Testo unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità contenute nelle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 4 febbraio 1975, n. 19, 26 gennaio 1977, n. 12, 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 (2).

Numero della legge: 79
Data: 29 dicembre 1978
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1979

L.R. 29 Dicembre 1978, n. 79 (1)
Testo unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità contenute nelle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 4 febbraio 1975, n. 19, 26 gennaio 1977, n. 12, 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 (2).


Art. 1

( Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità)


L'approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche della Regione e degli enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, d'urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.


Art. 2
(Organo competente all'esercizio delle funzioni amministrative)


Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità dei lavori nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio di tali funzioni amministrative al responsabile del servizio lavori pubblici e l'esercizio delle funzioni esecutive al coordinatore preposto al settore in cui ricade l'ufficio espropri.


Art. 3
(Pareri del comitato tecnico consultivo regionale)


Le istanze di dichiarazione di pubblica utilità delle opere rientranti nelle materie trasferite o delegate alla Regione sono sottoposte all'esame del comitato tecnico consultivo regionale - seconda sezione, istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successiva modifica, in tutti i casi in cui leggi speciali richiedono il parere di organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale.
Sono altresì sottoposti all'esame di detta sezione le delimitazioni dei centri edificati effettuate ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Art. 4
(Delega agli enti territoriali delle autorizzazioni all'accesso e all'occupazione temporanea e d'urgenza)


Le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i loro consorzi sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza, ad adottare i provvedimenti autorizzatori dell'accesso agli immobili per l'esecuzione di misure, rilievi ed ogni altra operazione necessari per la formazione dei relativi progetti o per l'inizio o lo svolgimento del procedimento espropriativo, nonchè i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati delle operazioni di cui sopra.
E' altresì delegata agli enti predetti l'autorizzazione alla occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al primo comma, ove sia stata già dichiarata l'urgenza ed indifferibilità dei lavori od essa discenda dalla legge o dall'approvazione dei relativi progetti.
Ferme restando le competenze attribuite ai comuni dall'ultimo comma dell'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal primo comma dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernenti i provvedimenti autorizzatori dell'accesso e delle occupazioni temporanee e di urgenza attinenti all'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità di loro spettanza o alla formazione dei relativi progetti nonchè alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, i comuni stessi sono delegati ad adottare i provvedimenti di cui ai due precedenti commi per le opere dei soggetti anche non territoriali o per quelle necessarie all'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
I tecnici autorizzati ad accedere agli immobili per lo svolgimento delle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere scelti anche tra i dipendenti dell'ente che conferisce l'incarico o per conto del quale l'incarico stesso è conferito.
Nell'avviso di accesso, da far recapitare ai proprietari almeno tre giorni prima della sua effettuazione, saranno indicati i nomi delle persone cui è stata concessa la facoltà di introdursi nella proprietà, nonchè il luogo ed il tempo in cui la facoltà concessa verrà esercitata.


Art. 5
(Stato di consistenza ai fini dell'occupazione d'urgenza)

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo, prescritto dal primo comma dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato dopo che sia stata disposta l'occupazione d'urgenza, a cura dell'ente occupante o dei suoi concessionari, che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso, anche attraverso propri tecnici dipendenti purchè sia assicurata la imparzialità dell'opera prestata.
Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'occupante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.


Art. 6
(Termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati)


I comuni provvederanno ad emanare i provvedimenti loro delegati con il precedente art. 4, terzo comma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte degli enti non territoriali, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'accesso o alla occupazione temporanea o d'urgenza.
Qualora i comuni non adempiano entro il termine previsto dal precedente comma, i relativi provvedimenti saranno emessi dal Presidente della Giunta regionale, su richiesta degli interessati.


Art. 7
(Modalità di esercizio delle funzioni delegate)


La delega prevista al precedente art. 4 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive della Giunta regionale alla quale compete la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate.
L'ufficio espropri del servizio lavori pubblici fornirà la collaborazione necessaria al migliore esercizio dell'attività amministrativa nelle materie delegate.
La Giunta regionale disporrà annualmente i rimborsi per le spese eventualmente sostenute dagli enti indicati al precedente art. 4 per l'esercizio delle funzioni delegate, da prelevarsi nell'apposito capitolo istituito annualmente nello stato di previsione della spesa.


Art. 8
(Pagamento o svincolo delle indennità a favore dei conduttori)


Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del combinato disposto dall'art. 17, ultimo comma e dell'art. 12, secondo, terzo e quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, autorizza il pagamento dell'indennità di cui all'art. 17 della stessa legge su istanza dei conduttori dei fondi assoggettati ad espropriazione, od ordina lo svincolo della medesima indennità, depositata nella Cassa depositi e prestiti previa produzione di titolo valido a dimostrare la legittimità dello status vantato e certificazione attestante la qualifica di diretto-coltivatore.
Qualora i soggetti interessati al pagamento o allo svincolo della indennità, non siano in grado di fornire il titolo di cui al comma precedente potranno sostitutivamente produrre gli atti appresso indicati, sempre che non ricorra il caso in cui la legge preveda espressamente, per particolari tipi di conduzione, la formalità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla titolarità del diritto vantato dal conduttore, se la somma da corrispondere non sia superiore a L. 100.000;
b) atto notorio che attesti la titolarità del diritto vantato dal conduttore, atto di malleveria o altra idonea garanzia da prestarsi in vista di eventuali diritti di terzi che possono essere fatti valere fino alla scadenza del termine di impugnativa di cui all'art. 54, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, qualora la somma da corrispondere sia superiore a L. 100.000.
In sede di autorizzazione al pagamento o allo svincolo potranno essere disposte per casi particolari aggiuntive forme di garanzia.
La produzione degli atti sopraelencati non esonera l'ente che promuove il procedimento espropriativo dal dovere di compiere, prima del deposito degli atti nella segreteria comunale ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, attraverso i propri organi o gli organi di polizia locale, le opportune indagini in merito alla sussistenza, nelle persone indicate nell'art. 17, commi primo e secondo, della legge stessa, dei requisiti richiesti per la determinazione della indennità aggiuntiva.


Art. 9
(Pagamento in acconto delle indennità)


Gli enti esproprianti, nell'atto in cui deliberano di acquisire mediante espropriazione le aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche, possono autorizzare il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Nelle ipotesi previste negli artt. 12, commi primo e secondo, e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, un acconto del 50 per cento delle indennità previste dagli artt. 16 e 17, può essere corrisposto dall'espropriante, in attesa, rispettivamente, della stipula dell'atto di cessione e del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti ed istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.


Art. 10
(Tasse sulle concessioni regionali)


Titolo VI - della tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19.

OPERE PUBBLICHE
Tasse concessioni regionali
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N. reg. legge n. 121 Descrizione Tassa Tassa
(DPR n. 641) degli atti rilascio annuale
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24 146 Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni):
- se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 500.000: 5.000
- se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000: 10.000
- per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 10.000: 1.500 D.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 8 - art. 3.
NOTA: La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa è pure dovuta ogni qualvolta la approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto dell'emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.
Non è dovuta la tassa quando si tratta di opere pubbliche o di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perchè obbligatorie per disposto di legge statale o regionale.
Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
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N. reg. legge n. 121 Descrizione Tassa Tassa
(DPR n. 641) degli atti rilascio annuale
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25 146 decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilità. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3. 2.500


Art. 11
(Abrogazione di norme preesistenti)


Gli artt. 8, 12, 13 e 14 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, 12 e 13 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, comma quarto, n. 6, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, nonchè il titolo VI della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 12

(Entrata in vigore)


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 gennaio 1979, n. 2.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 marzo 1979, n. 71.

(2) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente anche il testo degli art. 31 e 32 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativi alle espropriazioni:
"31. 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di loro rispettiva competenza, ad adottare le funzioni amministrative, già trasferite o delegate alla Regione ed indicate agli artt. 11 e seguenti della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche.
2. Alle province sono altresì delegate le funzioni amministrative di cui al comma 1 per le opere pubbliche e di pubblica utilità di spettanza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia in cui le opere sono localizzate, ivi comprese le opere di cui al comma 1
dell'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 per le quali le province sono altresì delegate alle autorizzazioni all'accesso ed alle occupazioni temporanee e d'urgenza.
3. Le funzioni delegate di cui al comma 1 sono esercitate, rispettivamente, dal presidente della provincia, dal sindaco del comune e dal presidente della comunità montana.
4. Per quanto concerne le funzioni amministrative di cui al comma 1 per le opere, i servizi e gli insediamenti da realizzare nei comprensori di competenza dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, si applica la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. L'adozione dei relativi provvedimenti è delegata al presidente della provincia in cui gli interventi sono localizzati, su conforme richiesta dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, attestante, per le iniziative industriali, l'avvenuta assegnazione dell'area e la corrispondenza tecnico-economica ed urbanistica dell'iniziativa.
5. Restano di competenza della Regione i procedimenti espropriativi concernenti opere pubbliche e di pubblica utilità eseguite direttamente dalla Regione, nonchè le retrocessioni.
6. Resta ferma la competenza dei comuni ai sensi del comma terzo dell'art. 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del comma 1 dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
7. Per quanto concerne le mobilità di esercizio delle funzioni delegate, nonchè il finanziamento delle stesse, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15 e 52 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4. In caso di omissione di singoli atti relativi alle funzioni delegate dal presente articolo, il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, è esercitato dal Presidente della Giunta regionale.
8. Resta di competenza del Presidente della Giunta regionale la definizione dei procedimenti pendenti presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
32. 1. Il combinato disposto dall'art. 7, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 e dell'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 si applica ai procedimenti di cui all'art. 31.
2. Le competenze delle commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per quanto riguarda i procedimenti di cui all'art. 31 trasferiti alla Regione, sono esercitate dalla competente struttura della Giunta regionale.".



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.