Art. 1
1. Limitatamente all'anno 1990 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".
Art. 2
1. Limitatamente all'ano 1990 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, di provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B", concernenti interventi per i quali l'amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
Art. 3
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 13, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante norme per la finanza locale, il quadro "C" allegato alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l'attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1990/1992.
Art. 4
1. Parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 16852 (legge regionale n. 51 del 1982 e art. 25 legge regionale n. 58 del 1988) pari a L. 500 milioni è destinato esclusivamente all'acquisizione e ristrutturazione, da parte del comune di Roma, dell'ex "Casa del Fascio" di Maccarese per destinarla a centro sociale polivalente.
Art. 5
1. Parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 16592 (legge regionale n. 21 del 1984) pari a L. 1.000 milioni è destinato esclusivamente all'acquisizione e ristrutturazione, da parte del comune di Albano Laziale della struttura del teatro "Alba Radians" da destinare alle attività di distribuzione e produzione di spettacoli teatrali (ex art. 1, lettera c) della legge regionale n. 21 del 1984).
Art. 6
1. Lo stanziamento di cui al capitolo n. 16593, quanto a L. 300 milioni, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 36 può essere utilizzato per l'acquisto di immobile parte dell'ex "Clinica Salus" di Formia, da adibire a sede della sezione italiana della Società Internazionale di Studi afferenti la legge medesima.
Art. 7
1. Parte dello stanziamento previsto nel capitolo n. 21101 (legge regionale n. 46 del 1987) pari a L. 200 milioni è destinato, esclusivamente, quale contributo straordinario al comune di Guidonia per la tutela e la salvaguardia della pineta di Guidonia.
Art. 8
1. L'importo di L. 3.000 milioni nello stanziamento del capitolo n. 11230 è destinato ad interventi di cui alla lettera g) dell'art. 6 della legge regionale n. 22 del 1987 come modificata dalla legge regionale n. 39 del 1989 per la strada statale n. 155 Frosinone-Alatri-Fiuggi.
Art. 9
1. Il capitolo n. 01502 è incrementato di L. 1.000 milioni per potenziare la capacità d'innovazione tecnologica e il riassetto gestionale della cooperazione agricola con particolare riferimento alla piana di Fondi-Sperlonga anche tramite fusioni, accorpamenti e consorzi e per migliorare l'assetto delle strutture agro-alimentari laziali.
Art. 10
(Omissis) (2).
Art. 11
1. Sono confermate, per l'anno 1990 e per il bilancio pluriennale 1990/1992, le disposizioni contenute negli artt. 40, 41, 45, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, nonchè nell'art. 10 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30.
Art. 12
1. La Regione Lazio, interviene, con propri finanziamenti per l'acquisto di locali idonei allo svolgimento delle attività di produzione e lavoro perseguite dalle cooperative integrate e dai loro consorzi di cui alle leggi regionali n. 9 del 1987 e n. 7 del 1989. 2. I locali di cui al comma precedente vengono individuati dalle cooperative integrate e/o dai loro consorzi, e, previa presentazione di una domanda secondo le modalità previste nella legge n. 9 del 1987, ne viene chiesto il finanziamento alla Regione Lazio. 3. La Giunta regionale del Lazio, sulla base di priorità determinate in base all'effettivo stato di necessità delle cooperative richiedenti privilegiando tra queste le domande presentate da raggruppamenti di cooperative e/o loro consorzi, concede nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo pari al 90 per cento della spesa di acquisto dell'immobile, da erogarsi dopo la presentazione di polizza fidejussoria di pari importo, da parte dei destinatari dei contributi, a favore della Regione Lazio, a garanzia della stipula, entro un anno, dei contratti di compravendita (3). 4. La Regione Lazio si riserva la proprietà dell'immobile oggetto di contributo, alla cessazione dell'attività o qualora il manufatto venga distolto dall'originaria finalità. 5. Sarà istituito, nel bilancio regionale per il 1990 il seguente nuovo capitolo così denominato: capitolo n. 14113 "Finanziamento per l'acquisto di locali da destinare alle cooperative integrate e loro consorzi", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza di L. 1.000.000.000.
Art. 13
(Omissis) (4).
Art. 14
(Omissis) (5).
Art. 15
1. La legge regionale n. 23 del 1989 è finanziata di ulteriori L. 10.000.000.000. destinati: a) per L. 2.500.000.000 quale contributo al comune di Cantalupo Sabino per l'acquisizione del palazzo Camuccini e dell'annesso parco; b) per L. 5.000.000.000 quale contributo all'amministrazione provinciale di Rieti ai sensi della legge regionale n. 88 del 1980, per il finanziamento ai comuni di fognature ed altre opere igieniche; c) per L. 2.500.000.000 per integrazione dell'esistente capitolo n. 16862. 2. Saranno istituiti nella tabella "B" del bilancio regionale due nuovi capitoli di spesa denominati n. 16866 e n. 10867 afferenti alle diciture sub a) e sub b) del precedente comma.
1. E' destinata la somma di L. 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1990 e L. 3.000.000.000 per l'esercizio 1991, al comune di Frosinone per il completamento del conservatorio. 2. I lavori di completamento dovranno essere eseguiti sotto vigilanza del settore decentrato dall'Amministrazione regionale opere e lavori pubblici di Frosinone ed il finanziamento sarà erogato con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (6) 3. E' istituito, nel bilancio regionale 1990, un apposito capitolo denominato: "Finanziamento regionale al comune di Frosinone per il completamento del conservatorio", con uno stanziamento in termini di competenza di L. 3.000 milioni (7).
Art. 17
(7a)
Art. 18
1. Per l'attuazione delle azioni rientranti nei piani pluriennali di cui ai regolamenti della Comunità Europea n. 2055/88 e n. 4255/88 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990 dei seguenti capitoli e relativi stanziamenti: Regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 2: capitolo n. 06351 "Spesa per gli interventi di formazione previsti nel piano di riconversione per le aree a declino industriale della provincia di Frosinone (regolamento CEE n. 2055/88 e art. 1 - n. 4 regolamento CEE n. 4255)", L. 3.337.000.000; capitolo n. 06352 "Utilizzazione del contributo comunitario FSE per l'attuazione degli interventi di formazione di cui al precedente capitolo n. 06351", L. 2.730.000.000; capitolo n. 02301 "Spesa per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di riconversione per le aree a declino industriale della provincia di Frosinone (regolamento CEE n. 2052/88)", L. 2.950.000.000; capitolo n. 02302 "Utilizzazione del contributo comunitario FERS per l'attuazione degli interventi di cui al precedente capitolo n. 02301", L. 4.850.000.000. Regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivi 3 e 4: capitolo n. 06361 "Spesa per gli interventi formativi previsti dagli obiettivi 3 e 4 dei regolamenti comunitari n. 2052/88 e n. 4255 (lotta alla disoccupazione di lunga durata ed inserimento professionale dei giovani) ivi comprese le spese per analisi, studi e assistenza tecnica", L. 30.764.000.000; capitolo n. 06362 "Utilizzazione del contributo comunitario FSE per l'attuazione degli interventi previsti al precedente capitolo n. 06361", L. 26.685.000.000. Regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 5b): capitolo n. 01351 "Attuazione del piano di sviluppo agricolo delle zone rurali di cui al regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 5b)", L. 15.450.000.000; capitolo n. 01352 "Utilizzazione del contributo comunitario FEOGA per l'attuazione degli interventi di cui al precedente capitolo n. 01351", L. 14.620.000.000; capitolo n. 02351 "Attuazione del piano di sviluppo delle zone rurali - asse prioritario - artigianato e PMI (Regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 5b)", L. 4.010.000.000; capitolo n. 02352 "Utilizzazione del contributo comunitario FERS per l'attuazione degli interventi di cui al precedente capitolo n. 02351", L. 2.960.000.000; capitolo n. 5351 "Attuazione del piano di sviluppo delle zone rurali - asse prioritario turismo rurale (regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 5b)", L. 1.450.000.000; capitolo n. 05352 "Utilizzazione del contributo comunitario FEOGA per l'attuazione degli interventi di cui al precedente capitolo n. 05351", L. 750.000.000; capitolo n. 05353 "Utilizzazione del contributo comunitario FERS per l'attuazione degli interventi di cui al precedente capitolo n. 05351", L. 350.000.000; capitolo n. 06371 "Attuazione del piano di sviluppo delle zone rurali - asse prioritario formazione professionale (regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 5b), ivi comprese spese per analisi, studi e assistenza tecnica", L. 1.740.000.000; capitolo n. 06372 "Utilizzazione del contributo comunitario FSE per l'attuazione degli interventi di cui al capitolo n. 06371", L. 1.620.000.000; capitolo n. 09301 "Attuazione del piano di sviluppo delle zone rurali - asse prioritario centri servizi (regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 5b)", L. 750.000.000; capitolo n. 09302 "Utilizzazione del contributo comunitario FERS per l'attuazione degli interventi di cui al capitolo n. 09301", L. 950.000.000; capitolo n. 25301 "Spesa per l'attivazione dei piani compresi nell'obiettivo 5b) del regolamento CEE n. 2052/88", L. 500.000.000; capitolo n. 25302 "Utilizzazione del contributo comunitario FEOGA per l'attivazione dei piani di cui all'obiettivo 5b) regolamento CEE n. 2052/88", L. 300.000.000; capitolo n. 25303 "Utilizzazione del contributo comunitario FERS per l'attivazione dei piani di cui all'obiettivo 5b) regolamento CEE n. 2052/88", L. 200.000.000. 2. Con riferimento all'iscrizione dei capitoli di spesa di cui al precedente comma, è autorizzata l'iscrizione dei seguenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata per gli importi corrispondenti: capitolo n. 01501 "Trasferimenti dalla CEE sul FEOGA per gli interventi di cui al regolamento CEE n. 2052/88", L. 15.670.000.000; capitolo 01502 "Trasferimenti dalla CEE sul FERS per gli interventi di cui al regolamento CEE n. 2052/88", L. 9.310.000.000; capitolo n. 01503 "Trasferimenti dalla CEE sul FSE per gli interventi di cui al regolamento CEE n. 2052/88", L. 31.035.000.000; capitolo n. 01166 "Attivazione del fondo di rotazione per l'attuazione del regolamento CEE n. 2052/88 ai sensi della legge n. 183 del 1987 (cofinanziamento dello Stato presunto pari al 50%)", L. 30.475.000.000. 3. (Omissis) (8) 4. (Omissis) (8) 5. Fino a quando la Giunta regionale non avrà emanato il provvedimento di cui al terzo comma del presente articolo, si applicano le normative vigenti in materia. 6. In applicazione dell'art. 10, punto 7, del contratto di programma di attuazione del PIM - Lazio, l'onere per il rilascio della garanzia fidejussoria delle anticipazioni a carico dei soggetti beneficiari è assunto a carico della Regione che vi provvede con imputazione al capitolo n. 30205 "Rimborso degli oneri connessi al rilascio di fidejussioni" comprese nelle iniziative previste dal PIM - Lazio" con una dotazione di L. 150.000.000. 7. Sono confermate le disposizioni di cui all'Art. 3, lettera a), della legge regionale n. 31 del 1988 (rectius: “art. 33, lettera a), della legge regionale n. 30 del 1988”; n.d.r.).
1. Al fine di migliorare il livello delle strutture fieristiche ed espositive maggiormente coinvolte nel processo di adeguamento allo sviluppo integrativo comunitario, la Regione Lazio è autorizzata ad intervenire finanziariamente a sostegno di un programma di ampliamento e sviluppo dell'ente Fiera di Roma nei limiti e fino alla concorrenza di un importo di L. 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 (9). 2. La concessione del finanziamento, la cui erogazione sarà disposta nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale è subordinata alla presentazione di programmi stralcio annuali da parte dell'ente Fiera di Roma entro il termine di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23. Per la prima annualità dell'intervento, il termine di presentazione del programma è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istruttoria e gli altri adempimenti di competenza regionale occorrenti per l'attuazione dell'intervento in argomento saranno curati dall'Assessorato regionale industria, commercio e artigianato, di concerto con l'Assessorato al bilancio e programmazione (9). 3. In relazione a quanto sopra disposto, nel bilancio regionale annuale 1990 e pluriennale 1990/1992 è autorizzata l'iscrizione del capitolo n. 02501 con la denominazione: "Intervento regionale per il miglioramento delle strutture fieristiche ed espositive" con gli stanziamenti autorizzati nel primo comma del presente articolo. 4. Nell'ambito degli interventi di sviluppo agricolo finanziabili con i trasferimenti a carico del capitolo n. 01503 del bilancio regionale 1990, l'E.R.S.A.L. è autorizzato a procedere al completamento del piano di riequilibrio delle università agrarie del Lazio di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, entro un ammontare di spesa di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. 5. A carico del medesimo capitolo n. 01503 del bilancio 1990 l'E.R.S.A.L. è, altresì, autorizzato a realizzare un piano di razionalizzazione degli impianti enologici e della struttura organizzativa cooperativa e/o consortile nelle aree a vocazione vitivinicola dei Castelli Romani e della zona Pontina entro un limite di spesa di L. 3.000.000.000, nonchè alla realizzazione degli interventi anche di acquisizione patrimoniale necessari per la realizzazione delle cantine sociali nel territorio di Vignanello fino alla concorrenza di L. 1.500.000.000.
Art. 20
1. Nel ventesimo anniversario della costituzione della Regione, ai fini di un coordinato programma di celebrazioni finalizzate ad un maggiore avvicinamento dell'amministrazione ai cittadini, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa, è autorizzato a promuovere interventi, cerimonie, mostre, convegni, seminari, realizzazioni editoriali e premi per studi a favore di studenti delle scuole medie e superiori, ed altro tutti volti a diffondere la conoscenza dell'ente Regione e della sua attività. A tal fine è stanziata la somma di L. 1.000.000.000 che è imputata sul seguente capitolo del bilancio 1990 di nuova istituzione. capitolo n. 25781 "Spese per le celebrazioni per il ventesimo anniversario della costituzione della Regione.
1. La Giunta regionale può concedere finanziamenti aggiuntivi ai sensi della legge regionale 25 novembre 1989, n. 69, ai comuni interessati che retrocedano alla Regione i beni delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) ad essi trasferiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19.
Art. 22
1. L'autorizzazione di spesa relativa alla terza annualità iscritta nel bilancio 1990, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 61, è incrementata di L. 5.000.000.000 per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e sviluppo delle terme di Fogliano di Latina.
Art. 23
(Omissis) (11).
Art. 24
(Omissis) (11).
Art. 25
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, è ulteriormente elevata di L. 6.000.000.000 di cui L. 4.000.000.000. ad integrazione dell'intervento di cui alla lettera d) dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 46 del 1989, L. 1.000.000.000. per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1990 e L. 1.000.000.000 a favore dell'ente EUR per lavori di sistemazione a verde. In relazione a tale ultima finalizzazione, all'art. 2, primo comma, della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 è aggiunta la seguente lettera: "f) ente EUR - sistemazione a verde alla cui realizzazione si provvede con le procedure previste dalla presente legge, in particolare dall'art. 4". 2. Le procedure di cui al precedente comma si applicano anche all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1990.
Art. 26
1. E' autorizzata la concessione di L. 2.500.000.000 con deliberazione di Giunta regionale a favore del comune di Albano Laziale per l'acquisizione e il restauro di strutture da adibire ad alloggio a favore di famiglie fatte sgombrare a seguito dello sciame sismico sul capitolo n. 08501 del bilancio 1990 che viene istituito con la seguente denominazione: "Contributo regionale a favore del comune di Albano Laziale per l'acquisizione ed il restauro di strutture da adibire ad alloggio a favore di famiglie fatte sgombrare a seguito dello sciame sismico". [Quadri "A", "B" e "C": Omissis.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 15 giugno 1990, n. 16 (S.S. n. 3). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 dicembre 1990, n. 50 (S.S. n. 3). (2) Articolo rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale. (3) Comma così sostituito dall'art. 24 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. (4) Aggiunge il comma 7 all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 57. (5) Articolo rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale. (6) Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 6. (7) Per il secondo lotto dei lavori vedi l'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. (7a) Articolo abrogato dall'articolo 191, comma 1, lettera mm) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (8) Comma rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale. (9) L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è stata soppressa dal'art. 9, comma 2, della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21.
(10) Articolo abrogato dall'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (11) Articolo rinviato dal Governo a Nuovo esame del Consiglio regionale.
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