Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. (1) (1a)

Numero della legge: 58
Data: 26 ottobre 1993
Numero BUR: 31
Data BUR: 10/11/1993
L.R. 26 Ottobre 1993, n. 58
Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. (1) (1a)


Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione) (1d)


1. (1b)

2. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. (1c)

3. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del competente organo comunale. (2)

4. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro il 7 febbraio 1994.

4 bis. La presente legge non trova applicazione relativamente ai servizi di trasporti sanitari secondari effettuati per consentire l’espletamento delle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). (2a)

5. omissis (3)


Art. 2
(Autoservizi pubblici non di linea)


1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale


Art. 3
(Servizio di taxi)


1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio. (3a)

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis e dagli articoli 5 bis e 5 ter, il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. All’interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria. (3b)

2 bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di taxi, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell’utente è ammesso anche nell’ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio. (3c)
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza della autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione ed alla sicurezza stessa.

Art. 4 (4)

(Sanzioni amministrative)

l.   Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dall’articolo 5 bis della presente legge, l’inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, l’alterazione del tassametro o l’indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente, l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, commi 3 e 4, qualora conducente del taxi o della vettura o natante adibita a servizio di noleggio con conducente, è punita:

a)  con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;

b) con un mese di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla seconda inosservanza;

c)  con due mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla terza inosservanza;

d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla quarta inosservanza;

e)  con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla quinta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 bis.

2.  Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del d.lgs. 285/1992 e successive modifiche e dall’articolo 5 bis, l’inosservanza da parte del sostituto alla guida, del collaboratore di cui all’articolo 9, di un dipendente, del socio di uno dei soggetti di cui all’articolo 6, comma l, lettere b) e c), di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, commi 3 e 4 è punita:

a)  con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;

b) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla seconda inosservanza;

c)  con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo l6 alla terza inosservanza;

d) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla quarta inosservanza;

e)  con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla quinta inosservanza.

3. La cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 non preclude la eventuale reiscrizione, purché sussistano tutti i requisiti dall’articolo 17, ivi compreso l’obbligo di ripetere, non prima di due anni, l’esame di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera h).

Art. 5 (4a)
(Servizio di noleggio con conducente)


1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.


Art. 5 bis (4b) (4c)
(Bacino di traffico comprensoriale di porti e aeroporti)


1. I porti di Civitavecchia e Fiumicino, gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea da e per Roma Capitale garantito dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate dal Comune di Roma Capitale nonché dal comune o dai comuni nei cui ambiti territoriali i porti e gli aeroporti ricadono.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, per una gestione unificata degli autoservizi pubblici non di linea nel bacino di traffico comprensoriale di cui al comma 1, i Comuni di Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino e Roma Capitale, stabiliscono d’intesa:
a) le condizioni per l’esercizio di taxi e di NCC;
b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi e di NCC, per l’uso delle aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi e di NCC esercenti, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati; (4d)
c) le tariffe integrate del servizio di taxi;
d) le sanzioni da applicare agli esercenti i servizi di taxi e di NCC per le violazioni inerenti l’esercizio dei servizi nell’ambito del bacino comprensoriale di cui al comma 1.
3. Nel caso di mancata intesa tra i comuni interessati ai sensi del comma 2, da approvarsi entro il 31 marzo 2017, si applica l’articolo 130, comma 2, lettera h), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Al fine di garantire l’effettiva operatività degli autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale, a partire dal 1 aprile 2017, in via provvisoria e fino all’approvazione dell’intesa di cui al comma 2, gli enti gestori dei porti o degli aeroporti consentono l’impiego delle infrastrutture utilizzabili indicandone le modalità ed i criteri per l’accesso, ai titolari di licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente dei comuni del bacino comprensoriale. (4d.1)
4. Gli enti gestori dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i comuni di cui al comma 1.
5. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell’ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.

Art. 5 ter (4b)
(Contratti con enti pubblici e privati)


1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, in relazione al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente prestati in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e privati per far fronte alle relative esigenze, disciplina i casi in cui il prelevamento dell’utente è ammesso anche nell’ambito del territorio di comuni diversi dal comune che ha rilasciato la licenza e l’autorizzazione purché il contratto sia stipulato con i titolari muniti di licenza e di autorizzazione nei comuni ove hanno sede gli enti stessi.



Art. 6
(Figure giuridiche)


1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.


Art. 7
(Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)


1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il 7 febbraio 1994. (4f)

3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. (4g)

4. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.


Art. 8
(Trasferibilità delle licenze)


1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 ed in possesso dei requisii prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

3 bis. In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), la licenza o l’autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti. (4h)



Art. 9
(Sostituzione alla guida)


1. I soggetti di cui all’articolo 6 possono essere sostituiti alla guida da chiunque iscritto al ruolo di cui all’articolo 16 e in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione registrato o che abbia data certa opponibile a terzi. In caso di esercizio del servizio mediante sostituto alla guida, il sostituto provvede all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a). (4h.3)

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.  (4h.1)

3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti da persone iscritte al ruolo di cui all’articolo 16 e in possesso dei requisiti di professionalità e moralità previsti dalla normativa vigente. (4h.4)

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti, nel ruolo di cui all'art. 16, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

5. Il regime delle sostituzioni alla guida in atto, deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge entro il termine di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 21 del 1992.

5 bis. Chiunque affida la guida di un taxi, di un natante, di una vettura o altro veicolo destinato a servizio di noleggio con conducente con un contratto di lavoro non conforme a quanto previsto ai commi 2 e 3, ovvero in assenza di contratto di lavoro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 15.000,00 alla prima inosservanza. Detta sanzione è raddoppiata alla seconda inosservanza. Alla terza inosservanza e successive oltre la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00 si applica la sanzione amministrativa della sospensione della licenza e/o dell’autorizzazione da un minimo di mesi sei ad un massimo di un anno. (4h.2)



Art. 9 bis (4i)
(Noleggio con conducente. Collaboratori
e lavoratori dipendenti)


1. I soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l’elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.
2. Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali.
3. Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l’ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale.
4. Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.
5. Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all’articolo 16.


Art. 10
(Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio conducente)


1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, dall'articolo 5, comma 1 bis, dall’articolo 5 bis e dall’articolo 5 ter, il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. (4l)

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento sul suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aereoportuali e ferroviari ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3 purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.


Art. 11
(Caratteristiche delle autovetture)


1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero
"servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.


Art. 12
(Tariffe)


1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.


Art. 13
(Disposizioni particolari)


1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 14 dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonchè il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). (4l1)

2 bis. (4l2)

3. Nei comuni di minori dimensioni determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cure o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi, sentita la commissione di cui all'art. 15.


Art. 13 bis (4m)
(Criteri per la determinazione del fabbisogno locale
dei servizi di taxi e di noleggio con conducente)


1. La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 14, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi.
2. I criteri di cui al comma 1 prendono in considerazione, in particolare:
a) la popolazione residente;
b) l'estensione territoriale;
c) l'intensità dei flussi turistici;
d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
e) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
f) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.
3. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1 previa consultazione, nell’ambito di un’apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.
4. I comuni:
a) adeguano i regolamenti previsti dall’articolo 14 entro novanta giorni dalla data di determinazione o di successiva modifica da parte della provincia di appartenenza dei criteri di cui al comma 1;
b) inviano i regolamenti alla provincia di appartenenza entro trenta giorni dall’adeguamento.

Art. 14
(Competenze comunali)


1. I comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;
e) l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture adibite al servizio taxi entro e non oltre il 7 febbraio 1995.


Art. 15 (4n)
(Commissioni consultive)


1. Presso i comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all’applicazione dei regolamenti.
2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all’articolo 13 bis e sui regolamenti previsti dall’articolo 14.
3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
4. Nell’ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.


Art. 16
(Istituzione del ruolo)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea così come definiti dall'art. 1 della stessa legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le predette camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, provvedono a proprie spese, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelle concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 18.

3. L'iscrizione nel ruolo formato per ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. L'iscrizione nel ruolo provinciale è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea:
a) in qualità di sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
b) in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.

5. Non è ammessa, in capo al medesimo soggetto, la iscrizione in più ruoli provinciali, ad eccezione di soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa.

6. Ciascun ruolo provinciale è articolato in due sezioni, rispettivamente destinate alla iscrizione dei conducenti:
a) di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di taxi;
b) di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di noleggio.

7. Fatta eccezione per i conducenti di natanti, per le altre categorie di soggetti non è ammessa la iscrizione in entrambe le sezioni del ruolo provinciale.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciano agli aventi titolo apposito documento attestante la iscrizione degli stessi aventi titolo nel ruolo provinciale.


