Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1)

Numero della legge: 18
Data: 16 febbraio 1990
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1990

L.R. 16 Febbraio 1990, n. 18
Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1) (2)

[ Art. 1

(Finalità)


1. La Regione in attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" esercita, secondo le norme di cui alla presente legge, le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli artt. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad essa delegate ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 9 della citata legge n. 64 del 1986.

2. La Regione concede le agevolazioni previste tenendo conto del piano regionale di sviluppo e in attuazione del programma triennale per lo sviluppo nel Mezzogiorno, con articolazioni ed aggiornamenti annuali di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed in coerenza con progetti di sviluppo da essa adottati.


Art. 2
(Imprese ammesse alle agevolazioni)

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese artigiane del Lazio che abbiano sede nei territori ricadenti nell'area di intervento straordinario per il Mezzogiorno, e che operino in uno dei settori produttivi individuati dal C.I.P.I. (Comitato interministeriale per la programmazione industriale) ai sensi dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Per la provincia di Roma le agevolazioni sono concesse fino al 31 dicembre 1990; per le province di Latina e Rieti fino al 31 dicembre 1992. Nella provincia di Frosinone, a decorrere dal 1°gennaio 1991, gli incentivi saranno applicati rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al trenta per cento.


Art. 3
(Iniziative ammesse alle agevolazioni)

1. Le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 1, sono connesse alla concessione del credito agevolato e dei contributi in conto capitale di cui agli artt. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 per le domande presentate, dopo l'entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, dalle imprese artigiane che realizzano o raggiungano investimenti fissi fino a L. 2.000 milioni.

2. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti.

3. Le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di locazioni finanziarie ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal C.I.P.I.



Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Ai sensi dell'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione ed il trasporto dei prodotti.

2. Per la sola provincia di Frosinone sono altresì ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al sesto comma dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonchè quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzate all'estero, purchè riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

3. Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni, di cui alla presente legge, sono ammissibili le spese sostenute non anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione delle domande di ammissione delle agevolazioni medesime.


Art. 5
(Domande)

1. Le domande per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge vengono presentate all'Assessorato competente in materia di artigianato della Regione, compilate su appositi moduli, in tre copie, delle quali due vengono inoltrate agli istituti di credito o società di locazione finanziaria convenzionati, ed una viene inoltrata direttamente all'Assessorato regionale suindicato.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il regolamento di attuazione nel quale sono indicati gli schemi dei moduli da utilizzare per la presentazione delle domande e la documentazione che deve essere prodotta per l'ammissione alle agevolazioni e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare permanente.


Art. 6
(Convenzione con gli istituti di credito e le società di locazione finanziarie)

1. Per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per le iniziative realizzate attraverso operazioni di locazioni finanziarie la Regione si avvale delle società abilitate ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dall'art. 9, tredicesimo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.



Titolo II
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO INTERESSI


Art. 7

1. Le domande di contributo in conto capitale e/o in conto interessi sono ammesse ai benefici di legge quando è stata prodotta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione di cui al successivo art. 22.

2. Gli istituti di credito convenzionati, nell'esame delle domande, provvedono a:
a) controllare che l'impresa artigiana abbia prodotto tutta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione ed eventualmente a richiedere la integrazione dei documenti mancanti;
b) valutare la validità tecnica finanziaria ed economica delle singole iniziative, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati;
c) acquisire gli elementi di valutazione per la spesa;
d) trasmettere le domande così istruite con la documentazione allegato all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.


Art. 8
(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria di cui al precedente art. 7, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, delibera la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire a carico dell'imprenditore i seguenti obblighi:
a) comunicare l'avvenuta presentazione della domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;
b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della Giunta regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni e non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta, pena revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;
c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al presente articolo, è preordinato all'emanazione dell'atto finale definitivo che avrà luogo allorchè l'Assessorato competente in materia di artigianato della Regione avrà accertato l'ammissibilità e la congruità delle singole spese ammesse a consuntivo e avrà acquisito il certificato del collaudo di cui al successivo art. 14.

4. Il provvedimento di concessione prevede la possibilità di revoca, da parte della stessa Giunta regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione medesimo.


Art. 9
(Ammissione alla garanzia regionale)

1. Le domande di ammissione ai benefici di cui alla presente legge sono ammesse, sulla base di specifici rapporti stabiliti in sede di convenzione, al fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24.


Art. 10
(Variazione di programma o di spesa)

1. Qualora intervengano, nel corso della realizzazione del progetto, variazioni di programma o variazioni di spese superiori del 20 per cento a quelle inizialmente previste, l'istituto ne dà comunicazione all'Assessorato regionale competente con la relazione che consenta di stabilire se esse configurano o meno una modifica sostanziale del progetto medesimo.

2. Qualora le variazioni configurino una modifica sostanziale del progetto, le agevolazioni concesse vengono sospese salvo disporre un nuovo provvedimento di concessione su specifica richiesta dell'impresa interessata.

3. Qualora le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse conservano la loro validità, e la Giunta regionale, se ne viene fatta richiesta, può disporre, in via prioritaria e con procedura d'urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.


Art. 11
(Erogazione in acconto del contributo in conto capitale)

1. Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzate ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 l'erogazione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale dietro acquisizione della documentazione prevista dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 546.

2. Per le erogazioni a stati di avanzamento gli istituti, non appena accertato che sussistano le condizioni per l'erogazione, ne danno comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato. La erogazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La Regione eroga a stati di avanzamento non più del 70 per cento del contributo in conto capitale concesso.

4. Le erogazioni di cui al presente articolo sono subordinate alla presentazione della documentazione integrativa prevista dal regolamento di attuazione di cui al successivo art. 22.

5. Le predette erogazioni possono essere disposte contestualmente alla concessione delle agevolazioni qualora ne ricorrano le condizioni.


Art. 12
(Documentazione finale di spesa)

1. Gli istituti istruttori, una volta acquisita la documentazione finale di spesa, provvedono a trasmettere copi all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato insieme ad una relazione finale che concluda con giudizio di ammissibilità e congruità della spesa ed alla documentazione integrativa necessaria per la concessione definitiva delle agevolazioni, specificata nel regolamento di attuazione di cui al successivo art. 22.

2. Nel trasmettere la documentazione finale di spesa gli istituti istruttori debbono evidenziare tutte le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base dell'istruttoria e debbono fornire tutte le informazioni necessarie per accertare se dette variazioni configurino o meno una modifica sostanziale del progetto.


Art. 13
(Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa)

1. Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa e della documentazione integrativa di cui al precedente art. 12, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, l'erogazione di un'ulteriore quota del contributo in conto capitale. Gli importi complessivamente erogati non possono superare il 90 per cento delle spese rendicontate e comunque l'ammontare del contributo concesso.


Art. 14
(Collaudi)

1. Ricevuta la documentazione finale di spesa, di cui al precedente art. 12, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, dispone ad integrazione dei controlli effettuati dall'istituto convenzionato, di cui al secondo comma del precedente art. 7, apposito collaudo finale, avvalendosi di funzionari regionali e, ove strettamente necessario, di tecnici esterni abilitati all'esercizio della professione.

2. Il collaudo tende ad accertare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la funzionalità e la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonchè di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

3. Dell'effettuato collaudo viene redatto apposito verbale.

4. L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della Regione della liquidazione del contributo e l'avvio dell'eventuale procedura di recupero delle agevolazioni già erogate.

5. Per quanto concerne le operazioni di collaudo ed i compensi da corrispondere ai funzionari regionali ed ai tecnici incaricati si fa riferimento alle istruzioni emanate dall'Agenzia per il Mezzogiorno o, in mancanza, a quelle già adottate dalla Cassa per il Mezzogiorno per il collaudo degli impianti industriali, ed i relativi oneri saranno fatti gravare sulle somme messe a disposizione della stessa Agenzia.


Art. 15
(Provvedimenti definitivi)

1. Sulla base della documentazione e del verbale di collaudo di cui ai precedenti artt. 12 e 14, valutata l'ammissibilità e la congruità delle spese esposte, la Giunta regionale, nei limiti degli importi dei provvedimenti di concessione deliberati, ivi compresi quelli di concessione integrativa, di cui al precedente art. 10, determina l'ammontare definitivo delle spese ammissibili ai contributi di legge.

2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale concesso.

3. Qualora la spesa documentata e ritenuta ammissibile superi quella prevista nei provvedimenti di concessione, di cui ai precedenti artt. 8 e 10, la Giunta regionale può deliberare la concessione di un contributo integrativo, del quale viene disposta contestualmente l'erogazione.


Art. 16
(Erogazione del contributo in conto interessi)

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dispone l'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni trimestre solare, su richiesta degli istituti di credito convenzionati.


Titolo III
LOCAZIONI FINANZIARIE




Art. 17
(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Le domande di contributo in conto canoni sono ammesse ai benefici di legge quando è stata prodotta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione di cui al successivo art. 22.

2. Le società di locazione finanziaria, nell'esame delle domande, provvedono a:
a) controllare che l'impresa artigiana abbia prodotto tutta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione ed eventualmente a richiedere l'integrazione dei documenti mancanti;
b) valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica delle singole iniziative, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati;
c) acquisire gli elementi di valutazione per la spesa;
d) trasmettere le domande così istruite con la documentazione allegata all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.

Art. 18
(Concessione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 17, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 delibera la concessione delle agevolazioni richieste.

2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire, a carico dell'imprenditore, i seguenti obblighi:
a) comunicare l'avvenuta presentazione della domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;
b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della Giunta regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta, pena revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;
c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il provvedimento di concessione prevede la possibilità di revoca, da parte della stessa Giunta regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione medesimo.


Art. 19
(Documentazione finale)

1. Ai fini della erogazione del contributo concesso, la società di locazione finanziaria, una volta stipulato e registrato il contratto di locazione finanziaria, ne invia copia all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, insieme alla documentazione integrativa prevista nel regolamento di attuazione di cui al successivo art. 22.


Art. 20
(Erogazione di contributo in conto canoni)

1. La Giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 19, delibera l'erogazione a favore della società di locazione finanziaria, dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso secondo le modalità definite dal C.I.P.I. (Comitato interministeriale per la programmazione industriale).

2. Nell'ipotesi in cui la società di leasing invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la Giunta regionale dispone l'erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni.

3. Qualora la documentazione per l'erogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la Giunta regionale può disporre in sede di provvedimenti di erogazione un aggiornamento della somma concessa con il provvedimento di concessione.


Art. 21
(Trasferimento del contributo al locatario)

1. Per il trasferimento dei contributi concessi in conto canoni alle imprese artigiane ammesse ai benefici di legge si applicano i criteri e le modalità fissate dal C.I.P.I. (Comitato interministeriale per la programmazione) ai sensi dell'art. 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.




Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE




Art. 22
(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con propria deliberazione il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, la Regione si atterrà, per quanto rinviato dalla presente legge al regolamento medesimo, alle modalità prescritte dalla normativa statale.


Art. 23
(Norma transitoria)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino a sei mesi dopo l'approvazione definitiva del regolamento di attuazione di cui al precedente art. 22, vengono ammesse alle agevolazioni previste le domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modalità stabilite per le agevolazioni industriali nonchè quelle domande per le quali ricorrano le condizioni di cui al sedicesimo comma dell'art. 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Ai fini del calcolo delle scadenze previste nella presente legge viene presa in considerazione la data di presentazione delle domande alla Regione o all'Agenzia per lo sviluppo per il Mezzogiorno.

3. I contributi relativi alle domande di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche per operazioni già effettuate o contratti già stipulati purchè in data successiva a quella di presentazione delle domande stesse.


Art. 24
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione valgono le norme dello Stato vigenti in materia.


Art. 25
(Norma finanziaria)


Per le finalità di cui alla presente legge vengono istituiti sul bilancio regionale di previsione per il 1989, per memoria, i seguenti capitoli:
stato di previsione dell'entrata;
capitolo n. 01126 "Assegnazione dello Stato per l'esercizio della delega di cui al quattordicesimo comma dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64";
stato di previsione di spesa:
capitolo n. 03253 "Contributi alle imprese artigiane localizzate nelle aree dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno che realizzano investimenti fino a L. 2.000 milioni".

2. All'iscrizione dei relativi fondi si provvede con la procedura di cui alla lettera a) del quinto comma dell'art. 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto amministrativo, a quantificare l'entità degli stanziamenti in base alle comunicazioni degli organi centrali.]



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1990, n. 7.

(2) Legge abrogata dal numero 55) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.