Norme in materia di attivita' urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure (1)

Numero della legge: 36
Data: 2 luglio 1987
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1987
L.R. 02 Luglio 1987, n. 36
Norme in materia di attivita' urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure (1)


Art. 1 (2)


1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’ articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate: (3)
a) (4)
b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alle normaive e/o ai regolamenti di carattere sovraordinato; (4a)
c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall’ articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell’ambito dei nuclei medesimi;
d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento; (5)
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici.
2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al comma 1 è pubblicata nell’albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni ed osservazioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge. (6)
3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere e) ed f). Con le suddette deliberazioni di approvazione il comune, entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della modifica per ulteriori novanta giorni, decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute, evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti. La giunta comunale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f), con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo e del programma urbanistico comunque denominato, autorizza l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l'utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, approva ed autorizza la stipula della convenzione. (7)


Art. 1 bis (8)


1. I piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978, purché anch’esse conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale, pubblicati con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono trasmessi alla Regione per la verifica di conformità allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L’efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall’esito positivo della verifica. Decorso il termine di sessanta giorni dall'inoltro, la verifica si intende favorevolmente resa. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del piano attuativo e [ndr del ] programma urbanistico comunque denominato, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizza la stipula della convenzione. (9)
2. Le modifiche di seguito elencate a piani attuativi e [ndr ai] programmi urbanistici comunque denominati già approvati, ancorchè decaduti, non costituiscono variante quando riguardano: (10)
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e [ndr dai ] programmi urbanistici comunque denominati e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento; (11)
e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;
f) le modifiche sull’entità delle cubature dei locali tecnici e degli impianti tecnologici e quelle che, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, incidono sulla distribuzione interna e sul numero delle unità immobiliari; (12)
g) la modifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano o del programma urbanistico comunque denominato, nonchè le modifiche dovute a motivate esigenze sopravvenute come ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici, senza modificare i pesi insediativi e gli standard urbanistici; (12a)
h) [le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;] (12b)
i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici;
l) l’adeguamento o la rettifica delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978; (13)
m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;
n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;
o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni; (14)
p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici; (15)
p bis) (16)
3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 22/1997 e successive modifiche, senza necessità degli ulteriori adempimenti previsti in via ordinaria. (17)

3 bis. Le modifiche ai piani attuativi ed ai programmi urbanistici comunque denominati già approvati non comprese nell’elenco di cui al comma 2, se conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvate con la procedura di cui al comma 1. (17a)
3 ter. Nei piani attuativi e nei programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo, l’utilizzo delle aree esterne al perimetro del piano, pubbliche o private per le quali venga attivata la procedura di esproprio o destinate ai servizi per la mobilità, occorrenti per la viabilità di accesso, non costituisce variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi e i relativi provvedimenti sono approvati con la procedura di cui al comma 1. (17b)


Art. 1 ter (18)
(Permesso di costruire convenzionato)


1. L’accertamento delle condizioni per l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001 è effettuato dalla Giunta comunale, anche su istanza del soggetto attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del medesimo soggetto. (18.1)
2. La convenzione di cui all’articolo 28 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 è approvato dalla Giunta comunale.
2 bis. Previa acquisizione del permesso di costruire convenzionato, è consentita:

a)    l’attuazione parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale anche nei comparti edificatori che risultano parzialmente edificati, purché sia garantita la fruibilità e la funzionalità degli edifici realizzati nonché sia garantita la dotazione degli standard urbanistici di cui al d.m. 1444/1968 in misura proporzionale alle previsioni edificatorie attivate; (18.2)

b)    la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio degli edifici ai sensi della relativa normativa regionale. (18a)

2 ter. In conformità a quanto previsto dall’articolo 28bis, comma 6, del d.p.r. 380/2001, il procedimento di formazione del permesso convenzionato è quello previsto dal capo II del titolo II del medesimo decreto. (18.3)

2 quater. L’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2ter, costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 21 del d.p.r. 380/2001, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi. (18.3)

2 quinquies. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale, istanza per la nomina di un commissario ad acta. (18.3)

2 sexies. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di accertamento delle condizioni ovvero di conclusione del procedimento di permesso convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. (18.3)

2 septies. La direzione, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2sexies, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta. (18.3)

2 octies. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di accertamento delle condizioni di utilizzo ovvero di rilascio del permesso di costruire convenzionato; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. (18.3)

Art. 1 quater (18b)
(Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici)

1. Per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed il recupero degli edifici esistenti, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), è consentito l’utilizzo del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 14, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001, secondo le procedure previste dal medesimo decreto, nel caso di mutamenti della destinazione d’uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico, fermo restando il pubblico interesse dell’intervento medesimo. (18b1)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai manufatti con destinazione agricola.


Art. 1 quinquies  (18c)

(Termine per i comuni per l'approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo)

1.  L’approvazione dei piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di cui all’articolo 22, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Sono fatti salvi i termini inferiori già previsti da specifiche disposizioni legislative.

2.  L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 1 costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della l. 136/1999, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi.

3.  L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta.

4.  La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della l. 241/1990.

5.  Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 4, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta.

6.  Entro il termine di trenta giorni dalla nomina di cui al comma 5, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del piano attuativo. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

7. Il potere sostitutivo disciplinato dal presente articolo può essere attivato anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 e 1 bis.


Art. 2

(19)



Art. 3


1. In sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, la Regione puo' individuare le aree e gli ambiti territoriali di interesse regionale nelle quali le norme di cui ai precedenti articoli non trovano applicazione.


Art. 4 (20)

(Piani attuativi e programmi urbanistici in variante)

1. I piani attuativi ed i programmi urbanistici comunque denominati in variante allo strumento urbanistico generale, nonché le modifiche agli stessi, che non rientrano fra quelle elencate negli articoli 1 e 1bis, sono adottati dal consiglio comunale, pubblicati all’albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della variante per ulteriori novanta giorni, trasmessi alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale.
2. La deliberazione della Giunta regionale è assunta, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture), previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell’assessorato regionale competente in materia di urbanistica e deve intervenire nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine, gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati. Della scadenza del termine è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) nonché sul sito web del comune entro i successivi quindici giorni.
3. La deliberazione regionale di approvazione è pubblicata sul BUR entro i successivi quindici giorni.
4. Ove necessario, con successiva delibera di giunta comunale, è autorizzata l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, sono determinati i corrispettivi dovuti, individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approvati i progetti, stabilito l’utilizzo del contributo relativo al costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizzata la stipula della convenzione.
5. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 5


1. Alle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale, che riguardino esclusivamente l'adeguamento dello strumento stesso ai limiti e rapporti di cui all' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano le norme di cui all' articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
2. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numero 1), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, le varianti di cui al precedente comma sono approvate dalla Giunta regionale previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.
3. Le determinazioni definitive della Regione sulle varianti di cui al presente articolo debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso tale termine le varianti si intendono approvate.

Art. 6

(20a)

Art. 6 bis    (21)

(Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata)

1. Le deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale sono approvate secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, ma entro il termine di centoventi giorni, se le varianti:

a)  interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie territoriale, purché si tratti di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b)  non incrementano i carichi insediativi di natura residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale e commerciale previsti dallo strumento urbanistico generale in misura superiore al 5 per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e al 3 per cento per i comuni, esclusa Roma Capitale, con popolazione superiore, purché non vengano superati i limiti del dimensionamento previsti dall’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 (Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali);

c)  costituiscono correzioni di errori materiali, nonché adeguamenti delle rappresentazioni grafiche alle norme tecniche;

d) comportano diversa dislocazione, entro i limiti del 5 per cento, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico e la diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;

e)  modificano il tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica;

f)  interessano insediamenti produttivi per i quali il Comitato per l’emersione del lavoro sommerso (CLES) abbia approvato il piano individuale di emersione presentato dagli imprenditori ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) e successive modifiche.

2. Nel caso in cui tramite più varianti vengano superati i limiti di cui al comma 1, lettere b) e d), la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione.
3. Le modalità di cui al comma 1 si applicano, altresì, all’approvazione delle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale di modifica della destinazione urbanistica di aree, già trasformabili secondo le previsioni del piano regolatore generale, in zona omogenea E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
4. Le procedure di approvazione di varianti di cui al comma 3 non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, solo se sprovviste di impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché all’acquisizione dei seguenti pareri:

a)  parere ai sensi dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001;

b)  parere di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche;

c)  parere di cui all’articolo 20, comma primo, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche.

5. Le modalità di cui al comma 1 si applicano anche all’approvazione delle deliberazioni adottate in conseguenza della decadenza di vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche.

Art. 7


Gli strumenti urbanistici generali debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, stabilire le categorie di destinazione d' uso ammesse con riferimento a quelle previste dall’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001. (22)

I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell' ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all' indicazione di piu' specifiche destinazioni d' uso fermo restando che è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001. (22a)

3. I titoli abilitativi necessari per effettuare il mutamento della destinazione d’uso sono quelli connessi alle tipologie di intervento che li consentono, secondo quanto disposto dal d.p.r. 380/2001. (23)


(23a)


Per l' attuazione dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, approvati o da approvarsi ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni capoluogo di provincia, le aree con destinazione non residenziale assegnate in diritto di proprieta' od in diritto di superficie, qualora non a servizio delle residenze, non possono superare, in termini volumetrici, il 10 per cento di quelle residenziali, con esclusione delle volumetrie gia' autorizzate.

Art. 8 (24)


Art. 9


1. I programmi pluriennali di attuazione non sono soggetti ad approvazione regionale.
2. La deliberazione consiliare di adozione del programma pluriennale di attuazione con tutte le documentazioni relative deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria comunale, alla Regione la quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' far pervenire al comune osservazioni e richieste di modifica motivate dal rispetto delle prescrizioni di legge e dalla compatibilita' con la programmazione regionale e comprensoriale.
3. Il comune non puo' deliberare sulle osservazioni presentate da enti e privati cittadini prima che sia scaduto il termine di cui al precedente secondo comma e deve trasmettere alla Regione la deliberazione relativa alle osservazioni contemporaneamente alla sua trasmissione al competente comitato regionale di controllo.
4. Il programma pluriennale diventa esecutivo con l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale sulla deliberazione di cui al precedente terzo comma ovvero sull' apposita deliberazione con cui il comune accerta che non sono state presentate osservazioni.
5. Sono abrogati gli articolo 8, 9 e 10 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.


Art. 10


1. L' articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, e' cosi' sostituito:

Art. 5


L' assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualita' di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo, puo' disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e quelle di cui al numero 1) del quarto comma dello stesso articolo, siano sottoposte
per il parere ad una sotto- sezione costituita da tre membri fra quelli di cui alla lettera b), e da due membri fra quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.
La sotto - sezione e' presieduta dal presidente della sezione o da uno dei membri funzionari della sotto - sezione medesima da lui designato.
Se la sotto - sezione esprime un parere unanime, questo tiene luogo del parere della sezione. Se il parere della sotto - sezione non e' unanime, le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in adunanza plenaria per la decisione definitiva.
E' facolta' del presidente della sezione o della Giunta regionale chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria anche quando sia stato espresso parere unanime dalla sotto – sezione.“.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 20 luglio 1987, n. 20

(2) Articolo sostituito dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21

(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 16 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e, da ultimo, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 1), della legge 10 agosto 2016, n. 12

(4) Lettera abrogata dall’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4a) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(5) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 17 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(6) Comma modificato dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e da ultimo dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(7) Comma modificato dall'articolo 5, comma 18 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numeri 1) e 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e da ultimo dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(8) Articolo inserito dall'articolo 26, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e poi sostituito dall'articolo 5, comma 19 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numeri 1) e 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e da ultimo dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(10) Alinea modificata dall'articolo 1, comma 16, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 2), e lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(11) Lettera modificata dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(12) Lettera modificata dall’articolo 20, comma 8, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(12a) Lettera sostituita dall'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(12b) Lettera abrogata dall'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(13) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(14) Lettera sostituita dall’articolo 20, comma 8, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(15) Lettera modificata dall’articolo 20, comma 8, lettera f), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(16) Lettera aggiunta dall’articolo 20, comma 8, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(17) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 e poi modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(17a) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(17b) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 6), 7) e 8), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(18) Articolo inserito dall’articolo 20, comma 8, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(18.1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(18.2) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(18.3) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(18a) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(18b) Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(18b1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(18c) Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(19) Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 20 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(20) Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(20a) Articolo abrogato dall'articolo 114, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(21) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(22) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(22a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(23) Comma modificato dall'articolo 35 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 e poi sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(23a) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(24) Articolo abrogato dall'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.