L.R. 12 Febbraio 1975, n. 28 |
Interventi per la zootecnia (1) (2) (2a) |
[ Art. 1 La Regione Lazio, con le disposizioni della presente legge, attua, su tutto il territorio regionale, le indicazioni del programma di interventi per la zootecnia - approvato dal Consiglio regionale -, allo scopo di favorire il miglioramento, la valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, nonchè il consolidamento socio-economico delle imprese zootecniche associate o singole, in armonia con la normativa della Comunità Economica Europea e con le leggi dello Stato nonchè con il quadro di riferimento urbanistico, di assetto del territorio e dei programmi di sviluppo socio-economico della Regione. Art. 2
Gli obiettivi generali contenuti nell'art. 1 della presente legge verranno in particolare conseguiti mediante: I - Interventi per la fornitura dei servizi quali: - la fecondazione artificiale, prove di progenie; - il miglioramento genetico, controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici; - l'assistenza tecnica e formazione professionale; - la sperimentazione, ricerche economiche di mercato, indagini conoscitive; - il risanamento del bestiame. Verranno altresì attuati interventi per: - la creazione di cooperative di servizio per l'incremento delle disponibilità e miglioramento delle qualità degli alimenti del bestiame; - la creazione di cooperative per la gestione di terreni delle università agrarie, di enti pubblici, del demanio, o comunque abbandonati o incolti. II - Interventi nella fase della produzione e della realizzazione delle strutture produttive: A. Realizzazione di organiche strutture produttive nonchè di miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali. In tale ambito verrà particolarmente curata la diffusione della irrigazione. B. Valorizzazione degli allevamenti mediante la costituzione ed il potenziamento di allevamenti associati ed in particolare di quelli facenti capo a stalle sociali ed a centri zootecnici interaziendali, mediante l'acquisto di riproduttori, lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione connessa al settore zootecnico. III - Interventi nelle fasi della trasformazione, conservazione e commercializzazione: A. Interventi a sostegno e per la realizzazione di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche nonchè di punti di vendita di adeguate dimensioni proposti da cooperative, da altre forme associative di secondo o di terzo grado, nonchè dagli enti di sviluppo agricolo per conto delle cooperative. B. Promozione e potenziamento di consorzi per i prodotti tipici. Le attività, relative ai precedenti punti A e B, verranno finanziate tenuto conto di specifiche ricerche di mercato che ne giustifichino la validità. Art. 3
In attesa della legge di delega alle comunità montane ed agli enti locali, la Regione attua interventi per il conseguimento degli obiettivi specificati nell'art. 2, mediante l'erogazione ai produttori agricoli, singoli o associati, di contributi, concorsi nell'ammortamento di mutui e prestiti nella misura e secondo le direttive impartite con la presente legge. Le iniziative da attuare nell'ambito dell'art. 2, gruppo II lettere A e B (interventi nella fase della produzione) saranno ammesse a beneficio nel rispetto delle seguenti priorità: 1. Interventi di interesse collettivo, la cui richiesta sia presentata da cooperative e loro consorzi, legalmente, riconosciute costituite da coltivatori diretti, da affittuari, mezzadri, coloni e braccianti; 2. Interventi la cui richiesta sia presentata da cooperative agricole, nelle quali gli interessi rappresentati siano in maggioranza delle categorie di cui al precedente punto 1 nonchè delle università agrarie ed altri enti pubblici che gestiscono in proprio attività zootecniche; 3. Interventi svolti da coltivatori diretti singoli, da affittuari, mezzadri e coloni; 4. Interventi attuati da altri imprenditori singoli o associati con preferenza per questi ultimi. Gli interventi suddetti verranno ammessi ai benefici regionali sulla base di piani di sviluppo aziendali o interaziendali in armonia con il programma zootecnico e ove esistano con i piani di zona. Agli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 dovrà comunque essere riservato il 70% degli stanziamenti previsti. Le iniziative da attuare nell'ambito dell'art. 2, gruppo III lettere A e B (interventi nella fase di trasformazione, conservazione e commercializzazione) saranno ammesse ai benefici regionali esclusivamente se proposte dalle cooperative indicate nei precedenti punti 1 e 2. Nel settore specifico dei punti di vendita saranno ammesse ai benefici della presente legge, nell'ambito delle priorità stabilite, anche le iniziative realizzate nell'anno 1974. Art. 4
Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2 verrà riservato alle zone montane a norma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, il 25% degli stanziamenti complessivi per il conseguimento delle finalità previste nella presente legge. Nella formazione dei piani stralcio di cui all'art. 19 e dei piani di sviluppo di cui all'art. 5 della legge n 1102 del 3 dicembre 1971, le comunità montane si atterranno, per lo sviluppo zootecnico del comprensorio di competenza, alle linee di intervento contenute nel programma zootecnico approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1974 ed alle disposizioni della presente legge. Art. 5
Fecondazione artificiale e prove di progenie. Considerata la fecondazione artificiale come strumento fondamentale per il miglioramento genetico ed il risanamento del bestiame, la Regione Lazio nell'ambito dei programmi di formazione professionale, tenderà alla formazione di personale specializzato (fecondatori laici), da impiegare per la fecondazione artificiale. La Regione Lazio inoltre concederà contributi per: - la realizzazione, da parte di enti, associazioni e cooperative qualificati, di prove di progenie per l'individuazione di tori migliorativi. I contributi verranno erogati nella misura dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile; - l'impianto di recapiti provinciali di fecondazione artificiale e potenziamento di quelli esistenti presso la sede delle associazioni provinciali degli allevatori, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile; - l'erogazione agli allevatori, tramite i recapiti di fecondazione artificiale provinciali, di contributi fino al 100% della spesa ammessa per la fecondazione artificiale bovina. Art. 6
Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici. Per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività e tenuta da parte delle associazioni provinciali degli allevatori dei libri genealogici delle diverse specie allevate, la Regione Lazio concede contributi in conto capitale fino ad un massimo dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile sulla base di programmi annui, in prosecuzione dei finanziamenti già erogati con l'applicazione per l'anno 1973 dell'art. 2 lettera b) della legge regionale 25 maggio 1974, n. 26. Per il miglioramento ed incremento della produzione di cavalli maremmani, avelignesi e mezzo sangue nonchè degli allevamenti bufalini, la Regione eroga ad associazioni di allevatori, ad enti operanti nel settore o a singoli allevatori contributi nella misura massima dell' 80% della spesa relativa alla monta sulla base, per gli equini, di programmi presentati dalle associazioni provinciali allevatori in collaborazione con gli istituti di incremento ippico competenti per territorio. Alla associazione romana allevatori - per l'attuazione in campo regionale di un servizio di carattere generale concernente la gestione del laboratorio regionale di analisi del latte, e l'attuazione di interventi, a carattere zootecnico, per la lotta contro la mastite bovina - la Regione concede un contributo pari all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile sulla base di programmi annui di attività. Art. 7
Sperimentazione e ricerche economiche di mercato e indagini conoscitive. Sono finanziabili studi, attività di sperimentazione e ricerche economiche di mercato, di interesse regionale nel settore zootecnico, ad enti associazioni ed organismi qualificati, mediante convenzioni proposte dalla Giunta ed approvate dal Consiglio regionale sulla base di programmi concordati con le associazioni degli allevatori ed altre istituzioni operanti nel settore. La Regione attua, su deliberazione della Giunta regionale, una indagine sullo stato di utilizzazione dei terreni del demanio, delle province, dei comuni, di enti pubblici, di università agrarie. Attua, altresì, le stesse indagini dovunque ricorrano i presupposti per l'applicazione delle leggi in materia di occupazione di terre incolte. Art. 8
Risanamento del bestiame. Sono finanziabili programmi pubblici di risanamento del bestiame, concordati con i competenti organi sanitari regionali. Art. 9
Cooperative di servizio. La Regione favorisce, con priorità assoluta, la costituzione di cooperative di servizio o l'assunzione di compiti da parte di cooperative di gestione, per l'approvvigionamento dei mezzi di produzione e, in particolare, per la fornitura di foraggi e mangimi razionalmente formulati. Art. 10
Utilizzazione di terre incolte. Al fine di favorire l'utilizzazione dei terreni del demanio, delle università agrarie, degli enti ospedalieri, delle opere pie, di altri enti pubblici o comunque abbandonati o incolti, ai sensi delle leggi statali vigenti, la Regione favorisce, con priorità assoluta, la costituzione di cooperative di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e braccianti che possano acquisire in gestione i terreni stessi. A tale scopo eroga un contributo, una tantum, nella misura massima di L. 2 milioni all'atto dell'acquisizione dei terreni. Art. 11
Assistenza tecnica. La Giunta regionale approva il piano di attuazione per l'attività di assistenza tecnica a favore delle iniziative previste nella presente legge. Art. 12
Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia. Per la realizzazione di organiche strutture produttive zootecniche per allevamento bovini, bufalini, ovini, suini, equini e cunicoli nonchè di miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali al servizio della zootecnia, la Regione Lazio concede: a) contributi in conto capitale nella seguente misura: 1) contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nei territori classificati montani e svantaggiati, a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni, o singoli imprenditori agricoli; 2) contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa a favore di imprenditori agricoli associati; 3) contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e braccianti associati; 4) contributo in conto capitale, nella misura massima del 30% della spesa ammessa, per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione per coltivatori diretti e salariati agricoli in aziende zootecniche, collegati ad un piano di sviluppo aziendale; non è prevista in tal caso la erogazione di mutuo integrativo; b) mutui decennali a tasso agevolato della durata di anni 20, per l'intero ammontare della spesa ammessa, in alternativa ai contributi di cui alla lettera a) (3); c) mutui a tasso agevolato della durata di anni 20, per l'intero ammontare della spesa ammessa, in alternativa ai contributi di cui alla lettera a) (3); Il tasso relativo ai mutui precedentemente citati è quello fissato con le leggi vigenti all'epoca della concessione del beneficio. I contributi di cui alla lettera a) punto 3 ed i mutui di cui alle lettere b) e c) vengono concessi anche per opere di miglioramento collettive promosse da enti e organismi associativi. Non saranno finanziati progetti per l'allevamento di bovini da carne destinati alla macellazione precoce (vitelli a carne bianca). Le norme di cui ai precedenti commi sono estese - previo esame di conformità alle linee del programma zootecnico regionale e alle disposizioni della presente legge e previa approvazione ai sensi del successivo art. 18 - anche a copertura dei maggiori oneri rilevati per la realizzazione di progetti già ammessi a beneficio con provvedimenti dello Stato italiano e della CEE (4). Art. 13
Acquisto bestiame. Per l'acquisto di riproduttori maschi, appartenenti alle specie considerate nei precedente art. 12, allo scopo di potenziare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 45% della spesa ammessa. Gli allevatori possono avvalersi del credito a tasso agevolato per l'intero ammontare della spesa ammessa 8credito di esercizio art. 13 legge 27 ottobre 1966, n. 910 per l'acquisto di fattrici appartenenti alle specie considerate nel precedente art. 12. Art. 14
Acquisto macchine e attrezzature. Per l'acquisto di macchine indispensabili per la razionale conduzione di aziende zootecniche, comprese le moderne macchine per la foraggicoltura, e di attrezzature zootecniche, la Regione concede credito a tasso agevolato per l'intero ammontare della spesa ammessa (credito di esercizio - art. 12 legge 27 ottobre 1966, n. 910). Art. 15
Contributi a favore della foraggicoltura. La Regione interviene nel momento della produzione dei foraggi erogando contributi fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa per impianto e miglioramenti di prati artificiali e prati pascoli e per la coltura del mais da utilizzare a maturazione cerosa o come pastone. Art. 16
Credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione. Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme statali e regionali vigenti in materia di credito agrario e di miglioramento, di esercizio e di conduzione. Art. 17
Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione. La Regione Lazio finanzia le cooperative per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, nonchè per la produzione, conservazione e commercializzazione dei mangimi. A tale scopo la Regione concede: a) contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa; b) mutui integrativi ventennali fino alla concorrenza del 100% della spesa ammessa non coperta da contributo (3). Le strutture di cui ai commi precedenti saranno finanziate dalla Giunta sentita la commissione consiliare agricoltura. Le norme di cui sopra sono estese anche a copertura dei maggiori oneri di progetti in corso già approvati dallo Stato (4). Art. 18
Disposizioni finali. Per l'attuazione di quanto esposto nella presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione agricoltura e le comunità montane, formula i programmi di intervento. La Giunta regionale, nel predisporre i programmi di cui al comma precedente ed al fine di realizzare una politica di riequilibrio territoriale degli interventi, terrà conto dei programmi della Cassa del Mezzogiorno e della destinazione categoriale dei medesimi. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla raccolta ed alla istruttoria delle domande per le opere e gli acquisti concernenti gli artt. 5, 10, 12, 13, 14, 15 della presente legge. La Giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 6, 7, 8, 11 su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, provvede con proprie deliberazioni alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previsti nei citati articoli. Il Consiglio regionale, per la realizzazione degli interventi previsti nell'art. 17 della presente legge, approva, su proposta della Giunta regionale, il programma di intervento. La Giunta regionale provvederà alle successive fasi di concessione e di liquidazione. Art. 19
Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle norme che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie. Art. 20
La Regione Lazio attua la prima serie di interventi nel triennio 1974/1975/1976. A tale scopo vengono stanziati 18.000 milioni di lire: - 6.000 milioni di lire nell'esercizio 1974; - 6.000 milioni di lire nell'esercizio 1975; - 6.000 milioni di lire nell'esercizio 1976. All'onere previsto per l'anno 1974 in L. 6.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2982 del bilancio di previsione dell'anno medesimo. Le somme su indicate sono destinate: Art. 5 (Fecondazione artificiale e prove di progenie): L. 500 milioni nell'esercizio 1975 e L. 400 milioni nell'esercizio 1976; Art. 6 (Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici): L. 640 milioni in ciascuno degli esercizi 1974/1975/1976; Art. 7 (Sperimentazione, ricerche economiche di mercato e indagini conoscitive): L. 100 milioni nell'esercizio 1975 e L. 80 milioni nell'esercizio 1976; Art. 8 (Risanamento del bestiame): L. 300 milioni nell'esercizio 1975 e L. 200 milioni nell'esercizio 1976; Art. 10 (Utilizzazione terre incolte): L. 50 milioni in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976; Art. 11 (Assistenza tecnica): L. 100 milioni in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976; Art. 12 lettera a) (Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia): L. 2.860 milioni nell'esercizio 1974; L. 1.500 milioni nell'esercizio 1975 e L. 1.000 milioni nell'esercizio 1976; Art. 13 (Acquisto bestiame): L. 150 milioni nell'esercizio 1975 e L. 50 milioni nell'esercizio 1976; Art. 14 (Acquisto macchine e attrezzature): credito di esercizio; Art. 15 (Contributi a favore della foraggicoltura): L. 500 milioni nell'esercizio 1974; L. 480 milioni nell'esercizio 1975 e L. 120 milioni nell'esercizio 1976; Art. 17 lettera a) (Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione): L. 2.000 milioni nell'esercizio 1974; L. 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976. Per l'attuazione degli interventi mediante credito agevolato sono stabiliti i seguenti limiti di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976; - L. 180 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi decennali previsti nell'art. 12 lettera b) (Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia); L. 1.000 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui ventennali previsti negli artt. 12, lettera c) (Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia) e !/, lettera b) (Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione). Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio, in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono: per i mutui integrativi decennali previsti nell'art. 12 lettera b) (Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia): L. 180 milioni per l'esercizio 1975; L. 360 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1984; L. 180 milioni per l'esercizio 1985; per i mutui ventennali previsti negli artt. 12 lettera c) (Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia) e 17 lettera b) (Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione: L. 1.000 milioni per l'esercizio 1975; L. 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1994; L. 1.000 milioni per l'esercizio 1995. Art. 21
In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente art. 20, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 saranno istituiti i seguenti capitoli: - cap. n. 2771 "Contributi per miglioramento genetico del bestiame, selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici" L. 640 milioni (art. 6) - cap. n. 2772 "Contributi per strutture ed opere di miglioramento aziendali e interaziendali, al servizio della zootecnia" L. 2.860 milioni (art. 12) - cap. n. 2773 "Contributi per la foraggicoltura" L. 500 milioni (art. 15) - cap. n. 2274 "Contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti zootecnici nonchè per la produzione, la conservazione e la commercializzazione dei mangimi" L. 2.000 milioni (art. 17) Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio 1974. Con successivo provvedimento legislativo (5) saranno istituiti i capitoli di spesa negli stati di previsione dei bilanci 1975 e 1976.] Note: (1) Pubblicata sul Bur 28 febbraio 1975, n. 6 (2) Vedi anche il regolamento regionale 7 luglio 1975, n. 3, di attuazione della presente legge nonchè la legge regionale 6 settembre 1979, n. 69. (2a) Legge abrogata dal numero 8) dell'allegato B della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (3) Si ritiene opportuno riportare integralmente l'art. 18 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, nel testo integrato dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1983, n. 46: “18. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo le provvidenze previste nella presente legge sono concesse dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura. Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 12 ed alla lettera b) del terzo comma dell'art. 15, si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti. La procedura di cui al precedente comma si applica anche ai mutui agevolati di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 12 ed alla lettera b) del secondo comma dell'art. 12 ed alla lettera b) del secondo comma dell'art. 17, della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28". (4) Vedi il regolamento di attuazione 7 luglio 1975, n. 3. (5) Vedi legge regionale 9 giugno 1975, n. 54, artt. 1 e 2. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |