L.R. 11 Giugno 1996, n. 20 |
Disciplina del servizio fitosanitario regionale in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (1) (2) |
Art. 1 (Finalità) 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il Servizio fitosanitario regionale, in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali. Art. 2
(Servizio fitosanitario regionale) 1. L'Osservatorio per le malattie delle piante, i cui uffici e funzioni sono stati trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 74 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, continua ad espletare, quale organismo ufficiale responsabile per il Lazio in materia di difesa delle piante dalle cause nemiche, attività di controllo fitosanitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 536 del 1992. 2. L'Ufficio "Osservatorio per le malattie delle piante e laboratorio di diagnostica fitopatologica per il Lazio" di cui alla tabella "B" della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è ora denominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nel decreto legislativo n. 536 del 1992, "Servizio fitosanitario regionale". 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 536 del 1992, al Servizio fitosanitario regionale per il Lazio compete: a) l'applicazione nel territorio regionale delle direttive comunitarie recepite dall'ordinamento nazionale in materia di difesa fitosanitaria; b) l'effettuazione dei controlli fitosanitari anche per campione o sondaggio, la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali sia nella fase di produzione che di commercializzazione, il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del passaporto delle piante; c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali ed i prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi; d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio regionale; e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale; f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione; g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza ed alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali nel territorio regionale; h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario, nonché la tenuta del relativo registro regionale istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 536 del 1992; i) l'effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette, e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale dell'eventuale scoperta di tali organismi. 2. Al Servizio fitosanitario regionale compete, inoltre: a) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel campo delle malattie delle piante determinate da parassiti animali e vegetali, virus, micoplasmi, nonché dei mezzi e metodi per controllarne e contrastarne la diffusione; b )l'organizzazione di attività di informazione e di assistenza tecnica e specialistica per gli agricoltori ed i tecnici agricoli degli organismi associativi, nonché di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale addetto al Servizio fitosanitario regionale; c) la tenuta dell'albo regionale degli ispettori fitosanitari. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Servizio fitosanitario regionale può avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. Art. 4
(Ispettori fitosanitari) 1. Il Servizio fitosanitario regionale, per svolgere le proprie funzioni, si avvale di personale regionale qualificato ed in possesso di specifiche conoscenze nel settore fitosanitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 536 del 1992. 2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta la qualifica di ispettore fitosanitario, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 1993, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993. 3. Gli ispettori fitosanitari sono individuati fra i tecnici di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma universitario in fitopatologia o diplomi equipollenti; b) laurea in scienze agrarie o lauree equipollenti; c) diploma post-laurea di specializzazione in fitopatologia. 4. Gli ispettori fitosanitari sono abilitati alle attività di vigilanza e di controllo, nonché all'assistenza tecnica in campo fitopatologico e fitoiatrico, mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami. 5. I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 536 del 1992. 6. Gli ispettori fitosanitari sono muniti di apposita tessera di riconoscimento, comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale e conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 ottobre 1994, n. 36141. 7. Gli ispettori fitosanitari della Regione sono alle dipendenze del Servizio fitosanitario regionale e sono elencati nominativamente in un albo regionale appositamente istituito presso lo stesso Servizio. Art. 5
(Competenze degli ispettori fitosanitari) 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 536 del 1992, gli ispettori fitosanitari svolgono i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri. 2. Gli ispettori fitosanitari accertano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, le violazioni delle normative fitosanitarie e ne redigono i relativi verbali. Nel caso di infrazioni amministrative, gli ispettori fitosanitari, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 1992, procedono agli atti di accertamento e contestazione delle violazioni secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, concernente la disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale. Art. 6
(Abilitazione a corsi di formazione) 1. L'abilitazione alle attività di controllo, vigilanza e assistenza tecnica nel campo fitosanitario, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici ed a seguito del superamento dei relativi esami. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'organizzazione dei corsi, il loro programma ed i criteri dei relativi esami finali. 3. Sono ammessi a partecipare ai corsi di formazione i tecnici di cui all'articolo 4, comma 3. 4. Le domande di partecipazione ai corsi sono presentate alla Regione, Servizio fitosanitario regionale, con le modalità e nei termini indicati dal bando approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 5. Le spese per l'organizzazione dei corsi per ispettori fitosanitari, nonché le spese relative al premio assicurativo per rischi da infortunio e responsabilità civile per i partecipanti al corso e per i docenti, sono a carico della Regione, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, a norma della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni. Art. 7 (Materie di insegnamento dei corsi di formazione) 1. Le materie di insegnamento dei corsi di cui all'articolo 6, sono le seguenti: a) patologia vegetale, comprendente le discipline di batteriologia, micologia, virologia; b) zoologia, comprendente le discipline di acarologia, entomologia, nematologia; c) classificazione botanica; d) controllo degli organismi nocivi; e) elementi di diritto amministrativo, diritto penale e procedura penale. Art. 8
(Commissione d'esame) 1. La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività di vigilanza, controllo e assistenza tecnica in campo fitosanitario, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da: a) il dirigente del Servizio fitosanitario regionale o suo delegato con funzioni di presidente; b) un funzionario, con qualifica non inferiore alla settima, appartenente alla struttura competente in materia di formazione professionale, indicato dal competente assessore, con funzioni di segretario; c) i docenti delle materie dei corsi. 2. I componenti la commissione nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono assicurati per i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze e definisce le modalità ed i massimali. 3. Ai componenti la commissione compete il trattamento economico e di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni. Art. 9
(Corsi di aggiornamento professionale) 1. La Giunta regionale organizza corsi di aggiornamento professionale per gli ispettori fitosanitari, con cadenza almeno biennale, e ne fissa il programma. 2. Nell'ambito dei corsi di aggiornamento possono essere previsti periodi di tirocinio presso università o istituzioni scientifiche impegnate nel campo della protezione fitosanitaria, al fine di conseguire specifiche competenze nei vari settori di specializzazione laboratoristica. 3. L'iscrizione ai corsi di aggiornamento avviene con le modalità previste nella deliberazione di cui al comma 1. Art. 10
(Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale tecnico regionale dell'Ufficio "Osservatorio per le malattie delle piante" permane in servizio presso il Servizio fitosanitario regionale, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, altresì, il personale regionale in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante, rilasciata dal disciolto Ministero dell'agricoltura e foreste ed il personale che abbia conseguito l'attestato di "ispettore fitosanitario" a seguito della partecipazione al corso di perfezionamento di cui alla delibera della Giunta regionale del 30 giugno 1994, n. 4941, sono iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 536 del 1992, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui all'articolo 6. Art. 11
(Modifica alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) 1. La denominazione "Osservatorio per le malattie delle piante e laboratorio di diagnostica fitopatologica per il Lazio" dell'Ufficio 4° del Settore 67°, previsto nella tabella "B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è sostituita dalla seguente: "Servizio fitosanitario regionale". Art. 12
(Urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1996 n. 17. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 novembre 1996, n. 43 (S.S. n. 3). (2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B15900 (3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E23901 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |