Disciplina e regolamentazione dell'attivitą dei tassidermisti ed imbalsamatori (1)

Numero della legge: 81
Data: 2 dicembre 1988
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1988

L.R. 02 Dicembre 1988, n. 81
Disciplina e regolamentazione dell'attivitą dei tassidermisti ed imbalsamatori (1)

Art. 1

1. L' esercizio di qualunque forma e a qualunque fine
dell' attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e' subordinato
al rilascio di un' apposita autorizzazione.


Art. 2

1. L' autorizzazione e' rilasciata dal presidente dell'
amministrazione provinciale competente per territorio,
previo un accertamento, tramite esame, che il richiedente
possegga una buona conoscenza faunistica, sia esperto
delle tecniche di imbalsamazione e sia a conoscenza della
normativa vigente sull' attivita' venatoria.


Art. 3

1. Il presidente dell' amministrazione provinciale competente
per territorio per procedere all' esame, di cui al
precedente articolo 2, si avvarra' di una commissione
formata da tre esperti, nominati dal consiglio provinciale
con voto limitato ad un massimo di due nominativi per
consigliere.


Art. 4

1. E' consentita l' imbalsamazione esclusivamente di
esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia,
purche' catturata nel pieno rispetto delle norme vigenti in
materia venatoria;
b) alla fauna esotica, purche' l' abbattimento e
l' importazione o, comunque, l' impossessamento, siano
avvenuti in conformita' alla legislazione vigente in materia
e non si tratti di specie protette, nei paesi d' origine, dagli
accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.


2. E' inoltre consentita l' imbalsamazione, negli stessi
limiti in cui ne e' permessa l' uccisione, di tutti gli animali di
cui sia comprovata la provenienza da allevamenti
conformi alle disposizioni in materia e regolarmente
autorizzati quando un' automazione sia richiesta.


Art. 5

1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare
giornalmente in apposito registro, vidimato dall' amministrazione
provinciale, tutti i dati relativi agli animali
consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso.
anche temporaneo, con particolare riferimento alle specie
e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre
indicate le generalita' del cliente che ha consegnato
l' animale o le circostanze nelle quali il tassidermista o
l' imbalsamatore ne e' venuto in possesso.


I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle amministrazioni
provinciali per i provvedimenti di competenza previsti dall'articolo 30, comma 2, della
legge n. 157 del 1992 la richiesta di impagliare o imbalsamare spoglie di specie
protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la
caccia delle specie in questione.
(2)


Art. 6

1. All' atto della presentazione della richiesta di
autorizzazione l' interessato dovra' specificatamente indicare
tutti gli animali vivi, morti o gia' preparati, a qualsiasi
titolo posseduti.


2. Il tassidermista o l' imbalsamatore dovranno apporre
su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al
cliente o posti in circolazione dopo l' approvazione della
legge, un' etichetta saldamente fissata con l' indicazione del
proprio nome, del numero dell' autorizzazione, della data
di preparazione e del numero di riferimento del registro di
cui al precedente articolo 5.


Art. 7

1. Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in
ogni momento l' ispezione dei locali adibiti all' esercizio
dell' attivita', a deposito degli animali preparati o da
preparare.


Art. 8

1. Sono incaricati di vigilare sull' osservanza della
presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza
ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia
locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti
giurati, che abbiano facolta' in base alle leggi vigenti, gli
ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge
regionale 19 settembre 1974, n. 61.


2. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti
determinati dall' articolo 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e prestare giuramento dinanzi al pretore.


Art. 9

1. La violazione degli obblighi di cui alla presente legge
o alle prescrizioni eventualmente contenute nell' autorizzazione,
e' punita oltre che con la sospensione o revoca
dell' autorizzazione, con la sanzione amministrativa da
L. 500.000 a L. 2.000.000 per ogni esemplare cui la
violazione si riferisce.


2. E' fatta comunque salva l' applicazione delle sanzioni,
sia statali sia regionali, con particolare riguardo alle
norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di
ricettazione.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 dicembre 1988, n. 35.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.