L.R. 05 Luglio 1994, n. 30 |
Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale (1) |
Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella presente legge. 1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 1 sono delegate, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti. 2. I comuni di cui al comma 1, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l’organo competente all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche. 3. (3) 4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali) e 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla l.r. 2 aprile 1973, n. 12, nonché alla l.r. 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche. 1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative. 2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente. Art. 4 (Pagamento in misura ridotta) 1. Per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. 1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all’articolo 1 trasmettono, anche per via telematica, copia del verbale alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 1. 2. Alla stessa struttura regionale deve essere trasmesso, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia del provvedimento ingiuntivo adottato, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 2. 3. I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio, salvo quanto disposto all’articolo 10, comma 2. (6) 2. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore. Art. 7
(Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento) 1. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante. 2. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma 1, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Art. 8 (7)
(Banca dati regionale) 1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in materia di sanzioni amministrative. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessati nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività. 1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida. 1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall’amministrazione regionale ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: “Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale”. 2. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 18 della l. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall’autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo. 3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi è attribuita all’autorità amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attività svolta. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonché gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione. Art. 11 ( Disposizione finale) 1. E' abrogata la legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 nonchè ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 20 luglio 1994, n. 20. (2) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (3) Comma abrogato dall'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (4) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (5) Articolo sostituito dall'artcolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 88, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e poi modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (7) Articolo sostituitodall'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (8) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (9) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1, letter g), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |