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Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 febbraio 1978, n. 4. (2) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, la presente legge è abrogata a decorrere dalla data di costituzione del comitato regionale dei lavori pubblici istituito dalla l.r. 5/2002 ad eccezione delle disposizioni richiamate nell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6 e successive modificazioni che continuano ad applicarsi alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituita con la medesima legge regionale n. 6/1993. Le disposizioni della presente legge che disciplinano la composizione, il funzionamento e le competenze della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, erano già state abrogate a decorrere dalla data di insediamento del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, ai sensi dell'articolo 78 della l.r. 38/1999.
Per completezza si riporta il testo degli articoli richiamati all'articolo 6 della l.r. 6/1993 che continuano ad applicarsi alla terza sezione agricoltura del Comitato tecnico consultivo regionale istituita dalla stessa l.r. 6/1993:
"Art. 6 Rappresentanti altri enti
Gli enti e le amministrazioni pubbliche sono informate della inclusione nell'ordine del giorno degli affari in cui siano direttamente interessati ed hanno facoltà di farsi rappresentare nella discussione, senza diritto di voto, con l'assistenza di un esperto di fiducia. Sono invitati, altresì, alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'amministrazione statale, di aziende autonome dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e enti pubblici interessati agli affari posti all'ordine del giorno. Possono essere invitati, infine, alle sedute, senza diritto di voto, tecnici e studiosi particolarmente esperti e funzionari regionali dei settori interessati.
Art. 7 (Trattamento economico)
Ai componenti le sezioni che non siano dipendenti regionale si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Il gettone di presenza è attribuito sia per le sedute plenarie sia per le riunioni istruttorie alle quali i componenti designati quali relatori debbono partecipare. Le riunioni possono svolgersi solo presso gli uffici regionali. Con il decreto di costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale di cui al terzo comma del precedente art. 1, sarà regolato il trattamento economico di missione spettante ai membri di cui al primo comma.
Art. 9 (Obbligo di astensione)
I membri delle sezioni hanno obbligo di astenersi dalle riunioni, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti i progetti od opere sui quali essi abbiano o abbiano avuto parte anche per interposta persona; ovvero degli affari concernenti enti diversi dalla Regione, amministrazioni o privati dai quali dipendono o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d'opera professionale, fatta esclusione per gli incarichi di collaudo; ovvero degli affari nei quali abbiano un proprio interesse anche per interposta persona. Negli affari di natura urbanistica si considera sussistere un interesse quando le scelte urbanistiche riguardino territori nei quali i membri della sezione posseggano immobili, salvo che questi non siano utilizzati ad uso proprio o dei propri parenti o affini e la loro destinazione non sia modificata dalle scelte stesse.
Titolo II FUNZIONAMENTO Art. 10 (Funzionamento delle sezioni)
Ciascuna sezione è convocata dal presidente con un preavviso di almeno otto giorni. All'avviso di convocazione va allegato l'ordine del giorno dell'adunanza stabilito dal presidente. Nei casi di urgenza il termine di cui al primo comma è ridotto a quattro giorni e l'avviso di convocazione è effettuato a mezzo telegramma. Il presidente nomina per ciascun affare una commissione relatrice di cui sono chiamati a far parte uno o più componenti della sezione fra quelli aventi voto deliberativo e il funzionario dell'Assessorato competente che ha effettuato l'istruttoria dell'affare stesso. Il funzionario dell'Assessorato regionale che ha effettuato l'istruttoria della pratica ha voto deliberativo in seno alla sezione, limitatamente all'affare medesimo (a). La nomina della commissione relatrice viene comunicata dal presidente della sezione nella prima seduta successiva alla nomina della medesima. In caso di assenza o di impedimento del presidente della sezione l'adunanza è presieduta dal presidente dell'altra sezione, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un funzionario competente con voto deliberativo della sezione, designato dal presidente della sezione medesima. Le adunanze delle sezioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Non è ammessa delega. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; tuttavia le deliberazioni sono valide anche quando abbiano conseguito la metà dei voti dei presenti, se vi abbia concorso il voto del presidente. I componenti aventi voto deliberativo, presenti alle adunanze, non possono astenersi dal voto nè esprimere voto di astensione (a). Le decisioni delle sezioni sono espresse mediante pareri formati dalla commissione relatrice e sottoscritti dal presidente e dal segretario. (a) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9.
Art. 11 (Segreteria)
I servizi di segreteria di ciascuna sezione sono esplicati da un ufficio cui è preposto un segretario che redige il verbale delle riunioni e cura anche la predisposizione degli atti relativi agli affari da sottoporre alla sezione ed assicura il collegamento con gli Assessorati e la Giunta regionale. Il segretario è designato dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti e scelto tra i funzionari regionali in servizio, per la prima sezione, presso l'Assessorato all'urbanistica e, per la seconda sezione, presso l'Assessorato ai lavori pubblici. Il segretario è nominato con il decreto di cui al terzo comma del precedente art. 1.
Art. 12 (Sedute congiunte delle sezioni)
Le due sezioni possono essere convocate in seduta congiunta quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente di ciascuna sezione relativamente agli affari di competenza della medesima ovvero quando ciò sia deliberato dalla sezione. Nei casi predetti la convocazione è effettuata, di intesa con il presidente dell'altra sezione, dal presidente della sezione richiedente ed è da questi presieduta. Funge da segretario il segretario della sezione richiedente.
Titolo IV NORME FINALI
Art. 16 (Obbligo di motivazione dei provvedimenti difformi dal parere del Comitato tecnico consultivo)
I provvedimenti dei competenti organi regionali relativi agli affari di cui ai precedenti articoli, qualora siano in difformità dei pareri espressi dal Comitato tecnico consultivo regionale, debbono essere adeguatamente motivati.
Art. 20 (Competenza generale del Comitato tecnico consultivo)
Il Comitato tecnico consultivo regionale è in ogni caso competente ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, del comitato regionale per l'edilizia scolastica e delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica, della sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità e, salvo quanto previsto al precedente art. 9, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, nonchè quelli di qualsiasi altro organo consultivo, individuale o collegiale, avente sede presso qualsiasi amministrazione generale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate alla Regione (b). Rimangono ferme le vigenti disposizioni di legge riguardanti l'attività consultiva in materia di edilizia residenziale pubblica. I pareri del Comitato consultivo regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati organi individuali o collegiali. 20-bis. Le disposizioni contenute nei precedenti artt. 17, 18, 19 e 20 trovano applicazione dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce il Comitato tecnico consultivo (c).
(b) Comma così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 3. (c) Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 3.
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