Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 (2)
[ Art. 1
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al ripianamento delle passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19, mediante erogazione di contributi ai comuni, cui sono state trasferite le competenze previste nella legge suddetta.
Art. 2
1. I comuni interessati predispongono ed approvano, con atto deliberativo del Consiglio, una relazione debitamente documentata comprovante le passività accertate al momento dello scioglimento delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e la inviano alla Giunta regionale del Lazio unitamente alla richiesta di erogazioni dei contributi.
Art. 3
1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, provvede all'erogazione dei contributi richiesti.
Art. 4
1. I comuni provvedono successivamente a rendicontare l'avvenuto ripianamento delle passività.
Art. 5
Per l'anno 1989 il ripianamento delle passività di cui al precedente articolo 1 è finalizzato nel modo seguente: a) "Villa Santina" di Civitavecchia, L. 300 milioni; b) Istituti riuniti di ricovero di Rieti, L. 200 milioni; c) Istituto "S. Giovanni di Dio" di Soriano nel Cimino, L. 300 milioni.
Art. 6 (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, per l'esercizio 1989, è prevista la spesa di L. 800 milioni che viene iscritta sul capitolo n. 14205 di nuova istituzione così denominato "Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19". 2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a norma del quarto comma, art. 20, della legge regionale 12 aprile 1077, n. 15, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29851, elenco 4, lettera c), del bilancio assestato della Regione Lazio per l'anno 1988, legge regionale 11 gennaio 1989, n. 3.] Note: (2) Legge abrogata dall'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2
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