Art. 1 1. L' esercizio di qualunque forma e a qualunque fine dell' attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e' subordinato al rilascio di un' apposita autorizzazione.
Art. 2
1. L' autorizzazione e' rilasciata dal presidente dell' amministrazione provinciale competente per territorio, previo un accertamento, tramite esame, che il richiedente possegga una buona conoscenza faunistica, sia esperto delle tecniche di imbalsamazione e sia a conoscenza della normativa vigente sull' attivita' venatoria.
Art. 3
1. Il presidente dell' amministrazione provinciale competente per territorio per procedere all' esame, di cui al precedente articolo 2, si avvarra' di una commissione formata da tre esperti, nominati dal consiglio provinciale con voto limitato ad un massimo di due nominativi per consigliere.
Art. 4
1. E' consentita l' imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purche' catturata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia venatoria; b) alla fauna esotica, purche' l' abbattimento e l' importazione o, comunque, l' impossessamento, siano avvenuti in conformita' alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette, nei paesi d' origine, dagli accordi internazionali; c) alla fauna domestica. 2. E' inoltre consentita l' imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne e' permessa l' uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un' automazione sia richiesta.
Art. 5
1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, vidimato dall' amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso. anche temporaneo, con particolare riferimento alle specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalita' del cliente che ha consegnato l' animale o le circostanze nelle quali il tassidermista o l' imbalsamatore ne e' venuto in possesso. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle amministrazioni provinciali per i provvedimenti di competenza previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 157 del 1992 la richiesta di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione. (2)
Art. 6
1. All' atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l' interessato dovra' specificatamente indicare tutti gli animali vivi, morti o gia' preparati, a qualsiasi titolo posseduti. 2. Il tassidermista o l' imbalsamatore dovranno apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l' approvazione della legge, un' etichetta saldamente fissata con l' indicazione del proprio nome, del numero dell' autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al precedente articolo 5.
Art. 7
1. Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in ogni momento l' ispezione dei locali adibiti all' esercizio dell' attivita', a deposito degli animali preparati o da preparare.
Art. 8
1. Sono incaricati di vigilare sull' osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati, che abbiano facolta' in base alle leggi vigenti, gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. 2. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall' articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento dinanzi al pretore.
Art. 9
1. La violazione degli obblighi di cui alla presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell' autorizzazione, e' punita oltre che con la sospensione o revoca dell' autorizzazione, con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce. 2. E' fatta comunque salva l' applicazione delle sanzioni, sia statali sia regionali, con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di ricettazione. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 dicembre 1988, n. 35. (2) Comma aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.
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