Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)

Numero della legge: 36
Data: 3 giugno 1992
Numero BUR: 17
Data BUR: 30/06/1992

L.R. 03 Giugno 1992, n. 36
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)


Art. 1
1. Limitatamente all'anno 1992, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionale di cui allegato quadro "A" (Omissis).


Art. 2

1. Al fine di ricondurre l'entità degli interventi regionali nell'ambito degli stanziamenti di spesa autorizzati con il bilancio di previsione 1992 relativamente ai capitoli di spesa elencati nell'allegato quadro "B", la Giunta regionale predispone annualmente un piano, che sulla base delle risorse disponibili individui i criteri di ripartizione delle risorse stesse, i medesimi piani saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio, tutte le domande non finanziate, semprechè non contengano una esplicita richiesta contraria in tal senso, debbono considerarsi decadute allo spirare dell'anno di riferimento.


Art. 3

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, il quadro "C" allegato alla presente legge (Omissis) costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l'attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1992/1994.


Art. 4

1. Al fine di consentire agli enti locali l'iscrizione nei rispettivi bilancio dei trasferimenti regionali nei termini fissati dall'art. 55, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, le deliberazioni regionali concernenti riparti ed assegnazioni a favore dei medesimi enti dovranno essere adottate improrogabilmente entro il 15 ottobre di ciascun anno. Le risorse finanziarie non ripartite entro il predetto termine non potranno, comunque, essere distolte dalla loro finalizzazione e verranno trasferite al successivo esercizio anche in aumento dell'eventuale stanziamento già disposto nel bilancio pluriennale (2).


Art. 5

1. Fino a quando la Regione non si sarà data, con legge regionale, apposita regolamentazione, l'intera materia della documentazione ed autocertificazione delle pratiche relative al settore dell'agricoltura è regolata dalla seguente normativa
a) le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla leggi regionali, nazionali e dai regolamenti CEE in agricoltura dovranno essere presentate secondo la competenza, all'Assessorato regionale all'agricoltura od al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, con tutti i documenti richiesti;
b) l'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la commissione regionale all'agricoltura determina, per ogni tipo di pratica, lo schema di domanda e la documentazione da allegare;
c) lo schema di domanda dovrà contenere la indicazione di tutti gli elementi necessari ed indispensabili alla formulazione di una corretta istruttoria;
d) le dichiarazioni sono rilasciate sotto la personale responsabilità, anche penale, del richiedente;
e) la documentazione da allegare deve essere circoscritta agli elementi strettamente indispensabili all'istruttoria;
f) l'Assessore, con le modalità di cui alla presente lettera c), ed in rapporto alla onerosità, stabilisce quale documentazione può essere presentata successivamente all'accoglimento della domanda;
g) lo schema di domanda con l'elenco della documentazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
h) in fase di istruttoria non possono essere richiesti ulteriori documenti rispetto a quelli stabiliti in base alla lettera c) del presente articolo;
i) l'ufficio istruttore provvede quindi all'accertamento di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione;
l) trascorsi i trenta giorni il beneficiario può rimettere un certificato di esecuzione dei lavori rilasciato da un tecnico da lui prescelto il quale, assumendone personale responsabilità, anche penale, deve dichiarare la rispondenza completa delle opere al progetto approvato;
m) la liquidazione del contributo è effettuata sulla base delle opere realizzate, accertate con le procedure di cui alle precedenti lettere i) ed l);
n) nel caso di benefici per l'acquisizione di scorte vive o morte o di mezzi tecnici di produzione, la liquidazione del contributo è effettuata con la semplice presentazione delle fatture, regolarmente rilasciate secondo le vigenti disposizioni in materia, controfirmata oltre che dal venditore anche dall'acquirente beneficiario dei contributi (3).


Art. 6

1. Alla data del 31 dicembre 1992 si intendono risolte tutte le convenzioni stipulate con enti, organismi ed associazioni, con esclusione del settore sanitario, il cui onere a carico della Regione Lazio non sia preventivamente quantificato con le medesime convenzioni e debitamente impegnato a carico del competente capitolo del bilancio regionale con le prescritte deliberazioni di approvazione delle convenzioni stesse.


Art. 7

1. La Regione Lazio, quale autorità responsabile dell'attuazione del programma operativo per lo sviluppo delle zone rurali del lazio a titolo dell'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, approvato dalla commissione delle Comunità Europee con decisione del 25 novembre 1991, C (91) 2654, adotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione comunitaria medesima e tenuto conto degli indirizzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991 relativi alle procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari, i necessari provvedimenti con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Nel rispetto delle competenze del comitato di sorveglianza istituito a norma dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88 del consiglio del 19 dicembre 1988, e nelle more dell'individuazione di un organismo interassessorile permanente per l'efficace coordinamento dell'utilizzo delle risorse di fonte comunitaria con quelle di fonte nazionale, al fine di orientare e sostenere, con idonee indicazioni tecnico-amministrative, tutte le decisioni connesse con l'attuazione del programma operativo di cui al
precedente comma, è istituito, presso l'Assessorato agricoltura, foreste caccia e pesca, il "nucleo di coordinamento tecnico-operativo per lo sviluppo delle zone rurali".

3. La composizione ed i compiti del nucleo di coordinamento tecnico-operativo per lo sviluppo delle zone rurali di cui al precedente secondo comma sono definiti con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, per garantire il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse comunitarie, definisce con propria deliberazione, le modalità tecniche e procedurali per la presentazione ed adeguata valutazione delle proposte di intervento, per la selezione e messa in esecuzione degli interventi e la costante verifica in ordine alla loro realizzazione, anche mediante la fissazione di termini temporali coerenti con gli adempimenti da assolvere nei confronti degli organi nazionali e comunitari.

5. Al fine di assicurare un'efficiente e coordinata attività gestionale le disposizioni amministrative di cui al precedente quarto comma, devono conformarsi ai seguenti indirizzi e criteri:
a) massima informazione agli operatori interessati;
b) semplificazione procedurale ed omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi relativi ad interventi tipologicamente simili e fissazione di modalità uniformi per la presentazione delle istanze e per la relativa istruttoria, nonchè omogeneizzazione della strumentazione istruttoria;
c) verifica dell'ammissibilità, valutazione tecnico-economica e giudizio di proponibilità delle ipotesi di intervento da operare a livello settoriale;
d) accelerazione dei procedimenti amministrativi da operare nell'ambito delle attività del nucleo di coordinamento tecnico-operativo di cui al precedente secondo comma tramite ricorso all'istituto della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni qualvolta i tempi stabiliti per la definizione delle istanze non risultano rispettati;
e) giudizio di coerenza programmatica generale e di priorità da operare a livello intersettoriale mediante specifica formulazione del nucleo di coordinamento tecnico-operativo di cui al precedente secondo comma;
f) rilevazione, anche con strumentazione informatica, ad intervalli regolari, dello stato di realizzazione degli interventi attivati e proposizione delle misure necessarie a rimuovere ritardi o effetti indesiderati eventualmente constatati;
g) rilevazione dei risultati conseguiti con la realizzazione degli interventi.

6. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura, adotta tutte le misure e gli atti amministrativi per la tempestiva ed efficace attuazione del programma operativo di cui al presente articolo, ivi comprese, su conforme parere del nucleo di coordinamento tecnico-operativo di cui al precedente secondo comma, eventuali necessarie deroghe alle vigenti normative regionali di settore. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale ogni sei mesi sullo stato attuativo del programma 5b (4).


Art. 8

1. La Giunta regionale è delegata ad approvare le convenzioni ed i contratti stipulati in esecuzione degli schemi adottati dal Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni finali e transitorie dello Statuto regionale o delle leggi che rimettono tale adozione al Consiglio stesso, nei casi di piena conformità tra gli atti stipulati e gli schemi deliberati dal Consiglio regionale.

2. I provvedimenti della Giunta regionale debbono essere comunicati al Consiglio regionale (4a).


Art. 9

1. La quota di fondo speciale di cui all'art. 2 punto a) della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, destinato all'assistenza finanziaria alle imprese artigiane, ed i successivi conferimenti regionali a valere sulla stessa legge, sono destinati agli interventi previsti dal titolo III della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale n. 15 del 1977, per consentire l'accoglimento delle richieste di contributo eccedenti gli stanziamenti degli esercizi finanziari precedenti, possono essere assunti impegni di spesa sui fondi stanziati per l'esercizio 1992 sui capitoli n. 03111, n. 03260 e n. 03113.

3. Ai fini della determinazione dei contributi da erogare per le finalità di cui al cap. n. 03260 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge.


Art. 10

1. A carico dello stanziamento del cap. n. 11731 è autorizzato, fino alla concorrenza di L. 18.000 milioni il pagamento delle spese, relative agli interventi disposti fino alla data del 31 dicembre 1991 senza l'assunzione del relativo impegno contabile, ai sensi dell'art. 27, legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

2. A carico della residua disponibilità di L. 7.000 milioni, autorizzata per le esigenze afferenti l'esercizio 1992, è fatto divieto di disporre l'erogazione di fondi in deroga alle procedure previste dalla predetta legge di contabilità.


Art. 11

1. A carico degli stanziamenti dei capitoli n. 07760, fino alla concorrenza di L. 900 milioni, è autorizzato il pagamento delle spese relative agli interventi fino alla data del 31 dicembre 1991, senza l'assunzione del relativo impegno contabile, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 15 del 1977.

2. A carico delle residue disponibilità sui predetti capitoli, autorizzate per le esigenze afferenti l'esercizio 1992 è fatto divieto di disporre l'erogazione di fondi in deroga alle procedure previste dalla predetta legge di contabilità.


Art. 12

1. Nell'ambito degli stanziamenti iscritti al cap. n. 08020 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e per gli anni successivi la Regione è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo complessivo di L. 6.000 milioni di contributo, nuovo limite di impegno, un ulteriore programma di costruzione di abitazioni da realizzare nel comune di Roma per l'importo di L. 5.500 milioni e negli altri comuni ove se ne riscontrasse la necessità per L. 500 milioni a cura delle cooperative e delle imprese edilizie e dei loro consorzi, che sono individuate sulla base del bando di concorso, approvato dalla Giunta regionale, previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 30 ottobre 1991, n. 287, per gli interventi di edilizia agevolata, convenzionata.

2. Per l'utilizzazione dei suddetti contributi e per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58 e dell'art. 7, primo e terzo comma della legge regionale 10 aprile 1990, n. 40.


Art. 13

1. Ai fini di una coordinata presenza della Regione Lazio nei suoi aspetti turistici, industriali, agricoli e culturali nel corso delle manifestazioni che si svolgeranno in Spagna nell'anno 1992 (Expo universale di Siviglia, Olimpiadi di Barcellona e Madrid, capitale della cultura europea) è autorizzato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58, uno stanziamento aggiuntivo di L. 2.000 milioni sul cap. n. 25780.

2. Sul medesimo cap. n. 25780 è altresì autorizzato un ulteriore stanziamento aggiuntivo di L. 1.000 milioni ai fini dell'acquisizione al patrimonio della Regione Lazio, d'intesa con la Galleria nazionale d'arte moderna, di importanti opere di artisti laziali affidate in custodia e per l'esposizione alla Galleria stessa.


Art. 14

1. La Regione concorre a fronteggiare le difficoltà produttive ed occupazionali presenti nell'area di crisi individuata nell'ambito dell'area della unità sanitaria locale RM/30 e del comune di Paliano (Castellaccio), con appositi contributi finanziari per la realizzazione di specifici interventi pubblici finalizzati alla salvaguardia occupazionale ed allo sviluppo economico e sociale.

2. A tale scopo la Giunta regionale predispone sentiti i comuni interessati un progetto specifico finalizzato all'obiettivo di cui al precedente comma e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

3. Per la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di L. 21.000 milioni ripartita in ragione di L. 5.000 milioni per il 1992, L. 8.000 milioni per il 1993 e L. 8.000 milioni per il 1994, da iscrivere al cap. n. 25405 del bilancio regionale dei rispettivi anni.


Art. 15

1. (Omissis) (5).


Art. 16

1. Nelle more della costituzione del comitato tecnico-consultivo previsto dall'art. 3 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale di attuazione dei servizi di sviluppo agricolo, previo parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 2 della citata legge, prescindendo dal parere del suddetto comitato.


Art. 17

1. Lo stanziamento del cap. n. 04023 è destinato quanto a L. 300 milioni alla realizzazione a Roma nel 1992 di una fiera nazionale del florovivaismo.


Art. 18

1. Ai fini della produzione di interventi a sostegno delle aziende dell'area industriale Tiburtina in crisi, per le esigenze di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico, è autorizzato uno stanziamento, per il 1992 di L. 500 milioni, a valere sul cap. n. 02120 (tabella "B" Spesa) del bilancio di previsione, il quale viene integrato di una somma di pari importo mediante prelevamento dal cap. n. 28421 che presenta sufficiente disponibilità. Agli stessi fini vengono previste le somme di L. 1.500 milioni per il 1993 e L. 2.500 milioni per il 1994, che sono iscritte nel bilancio pluriennale.


Art. 19

1. I fondi per l'acquisto di autobus previsti all'apposito capitolo sono vincolati all'acquisto di autobus muniti di marmitta catalitica.


Art. 20

1. A parziale copertura dei costi affrontati dalla Regione, per la gestione temporanea degli impianti di depurazione realizzati per il risanamento della Valle del Sacco, il consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone verserà alla Regione la quota, da definirsi con apposita convenzione, delle somme introitate per i servizi di fognatura e depurazione, la cui riscossione va imputata al cap. n. 02265 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata con la denominazione: "Introiti per i servizi di fognatura e depurazione realizzati con il risanamento della Valle del Sacco dal consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone".

2. Alla copertura delle spese per lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque della Valle del Sacco, si fa fronte per il triennio 1992/1994 con lo stanziamento previsto sul cap. n. 10311 istituito con legge regionale 12 settembre 1986, n. 10.


Art. 21

1. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori relativi agli interventi disposti anteriormente al corrente esercizio 1992, a carico del cap. n. 11721 del bilancio regionale è autorizzata la gestione dei relativi residui passivi, nonchè, per il completamento funzionale dei medesimi interventi per i quali, nel corso della realizzazione dei lavori, è stato necessario estendere l'intervento a suo tempo previsto, è altresì autorizzata la spesa complessiva di L. 417 milioni.


Art. 22

1. In relazione al perfezionamento degli adempimenti governativi in corso previsti per l'attuazione del programma regionale di interventi in materia di edilizia sanitaria di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la rimodulazione degli interventi pluriennali previsti per i vari trienni.

2. In relazione alle risorse conseguentemente disponibili, nel predetto programma pluriennale è inclusa la partecipazione regionale alla realizzazione della struttura sanitaria al servizio della facoltà di medicina della II Università di Roma Tor Vergata, per l'ammontare di L. 100.000 milioni (6).

3. All'attuazione della presente disposizione provvederà la Giunta regionale sentite le competenti commissioni consiliari permanenti ai sensi del punto 5 del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 1990, n. 1108.


Art. 23

1. Nell'ambito delle prestazioni erogabili attraverso l'assistenza domiciliare è compresa l'assistenza per il parto ed il puerperio.


Art. 24

1. (Omissis) (7).

2. E' confermata per l'anno 1992 e per il bilancio pluriennale 1992/1994 la disposizione contenuta nell'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 (8).


Art. 25

1. Le provvidenze di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, sono estese agli enti locali anche per acquisire e/o ristrutturare immobili da adibire a strutture per interventi a favore degli emarginati con particolare riferimento agli ammalati di A.I.D.S. Per tale finalità è riservato lo stanziamento del cap. n. 14501 per l'ammontare di L. 1 miliardo


Art. 26

1. E' confermata per gli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21. La norma verrà applicata anche agli altri comuni del Lazio, per un importo fino al 10% dello stanziamento per i comuni che hanno istituito i servizi e presentato alle regioni i relativi programmi (9).


Art. 27

1. Nel bilancio regionale viene istituito il cap. n. 26157, tabella "B" denominato: "Stanziamento per fronteggiare situazioni di emergenza alimentare nei paesi dell'est" con dotazione di L. 100 milioni da utilizzarsi con delibera della Giunta regionale su autorizzazione della direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri come da legge 26 febbraio 1987, n. 49.



Art. 28

1. La Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dal secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e nelle more della revisione delle norme previste dalla predetta legge regionale n. 14 del 1983, a seguito dell'approvazione della legge quadro nazionale, provvede alla erogazione dei finanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa ai capitoli n. 15321, n. 15322, n. 15323, n. 15324 e, sulla base delle somme assegnate nell'anno precedente agli organismi costituiti presso le università non statali, provvede altresì alla erogazione dei finanziamenti iscritti nel medesimo stato di previsione della spesa ai capp. n. 15325 e n. 15326.


Art. 29

1. Parte dello stanziamento previsto nel cap. n. 16411 pari a L. 100 milioni è destinato alla valorizzazione del festival delle ville Tuscolane.


Art. 30 (10)

1. Nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, è consentita l'assunzione a carico della Regione degli oneri conseguenti alla deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 1976, n. 116, con la quale la Regione Lazio ha aderito in qualità di socio, all'ente teatro di Roma nonchè dei successivi connessi provvedimenti, ivi compresi gli obblighi assunti a seguito delle modifiche dello Statuto della stessa associazione.


Art. 31

1. Nell'ambito delle finalità generali previste dalla legge regionale 19 giugno 1985, n. 16, la Regione Lazio prevede l'assegnazione di L. 1.000 milioni al comune di Santa Marinella per la ricerca e l'escavazione nel proprio territorio di pozzi per captazione di acque calde idonee alla utilizzazione in ortofloricoltura. La Giunta regionale con suo atto individuerà il soggetto attuatore.

2. La somma di cui al precedente comma viene iscritta al cap. n. 24701 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa con la denominazione: "Intervento regionale in capitale a favore di enti locali per iniziative finalizzate alla produzione d'energia geotermica. (legge regionale 19 giugno 1985, n. 16)".


Art. 32

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1992 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati:
a) IRSPEL - Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 352 del 5 dicembre 1991;
b) I.Di.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, Università degli studi di "Tor Vergata" di Roma, deliberazione del consiglio di amministrazione n, 121 del 2 dicembre 1991;
c) I.Di.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, Università degli studi della Tuscia - Viterbo, deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 102 del 23 settembre 1991 e n. 19 del 14 febbraio 1992;
d) E.P.T. - Ente provinciale per il turismo di Roma, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 86 del 28 novembre 1991;
e) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cassino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 50 del 28 novembre 1991;
f) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Santa Marinella, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 127 del 30 settembre 1991;
g) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Terracina, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 75/c del 27 novembre 1991;
h) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Viterbo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 112 del 20 novembre 1991;
i) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Civitavecchia, deliberazione del commissario straordinario n. 40 del 9 marzo 1992.


Art. 33

1. Gli E.P.T. - Enti provinciali per il turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, le A.A.S.T. - Aziende autonome di soggiorno e turismo di Anzio, dei laghi e dei Castelli Romani, Etruria meridionale, Formia, Gaeta, lago di Bracciano, Minturno, Rieti - Terminillo, Subiaco, Tuscolo, Tivoli, Velletri, Valle di Comino e Fiuggi sono tenuti ad apportare ai propri bilanci di previsione per l'anno finanziario 1992 deliberati rispettivamente con atti n. 12 del 4 ottobre 1991, n. 39 del 29 ottobre 1991, n. 41 del 21 novembre 1991, n. 31 del 7 ottobre 1991, n. 92 del 28 ottobre 1991, n. 48 del 28 novembre 1991, n. 166 del 18 novembre 1991 e n. 84 del 24 ottobre 1991, n. 53 del 20 settembre 1991 e n. 35 del 30 novembre 1991, n. 40/c del 24 ottobre 1990, n. 62 del 29 ottobre 1990 e n. 66 del 20 settembre 1991 le variazioni necessarie a ricondurre le previsioni di entrata nei finanziamenti previsti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1992 secondo le indicazioni che verranno fornite dal competente Assessorato.


Art. 34

1. L'I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) Università degli studi di Roma "La Sapienza" - ISEF (Istituto superiore di educazione fisica e l'I.Di.S.U. Università degli studi di Cassino sono tenuti ad apportare ai propri bilanci di previsione 1992 deliberati dal consiglio di amministrazione rispettivamente con atto n. 528 del 20 dicembre 1991 e n. 144 del 25 settembre 1991, le variazioni necessarie a ricondurre le previsioni di entrata ai finanziamenti ordinari previsti rispettivamente nei capitoli n. 15321 e n. 15323 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992.

2. Dallo stanziamento iscritto al cap. n. 15321 "finanziamento dell'I.Di.S.U. "La Sapienza" (legge regionale 20 marzo 1981, n. 14) una quota del cap. n. 15321, in ragione al numero degli studenti iscritti, è destinata agli interventi in favore degli studenti dell'Università di Latina.


Art. 35

1. L'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) è tenuto ad apportare al bilancio di previsione dell'anno finanziario 1992, deliberato dal consiglio di amministrazione il 30 settembre 1992 con atto n. 159/c, le variazioni necessarie a ricondurre le previsioni di entrata ai finanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione Lazio dell'anno finanziario 1992, in corrispondenza del cap. n. 01501 pari a complessive L. 23.500 milioni, del cap. n. 01502 pari a L. 18.000 milioni e del cap. n. 01503 pari a complessive L. 15.000 milioni, di cui L. 10.000 milioni destinati alla realizzazione di interventi agricoli che saranno specificati con deliberazione della Giunta regionale sentito il parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura.


Art. 36

1. I bilanci di previsione per l'anno finanziario 1992 degli Istituti autonomi case popolari della Regione Lazio saranno approvati con successivo provvedimento del Consiglio regionale a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, non appena sarà completata l'istruttoria in corso da parte del competente Assessorato ai lavori pubblici.


Art. 37

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e dell'Assessore preposto al settore, sono individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per ciascun capitolo del bilancio regionale, i dirigenti cui competono, in relazione alle attribuzioni dei rispettivi settori, gli adempimenti previsti al secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 38

1. Tutti i provvedimenti regionali con riflessi sulla spesa sanitaria corrente gestita direttamente dalla Regione, debbono recare il visto della competente struttura dell'Assessorato regionale alla sanità che ne attesta la compatibilità finanziaria.


Art. 39

1. L'art. 27 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, è modificato con la soppressione delle parole: "indicati nel piano regionale quali" contenute nella seconda riga.


Art. 40

1. Limitatamente per il 1992 è ripristinato il disposto di cui all'art. 27 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1992, n. 17 (S.O. n. 17).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 febbraio 1994, n. 8 (S.S. n. 3).

(2) Norma confermata dall'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16, dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, dall'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(3) Norma confermata dall'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16, dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, dall'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(4) Norma confermata dall'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16, dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, dall'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(4a) Norma confermata dall'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16, dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, dall'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(5) Articolo soppresso dall'art. 12 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 54.

(6) Per completezza di informazione si ritiene opportuno riportare di seguito il testo integrale dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16:
"5. 1. Ad integrazione degli stanziamenti già iscritti in bilancio per l'attuazione del piano per l'edilizia sanitaria, è autorizzato il finanziamento, a carico della Regione, dell'intervento di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, concernente la realizzazione della strutura sanitaria al servizio della facoltà di medicina della 2^ Università di Roma Tor Vergata, in ragione di L. 20 miliardi per ciascuna annualità del bilancio annuale e pluriennale 1994/96, iscritti al cap. n. 32207”.

(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73.

(8) Per completezza di informazione si ritiene opportuno riportare di seguito il testo integrale dell'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21:
"5. 1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per l'acquisizione di beni e servizi, è riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a cooperative integrate com portatori di “handicap” di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9”.

(9) Articolo così modificato dall'art. 13 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.
Per completezza di informazione si ritiene opportuno riportare di seguito il testo integrale dell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21:
"16. 1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi istituiti con la legge regionale 16 giugno 1983, n. 40 (servizio di mensa sociale nel comune di Roma) e di ridurre i relativi oneri finanziari, la Regione è autorizzata ad erogare anticipazioni, per il tramite degli enti interessati, agli enti gestori dei servizi stessi nella misura del 75 per cento dell'onere sostenuto per lo stesso titolo nell'anno precedente, ferme restando le procedure per l'erogazione a saldo degli oneri accertati".

(10) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa G13900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.