Art. 17
(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale)


1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'art. 16, i soggetti interessati debbono:
a) essere cittadini italiani ovvero di un paese della Comunità economica europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
b) essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;
c) aver assolto gli obblighi scolastici;
d) aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente;
f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;
g) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio, previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 e dell'art. 22 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l’interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dal medico competente di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche. (4o)

3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;
b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;
d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;
e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale.(4p)


4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione. (4q)

5. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto qualora gli interessati:
a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarrozzetta, il certificato di abilitazione alla guida previsto dall'art. 80, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali di capitano ovvero di capo timoniere ovvero di conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresì, la qualifica di "autorizzato", ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 631;
c) dispongono, se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 e successive modificazioni.

5 bis. Il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nonché le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) comportano la cancellazione dal ruolo. (4r)
5 ter. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1999 [n.d.r. legge 7 agosto 1990] , n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, almeno ogni tre anni, verificano, anche in collaborazione con i comuni e previa stipulazione di apposita convenzione, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1 per l’iscrizione al ruolo. (4s)


Art. 18
(Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale)


1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'art. 16, devono farne richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia nella quale hanno la residenza o il domicilio, mediante apposita domanda da redigersi su carta legale e sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione.

2. La domanda deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ciascun anno (5) e deve contenere:
a) la dichiarazione , resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della stessa legge n. 15 del 1968, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) e d), commi 2, 3 e 5;
b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio, di cui all'art. 19.

3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve essere prodotta entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'art. 16, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di cui all'art. 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 19
(Modalità dell'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio)


1. L'esame di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è svolto sulla base di criteri che consentano di accertare se il soggetto interessato abbia il possesso di adeguati requisiti, di idoneità all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

2. Le materie di esame per l'accesso alla professione prevedono la conoscenza dei seguenti argomenti:
a) disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonchè alle misure
da prendersi in caso di incidente;
b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
c) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe prezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale;
d) elementi di diritto civile, commerciale sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:
1) sui contratti in genere;
2) sui contratti di trasporti; in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
3) sulle società commerciali;
4) sui libri di commercio;
5) sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
6) sul regime fiscale;
d bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale. (5a)
3. L’esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalle province. L’elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d’esame, è aggiornato almeno ogni due anni. (6)

4. omissis (7)

5. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato abbia risposto esattamente ad almeno il 70 per cento dei quesiti formulati.

6. omissis (7)

7. Il soggetto che non abbia superato la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, previa ripresentazione della domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18, comma 4, purchè siano decorsi due mesi dalla precedente prova (8)


Art. 20 (9)
(Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti
di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei
conducenti di veicoli e natanti)


1. Le commissioni per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, sono costituite dalle province.


Art. 21
(Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)


1. La commissione di cui all'art. 20 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario delle prove d'esame indicato all'art. 19 e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso. (9a)

2. Il calendario predetto dovrà prevedere, per ciascun anno, almeno due sessioni di esame che, di norma, saranno effettuate nei mesi di maggio e di novembre. Tale calendario, come pure le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale.

4. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati circa la data ed il luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione è inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.

5. Previa presentazione di valido documento di indennità personale, sono ammessi all'esame i candidati che abbiano prodotto, nei termini, la domanda di cui all'art. 18 ed abbiano effettuato il pagamento dei diritti di segreteria richiamati al comma 4 dello stesso art. 18.

6. In sede di prima attuazione il calendario, le modalità e le sedi delle prove d'esame sono stabiliti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le prove di esame predette hanno inizio entro i successivi sessanta giorni.


Art. 22
(Iscrizione nel ruolo)


1. Espletato l'esame di cui all'art. 19, la commissione di cui all’articolo 20 trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei alla iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. (9b)

2. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'art. 17. Tali documenti debbono essere prodotti dagli interessati entro sessanta giorni dalla richiesta ed essere stati rilasciati non antecedentemente a novanta giorni dalla richiesta medesima.

3. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'art. 16. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'art. 19.

4. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio provvede, altresì, a comunicare ai soggetti che non abbiano superato, con esito favorevole, la prova dell'esame, la data e la sede stabilite per la ripetizione della prova stessa, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 7. (9c)

5. Eventuali provvedimenti di reiezione della iscrizione nel ruolo debbono essere motivati e comunicati agli interessati, a cura delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Lazio ha luogo su domanda dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 19, limitatamente alla materia indicata al comma 2, lettera d bis), e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza. Alla domanda si dà corso previo pagamento, da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati all'art. 18, comma 4. (9d)


Art. 23
(Iscrizione di diritto al ruolo)


1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'art. 16 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) risultino essere già titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi;
b) risultino essere già titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c) risultino essere già titolari di patente comunale per la conduzione di autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione ippica adibiti a servizio taxi;
d) abbiano negli ultimi cinque anni prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a due anni, ovvero a due stagioni per i servizi a carattere stagionale, in qualità di:
1) collaboratore familiare, documentata dalla camera di commercio;
2) sostituto del titolare della licenza in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale;
3) sostituto del dipendente in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale;
4) sostituto del titolare dell'autorizzazione, dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o sostituto del dipendente medesimo che producano la documentazione probatoria di cui all'allegato A (Omissis);
e) abbiano sostenuto con esito favorevole, presso l'autorità comunale, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio taxi.

2. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale i soggetti interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, apposita domanda su carta legale, formulata sulla base dello schema predisposto dalla Regione, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio è posto il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati all'art. 18, comma 4.

3. Per i casi indicati ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni (10).


Art. 24
(Norma transitoria)


1. Tutti i concorsi relativi agli ampliamenti di organico che siano stati deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 1992 e per i quali siano state già nominate le relative commissioni di esame, saranno espletati in base alla normativa dei regolamenti vigenti precedentemente.

2. In attesa che i rapporti tra il comune di Roma ed i comuni sede di aereoporti internazionali siano regolati da apposita convenzione, per assicurare la continuità del servizio di taxi, si consente che i taxi del comune di Roma esercitino il servizio di collegamento tra gli aereoporti e la capitale.


Art. 25

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della commissione regionale indicata nell'art. 20 graveranno sul cap. n. 11421 dell'esercizio finanziario 1995 recante la denominazione "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi (spesa obbligatoria)" (11).



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 novembre 1993, n. 31.

(1a)
Titolo modificato dall'articolo 1 legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(1b) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(1c) Comma modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(1d) Rubrica sostituita dall'articolo 43, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16

(2a) Comma aggiunto dall'articolo 43, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Comma abrogato dall'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16

(3a) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(3b) Comma modificato dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(3c) Comma inserito dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4) Articolo sostituito dall'articolo 85, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4a) Articolo sostituito dall'articolo 58, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27

(4b) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4c) Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 31 della legge regionale 17 dicembre 2015, n. 17. Al riguardo vedi anche le disposizioni di cui all'articolo 85, commi 2 e 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4d) Lettera modificata dall'articolo 35, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4d.1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17


(4e) Termine modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4f) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4g) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4h) Comma aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4h.1) Comma modificato dall'articolo 85, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4h.2) Comma aggiunto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4h.3) Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(4h.4) Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(4i) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4l) Comma sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4l1) Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4l.2) Comma inserito dall'articolo 85, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16, poi abrogato dall'articolo 43, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4m) Articolo inserito dall'articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4n) Articolo sostitutito dall'articolo 1, comma 23 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(4o) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2007, n. 9 e poi modificato dall'articolo 85, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4p) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 luglio 2007, n. 9; vedi anche la disposizione transitoria prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera b) della medesima legge

(4q) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 6 luglio 2007, n. 9

(4r) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(4s) Comma inserito dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 6 luglio 2007, n. 9; vedi anche la disposizione transitoria prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della medesima legge

(5) Per opportuno ed utile coordinamento si riporta, di seguito,il testo dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 32:
1. Termine per la presentazione della domanda di iscrizione nel ruolo provinciale. 1. La domanda di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, deve essere prodotta nel termine indicato nel decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale stabilisce il calendario delle prove di esame.".

(5a) Comma sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(6) Comma sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 e successivamente dall'articolo 9, comma 42, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(7) Comma abrogato dall'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16

(8) Comma sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16

(9) Articolo sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera g) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 e poi successivamente sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(9a) Comma modificato dall'articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(9b) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(9c) Comma modificato dall'articolo 16, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(9d) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 3 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7

(10) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 32.

(11) Articolo così modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 32.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.