altro documento necessario ai fini dell' istruttoria stessa. L' istruttoria e' diretta alla determinazione degli interventi necessari ed ammissibili a contributo ed alla individuazione degli aventi diritto. Il comune puo', comunque, procedere all' accertamento della consistenza dei danni. Per l' istruttoria delle domande relative alle attivita' produttive in agricoltura il comune si avvale della collaborazione degli uffici periferici dell' assessorato regionale competente. Art. 17
(Graduatoria delle domande e determinazione della spesa ammissibile a finanziamento pubblico) Il comune, espletata l' istruttoria delle domande pervenute, con deliberazione consiliare ne dichiara l' ammissibilita' e ne stabilisce la graduatoria nell' ambito dei singoli settori di intervento di cui ai punti b), c) e d) del precedente art. 2, sulla base dei seguenti criteri di priorita': 1) criteri di priorita' per gli interventi previsti al punto b) del citato art. 2: a) immobili effettivamente utilizzati a carattere continuativo alla data del 18 settembre 1979 dagli stessi proprietari residenti; b) immobili utilizzati a carattere continuativo da locatari residenti, purche' risulti da un atto formale la prosecuzione dello stesso rapporto di locazione esistente alla data del 18 settembre 1979, salvo rinuncia del locatario; c) immobili utilizzati stagionalmente; d) immobili non utilizzati o utilizzati saltuariamente. Devono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in c orrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle stesse; 2) criteri di priorita' per gli interventi previsti al punto c) dell' art. 2: a) interventi indicati negli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364; b) costruzione, potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche con particolare riguardo a quelle promosse al fine del risanamento igienico - sanitario dei centri abitati; c) acquisto di bestiame, macchine ed attrezzature agricole; d) costruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti tipici. Devono essere privilegiate le domande di contributo presentate dalle cooperative e dalle aziende diretto - coltivatrici; 3) criteri di priorita' per gli interventi previsti al punto d) dell' art. 2: a) programmi di investimento tendenti allo sfruttamento e alla valorizzazione delle risorse naturali esistenti; b) programmi di investimento tendenti a rivalutare strutture locali destinate altrimenti a deperire; c) program mi di investimento compatibili con le esigenze di salvaguardia dell' ambiente, del patrimonio storico e naturale. Con la stessa deliberazione di cui al primo comma il comune determina la spesa ammissibile a finanziamento pubblico per i singoli interventi, nel rispetto dei seguenti limiti: a) per quanto riguarda le opere di ripristino o ricostruzione di fabbricati privati, previste al punto b) del precedente art. 2, l' ammontare di contributi per ciascuna unita' immobiliare, di qualsiasi natura o destinazione, e' stabilito nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva delle spese generali e dell' IVA (imposta sul valore aggiunto) e, comunque, non puo' superare l' importo di L. 20 milioni per alloggio e di L. 5 milioni per ogni locale con diversa destinazione d' uso fino ad un massimo di L. 10 milioni. Nel caso di edifici abitati o utilizzati a carattere continuativo da proprietari residenti nel comune dove l' immobile danneggiato e' ubicato, l' importo massimo del contributo puo' essere elevato a L. 30 milioni per alloggio e a L. 7 milioni per ogni locale con diversa destinazione d' uso fino ad un massimo di L. 15 milioni; b) per quanto riguarda le attivita' produttive in agricoltura, previste al punto c) del precedente art. 2, l' ammontare del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile puo' essere stabilito fino alla misura massima del 60 per cento a favore delle aziende diretto - coltivatrici e del 50 per cento a favore delle altre aziende agricole. Qualora i coltivatori diretti rinuncino al ripristino delle stalle e degli annessi rustici per realizzare tali opere in forma associata, l' ammontare del contributo puo' essere elevato fino all' 83 per cento; c) per quanto riguarda i programmi di investimento nei settori del turismo, del commercio e dell' artigianato, previsti al punto d) del precedente art. 2, l' ammontare del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile puo' essere stabilito sino alla misura massima del 60 per cento. Tale limite puo' essere superato, fino al raggiungim ento del 100 per cento, qualora le imprese interessate si impegnino a cedere agli enti locali entro dieci anni le opere da realizzare. Art. 18
(Erogazione dei contributi) I contributi determinati a norma del precedente art. 17 vengono erogati dopo l' approvazione da parte della provincia di Rieti, ai sensi del precedente art. 12, del piano di attuazione nell' ambito del quale sono stati inseriti i relativi interventi. Alla erogazione provvede il comune competente, nei limiti della somma indicata nel piano annuale di attuazione e sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 17 con le seguenti modalita': acconto del 50 per cento a dimostrazione dell' avvenuto inizio lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione lavori; residuo 50 per cento a dimostrazione dell' avvenuto completamento dei lavori, certificato dalla direzione lavori. Ai fini della erogazione del contributo deve essere mantenuta la destinazione d' uso del fabbricato quale risulta alla data del 18 settembre 1979. Le attivita' ed i lavori ammessi a contributo debbono essere completati entro il termine di tre anni dall' erogazione dell' acconto, sul contributo stesso e, comunque, entro quat tro anni dall' approvazione di cui al precedente primo comma, salva proroga motivata concessa dal sindaco del comune competente. Il comune competente e' tenuto a controllare l' avvenuta completa e regolare esecuzione delle attivita' e dei lavori per i quali e' stato erogato il contributo. In caso di mancata esecuzione o di sostanziale difformita' delle attivita' o lavori eseguiti da quelli previsti dalla domanda e dalla relativa documentazione, ovvero quando gli stessi risultino comunque non regolarmente eseguiti, il comune provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate, ai sensi dell' art. 2 della legge 14 aprile 1910, n. 639. Capo V
NORME FINALI E FINANZIARIE Art. 19
(Spese relative alle opere eseguite) in conformita' alla normativa per le zone sismiche La spesa ammissibile a contributo comprende altresi' il costo delle opere necessarie a consentire il rispetto delle norme previste per le zone sismiche, nonche' quelle strettamente conseguenziali, qualora le opere da realizzare siano ricomprese in una delle zone classificate come tali. Art. 20
(Sospensione dei termini) Nel caso di scioglimento dei consigli dei comuni danneggiati i termini posti a carico dei comuni stessi ai sensi della presente legge rimangono sospesi fino allo insediamento dei nuovi consigli. Art. 21
(Pubblica utilita' delle opere) Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. Art. 22
(Norma finanziaria) L' onere di cui al precedente art. 4 gravera', quanto a L. 5.000.000.000, sul capitolo n. 06924 che viene istituito nel bilancio di previsione 1981 con la seguente denominazione: << Interventi urgenti ed indilazionabili di ripristino di fabbricati di proprieta' privata in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 11980, n. 115) >>, quanto a L. 12.800.000.000 sul capitolo n. 06922 che viene istituito nel bilancio di previsione 1981 con la seguente denominazione: << Trasferimenti alla provincia di Rieti per l' attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 1980, n. 115) >>, previo prelievo in termini di competenza di L 10.400 milioni dal capitolo n. 06997 del bilancio di previsione 1981, di L. 5.400 milioni dal capitolo n. 06997 del bilancio di previsione 1980, come disposto dal quarto comma dell' art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e di L. 2.000 milioni dal capitolo n. 06921 del bilancio di previsione 1981. Per quanto previsto dal presente articolo al bilancio di previsione dell' esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza: Capitolo n. 06924: Interventi urgenti ed indilazionabili di ripristino di fabbricati di proprieta' privata in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 1980, n. 15) + L. 5.000.000.000; capitolo n. 06922: Trasferimenti alla provincia di Rieti per l' attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 1980, n. 115) + L. 12.800.000.000; capitolo n. 06997: Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - L. 10.400.000.000; capitolo n. 06921: Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979 (leggi regionali n. 87 e n. 88 del 17 novembre 1979) L. 2.000.000.000. Alla cope rtura del rimanente onere di L. 12.200 milioni per l' esercizio 1982 si provvedera' con l' apposita legge di bilancio. Art. 23
(Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 1981, n. 17 (2) Alcuni termini previsti dal presente articolo, per il comune di Leonessa, sono stati prorogati dalla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |