Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano (1) (2)

Numero della legge: 2
Data: 7 gennaio 1987
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1987

L.R. 07 Gennaio 1987, n. 2
Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano (1) (2)


Art. 1

(Divieto di utilizzazione di natanti a motore)

1. E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di natante la cui propulsione sia assicurata da motori a combustione interna nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti
per lo svolgimento dei compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica utilita';
b) natanti a motore a combustione interna non superiore a quindici cavalli vapore all'asse, di proprieta' ed in uso da parte di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A", che esercitino l'attivita' di pesca in modo professionale e quale attivita' lavorativa principale;
(3)
c) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su distanze superiori ai metri 500, a condizione che le

competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I..
d) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento di scuole vela organizzate dai circoli affiliati alla F.I.V., degli allenamenti di preparazione alle regate veliche ed alle gare indicate alla lettera c).



Art. 2


Le sanzioni amministrative relative alle violazioni del divieto contenuto nel precedente articolo sono accertate dagli organi di polizia urbana e rurale o da qualsiasi altro ufficiale od agente di polizia giudiziaria. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.
La sanzione amministrativa minima per le violazioni della presente legge e' fissata in L. 150.000 raddoppiate in caso di recidivita'.





Note:



(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione lazio del 20 gennaio 1987, n. 2

(2) Legge abrogata dall'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1999, n. 36. L'abrogazione dell'articolo 1 decorre dalla data di pubblicazione del piano del parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano.

(3) Lettera modificata dall'articolo 59, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9:

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.