L.R. 17 Settembre 1974, n. 52 |
Interventi per la viabilità rurale e lo sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale (1) (2).
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Art. 1 Nel quadro delle norme comunitarie e dei principi fissati dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione Lazio promuove e assiste la realizzazione di piani di viabilità rurale e di sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale. Art. 2 La Regione concede contributi ai comuni e alle comunità montane fino al 60% della spesa necessaria per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali al servizio di una pluralità di aziende agricole. Il contributo può essere elevato fino al 75% per opere ricadenti in territori classificati montani, e nelle zone depresse classificate con la legge regionale n. 6 del 5 febbraio 1974. Per la esecuzione da parte dei comuni o consorzi di bonifica o enti di sviluppo dei progetti di cui ai precedenti commi, quando siano stati ammessi ai benefici del concorso FEOGA, possono essere concessi - in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA - contributi regionali in conto capitale in misura tale da ridurre l'onere a carico del beneficiario al 25% della spesa o - nelle ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo - al 15% della spesa stessa. Art. 3 Le richieste di intervento di cui alla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, con una relazione di massima contenente gli elementi conoscitivi essenziali, sociali, tecnici, economici, dell'opera. Il Consiglio regionale delibera il programma ed assegna i fondi ai singoli beneficiari. I comuni, le comunità montane e le province sono delegati all'espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione dell'opera finanziata ai sensi della presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale dell'agricoltura, da lui delegato, avuta comunicazione dal sindaco o dal presidente dell'ente locale delegato, dall'avvenuta aggiudicazione dell'appalto dell'opera, rimette all'ente le somme deliberate dal Consiglio regionale (3). Art. 4 La Regione, su richiesta dei comuni o delle comunità montane finanzia piani di elettrificazione agricola ad uso domestico o aziendale, assumendo a proprio carico l'onere relativo fino all'80% della spesa. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura formula i programmi di intervento e determina le iniziative da ammettere a finanziamento, assegnando ai richiedenti i fondi relativi. L'ENEL, nell'ambito di tali programmi, predispone i piani esecutivi. I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuninazione, elettrodomestici e di forza motrice ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze. I comuni e le comunità montane sono delegati all'espletamento di tutte le funzioni amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate. Art. 5 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 4.000.000.000 si farà fronte mediante accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore al 15% da estinguersi in quaranta mensilità costanti anticipate. Alla spesa di L. 300.000.000 derivanti dall'ammortamento dei mutui predetti per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al cap. 1963 del medesimo stato di previsione della spesa; alla maggiore spesa di L. 300.000.000 per l'anno 1975 e successivi si farà fronte con il previsto incremento naturale della quota del fondo comune attri buita alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4). Art. 6 La suddetta somma di L. 4.000.000.000 sarà introitata al cap. 501 dello stato di previsione per l'entrata del bilancio 1974 e, correlativamente, verrà iscritta nei seguenti capitoli di spesa, di nuova istituzione: - cap. 2762 con denominazione: "Contributi per la viabilità rurale" L. 2.500.000.000; - cap. 2763 con denominazione: "Contributi per l'elettrificazione rurale" L. 1.500.000.000. Art. 7 Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1974, n. 27 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 dicembre 1974, n. 330. (1) Rifinanziata per l'anno 1975 con legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, per l'anno 1976 con legge regionale 9 agosto 1976, n. 39 e per l'anno 1977 con legge regionale 14 marzo 1988, n. 14, promulgata quest'ultima in relazione alla ordinanza della Corte costituzionale n. 162 del 28 gennaio - 11 febbraio 1988. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 la presente legge è abrogata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 81. (3) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1976, n. 39. (4) Per la determinazione della spesa delle rate annuali di ammortamento vedi l'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 33. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |