L.R. 28 Giugno 1993, n. 30 |
Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33, concernente: "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.". (1)
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Art. 1 1. (Omissis) (2). 2. (Omissis) (3). Art. 2 1. Il termine di cui all'art. 46, lettera e), della legge regionale n. 33 del 1987 (31 marzo 1988) è prorogato fino a 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 luglio 1993, n. 19. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, già sostituito dall'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30. (3) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, già sostituita dall'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |