L.R. 04 Settembre 2000, n. 26 |
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (1) |
Art. 1 1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni: tabella "A" Entrata (omissis) tabella "B" Spesa (omissis) 2. Al bilancio pluriennale 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: Sezione II Spesa (omissis) Art. 2 (Incremento dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, della l.r. 14/2000 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000") 1. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 è incrementata dell’ulteriore importo di lire 277 miliardi 922 milioni 456 mila 709. Art. 3
(Aggiornamento elenchi allegati al bilancio) 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’anno 2000 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti previsti dalla presente legge. Art. 4 (Finanziamento del progetto euroformazione difesa) 1. Nello stanziamento del capitolo numero 24255 rientrano gli oneri relativi ai corsi autorizzati dalla Regione nell’anno 1999 nell’ambito del progetto euroformazione difesa. Art. 5
(Finanziamento di domande di contributo) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42163 una quota pari a lire 60 milioni è destinata al finanziamento delle domande di contributo pervenute alla Regione entro il 31 dicembre 1999. Art. 6 (1a) (Istituzione borsa di studio Alessandro Conti) 1. Al fine di contribuire concretamente alle iniziative di solidarietà in favore della famiglia del piccolo Alessandro Conti, vittima di un incidente stradale causato da un pirata della strada, la Regione istituisce la borsa di studio "Alessandro Conti" per un importo annuo di lire 15 milioni e per la durata di tredici anni. 2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale di previsione 2000-2002 del capitolo numero 42149 denominato "Istituzione della borsa di studio "Alessandro Conti" per un importo annuo di lire 15 milioni". 3. I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al comma 1 sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11212 un importo fino ad un massimo di lire 120 milioni è destinato al finanziamento delle attività svolte dall’abbazia territoriale di Subiaco nell’anno 1999 e nell'anno 2000. (2) Art. 8
(Modifiche alla l.r. 50/1985 concernente "Disciplina della professione di guida, accompagnatore e interprete turistico") 1. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 19 aprile1985, n. 50 sono sostituiti dai seguenti: "omissis". Art. 9
(Modifica alla l.r. 19/1992 concernente Interventi straordinari della Regione per l’attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena) (3) Art. 10 (Modifiche all’articolo 83 della l.r. 6/1999 concernente "Partecipazione alle Linee Laziali S.p.A.") 1. Il comma 9 dell’articolo 83 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 è sostituito dal seguente: "omissis". Art. 11(4)
(Proroga del termine di cui all’articolo 18 della l.r. 59/1996 concernente assestamento del bilancio 1996) 1. Al fine di consentire agli enti locali di attuare le attività finanziate gravanti sugli stanziamenti di bilancio dell’esercizio 1999 disposte nello stesso anno ma comunicate nell'anno 2000, il termine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modificazioni è fissato improrogabilmente al 30 aprile 2001 Art. 12 (Interventi per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese) 1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel Lazio, la Regione è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento mobiliare di cui al decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1999 n. 228, promossi da investitori qualificati. 2. L’ammontare, i termini, le condizioni e le modalità di sottoscrizione sono definiti con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio e programmazione. 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio regionale di previsione 2000-2002 del capitolo numero 28125 denominato "Sottoscrizione da parte della Regione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare destinati alle piccole e medie imprese". Art. 13 (Modifiche all’articolo 73 l.r. 12/2000 concernente "Contributi finanziari per attrezzature ed arredi ostelli in occasione del Giubileo 2000") 1. L’articolo 73 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente: "omissis" 2. Le richieste di contributo già pervenute ai sensi dell’articolo 73 della l.r. 12/2000, precedente alla modifica di cui al comma 1 devono essere ripresentate nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini di cui all’articolo 73 della l.r. 12/2000, così come modificato dal comma 1. Art. 14 (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 12/2000 concernente "Contributo finanziario al Comune di Castelliri") 1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 12/2000, dopo la parola "omissis" aggiungere le seguenti parole: "omissis". Art. 15 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 14/2000 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000") 1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 14/2000, le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis". Art. 16 (Deroga al termine di presentazione delle domande per l’ammissione ai contributi inerenti la gestione degli asili nido) (5) Art. 17 (Finanziamento per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia Madre del Divino Amore") 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42125, la somma di lire 400 milioni viene destinata al Comune di Roma per concorrere alle spese per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia Madre del Divino Amore" della congregazione "Figlie della Madonna del Divino Amore di Roma". 2. La somma di cui al comma 1 viene erogata al Comune di Roma a seguito di apposito protocollo d’intesa con il Comune e la Provincia di Roma. Art. 18 (Modifiche alla l.r. 49/1998 concernente: "Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d’Italia presenti nel territorio laziale") (6) Art. 19 (Individuazione aree ammesse a consolidamento del Comune di Faleria) 1. L’abitato del Comune di Faleria, già dichiarato da trasferire a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445 "Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria" e successive modificazioni, è ammesso a consolidamento limitatamente alle aree individuate con apposita determinazione dei competenti organi dipartimentali da adottarsi, sentita la seconda sezione del comitato tecnico regionale previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977 n. 43 e successive modificazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Alla realizzazione delle opere di consolidamento di cui al comma 1 provvede il Comune di Faleria ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, e con le modalità di cui all’articolo 6 della stessa l.r. 53/1998. 3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo numero 32410 del bilancio regionale. Art. 20 I(ntegrazione alla l.r. 42/1997 concernente "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio") 1. Nei casi di contributi regionali erogati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 e successive modificazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire, qualora si verifichino le condizioni previste dall’articolo 26, comma 3 della stessa l.r. 42/1997, su richiesta degli interessati, la Regione può concedere la possibilità di estinguere le obbligazioni di restituzione mediante la corresponsione di non oltre cinque rate annuali. Le somme da restituire vanno maggiorate degli interessi legali che decorrono dall’atto di costituzione in mora. Il provvedimento recante le modalità e gli importi da restituire è adottato con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia. Art. 21 (Finanziamenti dei progetti di riserva delle misure II.3.3. Ob. 5b) 1. Le economie determinatesi a seguito dei ribassi d’asta degli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 gennaio 1999, n. 7 con le misure II.3.1. e II.3.2. dell’Obiettivo 5b 1994-1999, nelle cui graduatorie non sono presenti progetti appaltati entro il 31 dicembre1999, sono destinate a finanziare i progetti di riserva della misura II.3.3. inseriti nell’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 maggio 1999, n. 728 ed appaltati entro il 31 dicembre1999. Art. 22 (Modifiche all’articolo 77 della l.r. 6/1999 concernente contributi finanziari per il completamento dei lavori e delle opere relativi ai comuni di Artena, Palestrina e Lariano) Art. 23 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2000 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000".) 1. All’articolo 6 del comma 2 della l.r. 14/2000, le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis". Art. 24 (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 12/2000 concernente contributo per lo svolgimento della quindicesima giornata mondiale della gioventù) 1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 12/2000, è sostituito dal seguente: "omissis". 2. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 12/2000 la denominazione del capitolo numero 23132 è sostituita dalla seguente "omissis". Art. 25 (Contributi all’amministrazione provinciale di Roma) 1. Una quota fino ad un massimo di lire 1 miliardo 500 milioni dello stanziamento del capitolo numero 31207 è destinata all’amministrazione provinciale di Roma per la progettazione, l’ammodernamento e la messa a norma della strada provinciale Empolitana II. Art. 26 (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 6/1999 concernente "Disposizioni relative all’applicazione della l.r. 21/1984 in materia di sviluppo delle strutture culturali") 1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 6 /1999 è sostituito dal seguente: "omissis". Art. 27 (Proroga del termine di cui articolo 6 della l.r. 40/1999 concernente "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale culturale e turistica del territorio") 1. Nei casi in cui entro il termine previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40, sia iniziata la fase di approvazione dell’intesa di programma, documentata dai relativi atti deliberativi, ma la stessa non si sia conclusa presso tutti i soggetti partecipanti, viene concessa una proroga per la stipulazione dell’intesa medesima fino al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 28 (Contributo alla Roma Volley) 1. Nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo numero 11210, la somma di lire 1 miliardo 200 milioni è destinata all’adesione sperimentale per un anno della Regione quale partner istituzionale della Roma Volley, al fine di favorire il decentramento nei capoluoghi di provincia della Regione dello sport della pallavolo. Art. 29 (Intervento per la copertura dei disavanzi di gestione delle APT) 1. Lo stanziamento del capitolo numero 23120 è incrementato dell’importo di lire 1 miliardo, destinato al concorso finanziario della Regione alla copertura dei disavanzi di gestione delle Aziende di Promozione Turistica (APT) riferibili agli esercizi finanziari pregressi. Art. 30 M(odifiche all’articolo 73 della l.r. 14/2000 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario per l’anno 2000") 1. Il comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 14/2000 è sostituito dal seguente: "omissis". Art. 31
(Contributo all’ente regionale "Roma Natura" per il restauro del Casale Scarpa) 1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 52207 l’importo di lire 400 milioni è destinato all’ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del comune di Roma "Roma Natura" per il restauro del Casale Scarpa, nella Riserva naturale Valle dell’Aniene. Art. 32
(Contributo all’ente regionale "Roma Natura" per la realizzazione del piano antincendio) 1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 13136, l’importo di lire 400 milioni è destinato all’ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del Comune di Roma "Roma Natura" per la realizzazione del piano antincendio boschivo per i territori sottoposti alla gestione dell’ente. Art. 33
(Dichiarazione d’urgenza)
(5) Articolo abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera m), della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |