Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione (1) (2)

Numero della legge: 49
Data: 10 agosto 1984
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1984

L.R. 10 Agosto 1984, n. 49
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione (1) (2)


[ Art. 1

Le zone costiere dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Roma, Pomezia, Anzio e Formia individuate con la lettera << A >> nelle planimetrie in scala 1: 25.000 allegate alla presente legge della quale costituiscono parte integrante, unitamente alla descrizione dei relativi confini, e che sono identificate con le tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono assoggettate ai vincoli di cui alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge le fasce di territorio di cui al precedente comma sostituiscono, per gli stessi tratti di territorio costiero, quelle previste dall' articolo 1, lettera a), della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.
Non sono soggette ai vincoli di cui alle richiamate leggi regionali le fasce di territorio individuate con la lettera << B >> nelle planimetrie di cui al primo comma del presente articolo.
Per le zone costiere non comprese nelle planimetrie di cui ai commi precedenti rimane in vigore la disciplina prevista dalla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.

Conservano la propria efficacia le eventuali deroghe ai vincoli sui territori oggetto della salvaguardia delle coste precedentemente concesse in sede di approvazione del piano regolatore generale in vigenza dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.


Art. 2


L' articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, e' sostituito dal seguente:
<<
omissis >>
]


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 agosto 1984, n.24

(2) Legge abrogata dal numero 7) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.