L.R. 20 Agosto 1979, n. 58 |
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali. (1) |
A decorrere dal 1 gennaio 1979, l' indennita' di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione inferiore ai tremila abitanti, e' stabilita nella seguente misura: L. 3.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti; L. 2.000.000 annue per popolazione fino a 2.000 abitanti; L. 1.000.000 annue per popolazione fino a 3.000 abitanti. Art. 2 L' indennita' di cui al precedente articolo, e' aumentata del 20 per cento per la durata di cinque anni quando si tratta di nuova farmacia rurale aperta in una sede di centro socio - sanitario di distretto, previsto dal piano regionale, che risulti sprovvisto di servizio farmaceutico. Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono le farmacie rurali in base alle leggi vigenti, e' stabilito in misura pari alle indennita' di cui all' art. 1 maggiorate del 20 per cento e ridotte della quota dovuta dal comune. Art. 3
Nulla e' innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione superiore a tremila abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo. Art. 4
L' indennita' per la gestione del dispensario farmaceutico prevista dall' art. 3, secondo comma della legge 8 marzo 1968, n. 221, e' fissata in L. 300.000, ridotta di un terzo nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune. Art. 5 Le domande da presentarsi a norma dell' art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, debbono essere corredate da un certificato del sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell' anno precedente di ogni biennio nella localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' da un certificato di residenza del titolare, gestore provvisorio o direttore responsabile. I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori e i comuni che siano autorizzati all' apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in localita' con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti possono presentare l' istanza per la concessione della indennita' entro il 31 marzo degli anni non pari. Art. 6
Sul diritto all' indennita' e sulla misura di essa delibera, in base alla documentazione prodotta, la commissione provinciale di cui all' art. 6 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 33, entro il 15 giugno del primo anno di ciascun biennio. La suddetta commissione delibera altresi', con le modalita' e nel termine di cui al primo comma, sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali e sulla misura dello stesso. Per i casi previsti dal secondo comma dell' art. 5 della presente legge, la commissione delibera entro il 15 giugno dello stesso anno. La decisione della commissione e' definitiva. Art. 7 La spesa occorrente per l' applicazione della presente legge sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 settembre 1979, n. 25 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |