Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio (1)

Numero della legge: 71
Data: 7 giugno 1990
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1990
L.R. 07 Giugno 1990, n. 71
Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio (1)


Art. 1
(Programma straordinario d'interventi)


1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli artt. 44 e 45 dello Statuto, promuove nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione di un programma straordinario di interventi urgenti da effettuarsi nell'Alto Lazio, in provincia di Viterbo, al fine di eliminare le gravi situazioni di dissesto territoriale e di squilibrio socio-economico esistenti e di incrementare l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

2. Il programma di cui al precedente comma è subordinato alle previsioni che saranno disposte nel bilancio regionale pluriennale e si riferisce ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.


Art. 2
(Obiettivi del programma straordinario)


1. Il programma previsto dal precedente articolo è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari, nel rispetto delle competenze statali in materia:
a) riassetto drogeologico delle zone della Maremma laziale attraversate dai fiumi Marta e Mignone e dai torrenti Chiarone ed Arrone, per garantire la salvaguardia soprattutto della fascia costiera, densamente urbanizzata e sede di importanti infrastrutture;
b) conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico esistente nel territorio della provincia di Viterbo, anche in funzione della ricerca scientifica e di un turismo di tipo naturalistico-culturale, con particolare riguardo all'area incentrata sulla valle dei Calanchi, tra il lago di Bolsena ed il fiume Tevere.

2. Gli obiettivi programmatici determinati al precedente comma vengono attuati mediante progetti pluriennali o annuali d'intervento, settoriali ed intersettoriali, da elaborarsi, approvarsi e realizzarsi con le modalità fissate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.




Art. 3
(Progetto organico per il riassetto idrogeologico della Maremma laziale)

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato al primo comma, lettera a), del precedente art. 2, la Giunta regionale, in coerenza con l'attività di coordinamento svolta dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera e), della legge 12 maggio (rectius: 18 maggio; n.d.r.) 1989, n. 183 approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto organico d'interventi, di durata non superiore a quella del programma straordinario di cui al precedente art. 1, nel quale:
a) sono individuate, con riferimento alle singole zone interessate agli interventi, le opere di sistemazione e regimazione necessarie per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto e dagli eventi alluvionali;
b) sono indicati il procedimento per la realizzazione del progetto e le relative fasi temporali;
c) è specificato l'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il progetto, nonchè i soggetti concorrenti al finanziamento della spesa, tenuto conto delle previsioni dei bilanci regionali pluriennale e annuale, nonchè del limite finanziario precisato nel successivo art. 9 riguardo alla realizzazione di uno stralcio iniziale del progetto stesso.

2. Il progetto di cui al presente articolo è elaborato dall'Amministrazione regionale o da altri enti pubblici, ove necessario mediante apposita convenzione, sulla base di uno studio analitico delle forme del dissesto, della portata dei corsi d'acqua esistenti nel territorio, sia in condizioni ordinarie che di piena, e della stabilità dei versanti.

3. La realizzazione del progetto organico approvato dalla Giunta regionale ai sensi del precedente primo coma è curato dalle competenti strutture regionali in conformità alle indicazioni previste dalla lettera b) dello stesso comma. Per la specifica progettazione esecutiva, l'espletamento delle gare di appalto e l'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni richiamate nell'art. 13 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, e quelle contenute nelle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 43 e 29 dicembre 1978, n. 79.



Art. 4
(Progetto integrato per la conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale dell'Alto Viterbese)

1 Per l'attuazione dell'obiettivo determinato al primo comma, lettera b), del precedente art. 2, la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, un progetto integrato, pluriennale ed intersettoriale, di interventi, articolato nei seguenti sottoprogetti:

a) attivazione di un sistema informativo delle risorse storiche, artistiche, archeologiche ed ambientali presenti nel territorio della provincia di Viterbo, con particolare riferimento all'area etrusca, anche mediante l'impiego e la formazione di giovani non occupati, con funzione di supporto al recupero, alla documentazione, al monitoraggio ed alla fruizione del patrimonio culturale e naturale;
b) costituzione di un centro convegni e formazione a Bagnoregio, utilizzando strutture già esistenti di proprietà della provincia di Viterbo, inteso come area di ricerca e sperimentazione delle tecnologie più avanzate per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali locali;
c) tutela, risanamento e valorizzazione naturalistico-ambientale della Valle dei Calanchi, in rapporto anche a programmi complessi di ricerca e sperimentazione delle nuove tecnologie nel settore dei beni ambientali;
d) incentivazione e sviluppo delle attrezzature turistiche, ricettive e complementari, nella Valle di Calanchi, nei limiti di un rapporto di compatibilità con la tutela ambientale.



Art. 5
(Sottoprogetto per l'attivazione di un sistema informativo delle risorse storiche, artistiche, archeologiche ed ambientali)

1. Il sottoprogetto di cui alla lettera a), del precedente art. 4 ha durata biennale e deve contenere:
a) l'individuazione della singole operazioni necessarie per l'attivazione del sistema informativo, con riferimento alle varie tipologie dei beni e alle diverse località;
b) l'indicazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto e delle relative fasi temporali, stabilendo i collegamenti operativi tra l'ente incaricato della realizzazione stessa. l'Università della Tuscia ed altri enti, istituti, organismi e strutture competenti in materia di beni culturali ed ambientali;

c) l'analisi degli elementi umani utilizzabili, prescrivendo i vincoli e le modalità che l'ente incaricato di realizzare il sottoprogetto è tenuto ad osservare per l'impiego di personale tecnico-scientifico e dei giovani non occupati, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contratti a termine;

d) la specificazione dell'onere finanziario complessivo e di quello relativo alle singole fasi temporali e realizzazione del sottoprogetto, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo art. 9, nonchè le modalità per l'accreditamento dei fondi regionali all'ente incaricato dalla realizzazione stessa.


2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale si avvale della specifica collaborazione tecnico-scientifica dell'Università della Tuscia, previa apposita convenzione.

3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata all'amministrazione provinciale di Viterbo, che opera sulla base delle indicazioni e prescrizioni previste dalle lettere b) e c) del precedente primo comma.

4. Il Presidente della Giunta regionale concede alla provincia di Viterbo il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto e provvede al relativo accreditamento, tenuto conto di quanto specificato dalla Giunta regionale ai sensi della lettera d) del precedente primo comma. La provincia di Viterbo assume ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione delle somme accreditate a norma del presente comma ed è tenuta a presentare alla Regione una relazione sullo stato di realizzazione del sottoprogetto, comprensiva di una valutazione economico-finanziaria.



Art. 6
(Sottoprogetto per la costituzione di un cento di ricezione e formazione)


1. Il sottoprogetto di cui alla lettera b), del precedente art. 4 ha durata annuale e deve contenere:
a) l'individuazione dell'area territoriale, nell'ambito del comune di Bagnoregio, in cui è localizzato l'intervento e dell'immobile da utilizzare come sede del centro di ricezione e formazione, nonchè delle opere edili di adattamento, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento del centro stesso;
b) l'indicazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto e dei tempi entro i quali l'ente incaricato della realizzazione stessa è tenuto a rendere funzionante il centro;
c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo art. 9, dell'onere finanziario complessivo e della sua articolazione tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi alla installazione di impianti, attrezzature ed arredi.

2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata all'amministrazione provinciale di Viterbo, proprietaria dell'area e dell'immobile da utilizzare per l'intervento, secondo le indicazioni previste alla lettera b) del precedente primo comma. Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e dell'installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per quanto compatibili con la presente legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale concede alla provincia di Viterbo il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del cento per cento dell'onere specificato ai sensi della lettera c) del precedente primo comma. Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.



Art. 7
(Sottoprogetto per la tutela, il risanamento e la valorizzazione naturalistico-ambientale della Valle dei Calanchi)


1. Il sottoprogetto di cui alla lettera c) del precedente art. 4, ha durata annuale e deve contenere:
a) la delimitazione dell'area e l'individuazione delle risorse di rilevante interesse naturalistico-ambientale in essa presenti;

b) i criteri, i vincoli e le tipologie di intervento per la tutela, il risanamento e la valorizzazione di tali risorse, nel quadro di un piano generale di assetto dell'area;

c) l'indicazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto, fissando l'articolazione spaziale e temporale di detti interventi e le loro modalità attuative e gestionali in rapporto ai programmi proposti nell'area interessata, per la ricerca e le sperimentazioni delle nuove tecnologie nel settore dei beni ambientali;

d) la valutazione economico-finanziaria dei costi e dei benefici indotti dall'attuazione del sottoprogetto e la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo art. 9, dell'onere finanziario complessivo per la realizzazione del sottoprogetto.

2. Il consorzio Teverina, composto da cinque comuni, o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, composto dall’aggregazione dei medesimi comuni, è delegato all'elaborazione e realizzazione del sottoprogetto di cui al presente articolo, in conformità alle indicazioni previste dalla lettera c) comma 1, ed in collaborazione con il competente Assessorato regionale, il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

2 bis.Il consorzio Teverina o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, composto dall’aggregazione dei medesimi comuni, utilizza per spese di gestione e funzionamento il 10 per cento degli emolumenti finanziari concessigli. (2)




[Art. 8
(Sottoprogetto per l'incentivazione e lo sviluppo di attrezzature turistiche, ricettive e complementari nella Valle dei Calanchi) (3)


1. Il sottoprogetto di cui alla lettera d) del precedente art. 4 ha durata annuale e deve contenere:
a) l'individuazione dei comuni territorialmente interessati alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale della Valle dei Calanchi nel cui ambito sono localizzati gli interventi finanziari per l'incentivazione e lo sviluppo delle attrezzature turistiche, ricettive e complementari;
b) la determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi, delle iniziative ammesse a contributo, della misura del contributo, della priorità e delle connessioni tra gli interventi previsti nel sottoprogetto e quelli analoghi previsti dalla vigente normativa;
c) la determinazione del procedimento per la realizzazione del sottoprogetto, fissando le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e la relativa istruttoria, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonchè per la verifica della esecuzione delle iniziative e della rilevazione di eventuali scostamenti e previsioni;
d) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma del successivo art. 9, dell'onere finanziario complessivo per la realizzazione del sottoprogetto.

2. La Giunta regionale elabora il sottoprogetto di cui al presente articolo nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni generali:

a) le iniziative ammesse a contributo devono riguardare la costituzione od il potenziamento di servizi a prevalente destinazione turistica (ricettivi e complementari) finalizzati a favorire una forma di turismo di tipo naturalistico e culturale;
b) le opere strutturali devono essere previste nei limiti di un rapporto di compatibilità con la salvaguardia ambientale;
c) deve essere data priorità alle iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello facente parte di centri storici, sia di quello relativo ad insediamenti rurali dotati d'interesse ambientale;
d) i soggetti beneficiari devono essere proprietari delle attrezzature finanziate e gestori diretti delle attività svolte;
e) il contributo è in conto capitale, non può superare per ogni singola iniziativa il 40 per cento del costo totale di investimento e, comunque, l'ammontare massimo di L. 200 milioni;
f) i benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli analoghi previsti da leggi nazionali o regionali l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
g) una quota pari al 35 per cento dei fondi disponibili per la realizzazione del sottoprogetto, nei limiti di spesa autorizzata a norma del successivo art. 9, deve essere riservata ad iniziative ricadenti nel territorio comunale di Civitella d'Agliano, in relazione al "progetto Civitella".

3. La realizzazione de sottoprogetto approvato dalla Giunta regionale a sensi del precedente primo comma è curata dal competente Assessorato regionale, in conformità alle indicazioni previste dalla lettera c) del precedente primo comma.]




Art. 9
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990 così suddivisa:
a) L. 14.000 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3;
b) L. 5.000 milioni per le finalità di cui al precedente art. 5;
c) L. 5.800 milioni per le finalità di cui al precedente art. 6;
d) L. 2.000 milioni per le finalità di cui al precedente art. 7;
e) L. 3.200 milioni per le finalità di cui al precedente art. 8.

2. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 190 i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
capitolo n. 25410 "Spesa per la elaborazione
e la realizzazione del progetto organico per
il riassetto idrogeologico della Maremma Lazia-
le".............................................L. 14.000 milioni

capitolo n. 25411 "Spesa per la elaborazione
e la realizzazione del sottoprogetto per l'at-
tivazione di un sistema informativo delle ri-
sorse storiche, artistiche ed ambientali nella
provincia di Viterbo............................L. 5.000 milioni

capitolo n. 25412 "Spesa per la elaborazione
e la realizzazione del sottoprogetto per la
costituzione di un centro convegni e formazio-
ne nel comune di Bagnoregio.....................L. 5.800 milioni

capitolo n. 25413 "Spesa per la realizzazione
del sottoprogetto per la incentivazione e lo
sviluppo di attrezzature turistiche, ricettive
e complementari nella Valle dei Calanchi........L. 3.200 milioni

capitolo n. 25414 "Spesa per la elaborazione
e la realizzazione del sottoprogetto e la rea-
lizzazione del sottoprogetto per la tutela, il
risanamento e la valorizzazione naturalistico-
ambientale della Valle dei Calanchi.............L. 2.000 milioni

3. L'utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 25410 è destinata al finanziamento di uno stralcio iniziale del progetto globale di cui al precedente art. 3.

4. Le somme stanziate nei predetti capitoli e non impegnate entro il 1990 saranno reiscritte ai medesimi capitoli per l'anno 1991 con salvaguardia della destinazione prevista dalla presente legge.

5. All'onere di L. 30.000 milioni rilevato all'esercizio finanziario 1990 si farà fronte mediante riduzione delle disponibilità di cui al capitolo n. 29852, lettera a), progetto di sviluppo dell'occupazione dell'Alto Lazio, del bilancio regionale per l'esercizio 1990.

6. Il coordinamento delle attività regionali dirette alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge verrà effettuato dall'Assessorato regionale bilancio, tributi e programmazione economica.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 1990, n. 17

(2) Comma aggiunto dall'articolo 275 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e poi modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera d), punto 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(3) Articolo abrogato dal numero 39) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.