L.R. 7 Giugno 1990, n. 75 |
Promozione della costituzione di una societā finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari - CIGS (1).
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Art. 1 1. La Regione promuove la costituzione di una societā di capitali avente lo scopo di favorire e realizzare iniziative comunque utili o idonee alla ricollocazione di lavoratori ammessi al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS), provenienti da imprese ubicate nel territorio regionale. 2. A tal fine la Regione sottoscrive azioni delle societā di cui al primo comma del presente articolo tramite la Finanziaria laziale di sviluppo - S.p.A. (Fi.La.S.) per una quota non maggioritaria. 3. Possono partecipare al capitale della predetta societā la GEPI S.p.A. (Gestioni e partecipazioni industriali), e altri soggetti imprenditoriali interessati fino ad un massimo del 30 per cento del capitale. Art. 2 1. La societā ha scopo di: a) redigere progetti di fattibilitā, relativi allo sviluppo produttivo e finanziario di societā private e cooperative che impieghino almeno il 50 per cento dei lavoratori in cassa integrazione speciale; b) assumere fino ad un massimo del 20 per cento, partecipazioni in societā private o cooperative che realizzino prioritariamente tali progetti o altri, ritenuti idonei, sempre comunque nel rispetto dell'utilizzo della percentuale minima del 50 per cento di lavoratori in cassa integrazione speciale; c) promuovere la riqualificazione professionale dei cassaintegrati con attivitā di formazione calibrata alle effettive esigenze dei singoli progetti e dei singoli soggetti in essi impegnati. Art. 3 (Procedure) 1. La Fi.La.S. - S.p.A. trasmette alla Regione Lazio, Assessorato problemi del lavoro, l'atto costitutivo e lo statuto della societā di cui al precedente art. 1. 2. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13 come modificato dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, la Fi.La.S. - S.p.A., trasmette alla Regione Lazio, Assessorato problemi del lavoro, una relazione semestrale sulla situazione e sullo stato di attuazione del programma della societā di cui al precedente art. 1, con allegato il relativo bilancio. 3. La Giunta regionale sottopone gli atti di cui ai precedenti commi all'approvazione del Consiglio regionale. Art. 4 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 600 milioni per l'anno in corso, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1990. 2. Sullo stato di previsione della spesa del bilancio 1990 č istituito il capitolo n. 07021 denominato: "Finanziamento alla Fi.La.S. - S.p.A. per la sottoscrizione di azioni per la costituzione di una societā finalizzata al reimpiego di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari" con lo stanziamento di L. 600 milioni. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1990, n. 50 (S.S. n. 3).Riprodotta sulla G.U. dela Repubblica 29 dicembre 1990, n. 50 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |