Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio (1).

Numero della legge: 51
Data: 13 dicembre 1996
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1996

L.R. 13 Dicembre 1996, n. 51
Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio (1).

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in conformità ai principi dell'articolo 45 dello Statuto, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile) e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne, la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese e società, anche cooperative, di produzione e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio attraverso la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge e/o attraverso l'integrazione, sotto forma di cofinanziamento, di risorse statali, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e relative disposizioni attuative. (1aa)


Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge:
a) le società cooperative e le società di persone la cui compagine sociale sia costituita per almeno due terzi da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, le imprese individuali il cui titolare sia donna;
b) (omissis) (1a).

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) debbono:
a) essersi costituiti in data successiva alla entrata in vigore della presente legge e mantenere i requisiti di composizione femminile per i cinque anni successivi;
b) operare nei settori di competenza regionale;
c) possedere le caratteristiche comunque previste dalle disposizioni comunitarie per l'individuazione delle piccole imprese, vale a dire:
1) meno di cinquanta dipendenti;
2) fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu;
3) 25 per cento massimo del capitale detenuto da una o più imprese che non rispondano alla definizione di piccola impresa e che non siano società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio né investitori istituzionali, a condizione che non esercitino alcun controllo, a meno che il capitale sia disperso in modo tale da rendere impossibile determinare da chi è detenuto.
c-bis. qualora le società o le imprese individuali si siano costituite precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono documentare, nel progetto da esse predisposto, di aver incrementato il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui al comma 1, lettera a) in misura pari a quella esistente, detratta un'unità per le sole società (1b).


Art. 3
(Spese agevolabili)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere agevolate le seguenti spese:
a) le spese per la costituzione della società;
b) le spese per la progettazione dell'attività;
c) le spese per la formazione specifica delle imprenditrici e delle lavoratrici;
d) le spese per l'acquisto di macchinari ed impianti, attrezzarure ed arredi ad esclusione delle costruzioni (1c);
e) le spese relative alla locazione degli immobili destinati alla produzione;
f) le spese per l'acquisto di servizi relativi a: innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, know how, brevetti e licenze, innovazioni e progettazione organizzativa e gestionale, marketing e pubblicità, contenimento del danno ambientale.

2. (omissis) (1d).


Art. 4
(Agevolazioni)

1. Le spese di cui all'articolo 3, comma 1, sono agevolate nella seguente misura:
a) fino al 20 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti avente sede ed operanti nelle zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
b) fino al 15 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti aventi sede ed operanti nelle restanti zone.
b-bis) in alternativa può essere concesso un contributo in conto capitale a titolo di "de minimis", così come definito dalla commissione della comunità europea e pubblicato in GUCE serie c, n. 68 del 6 marzo 1996, e comunque il contributo concedibile non può superare il 50 per cento delle spese ammissibili e la cifra massima di lire 100 (1e).

2. (omissis) (1f).

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le stesse iniziative da altre leggi statali e regionali.


Art. 5
(Modalità di applicazione)

1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato competente e devono contenere per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato dalle cooperative e dalle società;
b) progetto dettagliato dal quale risultino:
1) gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1;
2) le previsioni di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività, suffragate da eventuali ricerche di mercato;
3) il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste con allegate le specifiche tecniche degli investimenti ed i preventivi;
c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre anni di attività relativi al progetto di cui alla lettera b);
d) eventuale richiesta di attività di formazione professionale utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla lettera b);
e) "curriculum vitae" dei soci della cooperativa, della società e dell'impresa;
f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della società o dell'impresa attestante che non siano state concesse o non siano in corso di concessione analoghe agevolazioni da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presentano un progetto dettagliato del corso di formazione o del servizio proposto da cui risultino gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, i criteri di economicità e la composizione per sesso dei partecipanti al corso.

3. Le domande di agevolazione di cui al comma 1 sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, da un comitato nominato con decreto del Presidente della Giunta e presieduto dall'assessore competente in materia di sviluppo economico ed attività produttive o da un suo delegato e costituito da:
a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di sviluppo ed attività produttive;
b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di scuola, formazione professionale e politiche del lavoro;
c) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di economia e finanza;
d) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo (1g).
3-bis. Il comitato viene nominato con decreto del Presidenta della Giunta regionale (2).

4. Il comitato di cui al comma 3 formula il proprio parere entro i termini previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 57 del 1993.

5. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato di cui al comma 3, concede le agevolazioni previste dall'articolo 4 entro trenta giorni dall'acquisizione del parere stesso.

6. L'erogazione dei contributi è effettuata, dietro presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, in tre soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento e la terza al 40 per cento dei contributi concessi.


Art. 5-bis
(Assistenza alla proggettazione)

1. L'assessorato competente in materia di sviluppo economico ed attività produttive competente nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative fornisce l'assistenza tecnica utilizzando il BIC Lazio, o altri organismi particolarmente qualificati, nei termini e nelle modalità stabilite in apposita convenzione le cui spese gravano sul capitolo 24142 (2a).


Art. 5 ter

1. In caso di cofinanziamento attraverso l'integrazione di fondi statali, le agevolazioni sono erogate secondo le disposizioni e con i criteri previsti dalle norme di attuazione della legge 215/1992.

2. La Giunta regionale dispone il cofinanziamento e stabilisce criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi alle esigenze di sviluppo della Regione.(2b).


Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, prevista in lire 100 milioni, grava sul capitolo del bilancio 1996 di nuova istituzione n. 24142 denominato: "Contributi a sostegno della imprenditorialità femminile nel Lazio".

2. Alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo della somma di lire 100 milioni all'uopo prevista al capitolo n. 29001, elenco n. 4, lettera f) del bilancio 1996.


Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 devono pervenire all'Assessorato competente entro il 30 ottobre (3).


Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 27 dicembre 1996, n. 35 (S.O. n. 4).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 aprile 1997, n. 16 (S.S. n. 3).

(1aa) Comma così sostituito dall'articolo 57 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(1a) Lettera così abrogata dall'art.67, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(1b) Lettera aggiunta dall'art.67, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(1c) Lettera così modificata dall'art. 67, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(1d) Comma abrogato dall'art. 67, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(1e) Lettera aggiunta dall'art. 67, comma 5, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(1f) Comma abrogato dall'art. 67, comma 6, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(1g) Commna sostituito dall'art. 67, comma 7, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(2a) Articolo aggiunto dall'art. 67, comma 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(2b) Articolo aggiunto dall'art. 57, della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(3) Già soppresso dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 è stato ripristinato nel testo attuale dall'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.