Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2000

Numero della legge: 20
Data: 13 aprile 2000
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/2000

L.R. 13 Aprile 2000, n. 20 (1)
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2000

Art. 1
1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

Tabella “A” Entrata

(Omissis)

Tabella “B” Spesa

(Omissis)

2. Al bilancio pluriennale 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:
Sezione I - Entrata

(Omissis)

Sezione II – Spesa

(Omissis)



Art. 2
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2000)

1. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 è incrementata dell'ulteriore importo di lire 16.120.204.721.



Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 14/2000)

1. L'articolo 30 della l.r.14/2000 è sostituito dal seguente:

(Omissis)


Art. 4
(Integrazione all'articolo 15 della l.r. 37/1999)

1. L’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 di variazione al bilancio 1999, è integrato dal seguente comma:

(Omissis)


Art. 5
(Contributo all'associazione Film studio 80)

1. Nell'ambito del capitolo 44350, la somma di lire 200 milioni è destinata all'attività culturale del Giubileo da realizzarsi nell'anno 2000 nelle sale cinematografiche regionali in via degli Orti d'Alimbert 1/c in Roma, concesse in uso all'associazione Film studio 80 con concessione del 19 febbraio 1999.



Art. 6
(Sostituzione articolo 7 l.r. 4/2000)

1. L'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 4 è sostituito dal seguente:

(Omissisi)


Art. 7
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 6/1999)

1. Al comma 9 dell'articolo 47 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999", le parole: "Omissis", sono sostituite dalle seguenti: "Omissis"


Art. 8
(Modifica all'articolo 15 della l.r. 15/1998)

1. All'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998" sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis)
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: (Omissis)


Art. 9
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 14/2000)

1. All'articolo 27 della l.r. 14/2000 dopo le parole: "Omissis" sono inserite le seguenti: "Omissis".



Art. 10
(Contributi per la celebrazione del IV centenario della messa al rogo di Giordano Bruno)

1. Lo stanziamento di lire 300 milioni sul capitolo 44379 "Contributi per la celebrazione del IV centenario della messa al rogo di Giordano Bruno" è destinato, in quote paritarie, per le attività svolte dall'associazione libero pensiero Giordano Bruno e dall'associazione la ribalta centro studi Enrico Maria Salerno.



Art. 11
(Stanziamento compensi componenti commissione collaudo)

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 15107 un importo pari a lire 657.765.992 è destinato al pagamento dei compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo dell'appalto per la messa a norma degli edifici di proprietà o in uso alla Regione nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 16 gennaio 1995.



Art. 12
(Finanziamento straordinario per la stazione sciistica di Campo Catino nella provincia di Frosinone)

1. Al fine di migliorare la stazione sciistica di Campo Catino e garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nella provincia di Frosinone, la Regione, nell'ambito delle finalità della legge regionale 24 maggio 1990, n. 62 e successive modificazioni, interviene con un finanziamento straordinario in conto capitale, fino al cento per cento della spesa prevista, per l'attuazione di un programma pluriennale concernente: la realizzazione di nuovi impianti di risalita e l'ammodernamento o la sostituzione di quelli esistenti, la realizzazione ed il completamento di infrastrutture primarie al servizio della stazione sciistica nonché il completamento di impianti per la neve programmata.

2. Destinatario del finanziamento di cui al comma 1 è il consorzio di Campo Catino, costituito dal comune di Guarcino e della provincia di Frosinone.

3. Le domande di finanziamento delle opere rientranti nel programma di cui al comma 1 sono presentate, annualmente, al competente assessorato, corredate dei relativi progetti approvati con deliberazione consortile e devono indicare la spesa che si prevede di sostenere, nei limiti degli stanziamenti iscritti, ai sensi del comma 5, negli appositi capitoli dei bilanci regionali di riferimento. Per l'anno 2000 la domanda di finanziamento deve pervenire alla Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione entro il termine previsto dall'articolo 93 della l.r. 6/1999.

4. Il finanziamento è erogato secondo le seguenti modalità:
a) nella misura del 10 per cento, entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento regionale di concessione del finanziamento;
b) nella misura del 50 per cento, a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
c) nella misura del 30 per cento, a presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
d) nella misura del residuo 10 per cento e del minore importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione consortile di approvazione della spesa effettiva occorsa per la realizzazione delle opere.

5. L'onere di lire 4.500 milioni, previsto per far fronte al finanziamento del progetto presentato nell'anno 2000, trova copertura con i fondi destinati, sul capitolo n. 46130 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002, di nuova istituzione, denominato "Finanziamento straordinario in conto capitale per l'attuazione di un programma pluriennale concernente la stazione sciistica di Campo Catino nella provincia di Frosinone", secondo la seguente articolazione: anno 2000 per lire 2.700 milioni e anno 2001 per lire 1.800 milioni.

6. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione dal capitolo 16313 del bilancio dell'esercizio in corso, dell'importo di lire 450 milioni, nonché mediante riduzione dai sottoelencati capitoli, di cui all'elenco 4 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002:
cap. n. 39002, lettera b): 750.000.000 per l'esercizio finanziario 2000
cap. n. 39002, lettera f): 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 2000
1.800.000.000 per l'esercizio finanziario 2001

7. Per il finanziamento dei progetti delle opere da presentare negli anni successivi al 2000 si provvede con le relative leggi regionali di bilancio.



Art. 13
(Modifica all'articolo 46 della l.r. 12/2000)

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, dopo le parole: "Omissis" aggiungere: "Omissisi"


Art. 14
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 12/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente:
"omissis".



Art. 15
(Adeguamento sede ARPA)

1. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 65 della l.r. 12/2000 sono ricomprese anche le spese per l'adeguamento della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) Lazio prevista in un immobile di proprietà dell'amministrazione provinciale di Rieti.



Art. 16
(Integrazione dell'articolo 7 della l.r. 7/1998)

1. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 le cooperative artigiane di garanzia, operanti nella Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ammettere nella loro compagine soci sovventori.

2. I soci sovventori concorrono al raggiungimento dei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. Le cooperative artigiane di garanzia che associano soci sovventori devono farne specifica menzione adeguando l'articolo 7 dello statuto alla normativa di cui ai commi 1 e 2.



Art. 17
(Modifiche dell'articolo 43 della l.r. 9/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 43, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, le parole da: "Omissis" a: "Omissis" sono sostituite dalle seguenti: "Omissis""..



Art. 18
(Contributo formazione lavoratori pubblica utilità presso IACP di Roma)

1. Nell'ambito del capitolo 28165 uno stanziamento fino a lire 300 milioni è destinato a finanziare un progetto pilota per la formazione all'avviamento di impresa dei lavoratori di pubblica utilità impegnati presso lo IACP di Roma ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel mezzogiorno.

2. La Giunta regionale delibera il piano formativo del progetto pilota il cui svolgimento ha durata trimestrale, riservando l'importo di lire 800 mila mensili per allievo come rimborso spese.


Art. 19
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 14/2000)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 14/2000 è sostituita dalla seguente:
"Omissis"



Art. 20
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 aprile 2000, n. 11, S. O. 22 aprile 2000, n.7.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.