L.R. 16 Maggio 1996, n. 14 | |
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari" (1) (2) |
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[ Art. 1
Art. 2
1. (Omissis) Art. 3
1. (Omissis) Art. 4.
1. All'art. 4, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Criteri e modalità di gestione dei servizi". 2. (Omissis) 3. (Omissis) Art. 5
1. (Omissis) Art. 6
1. Al comma 2 dell'art. 6, sono soppresse le seguenti parole: "un diploma universitario o di". Art. 7
1. (Omissis) 2. (Omissis) 3. (Omissis) Art. 8
1. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 8 dopo le parole "la normativa vigente" sono inserite le seguenti: "Le strutture di cui alle lettere a), b), e c) devono essere prive di barriere architettoniche". 2. Al comma 4 dell'art. 8, dopo la parola: "articolo" sono aggiunte le seguenti: "29 e". Art. 9.
1. (Omissis) Art. 10
1. (Omissis) Art. 11
1. Al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole "a tal fine" è inserita la seguente: "anche". Art. 12
1. (Omissis) Art. 13
1. All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "sono dotati" sono aggiunte le seguenti: "o fruiscono di contributi per l'acquisto". 2. (Omissis) 3. (Omissis) Art. 14
1. (Omissis) Art. 15
1. (Omissis) 2. Al comma 2: - la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"; dopo le parole: "per una sola volta" sono aggiunte le seguenti: "La componente studentesca si rinnova in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione dell'università". Art. 16
1. ll comma 3 dell'articolo 18, dopo le parole "il voto del presidente" sono aggiunte le seguenti: "Le deliberazioni di cui all'articolo 19, comma 2 lettera a) sono approvate a maggioranza assoluta". Art. 17
1. (Omissis) Art. 18
1. Al comma 2 dell'articolo 20 dopo la parola: "consiglio di amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve avere luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento". Art. 19
1. All'articolo 21, comma 1, dopo la parola: "eletti" sono inserite le seguenti: "con voto limitato a uno". 2. (Omissis) Art. 20
1. Al comma 1 dell'articolo 22 la parola "di presenza" è sostituita dalla seguente: "di carica". 2. Al comma 2 dell'articolo 22 dopo la parola "cinquanta per cento dell'indennità" è aggiunta la seguente: "di carica". Art. 21
1. Al comma 2 dell'articolo 23 la parola "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale". 2. Alla lettera a) del comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "con voto consultivo,". 3. Al comma 6, dopo le parole: "della gestione" sono inserite le seguenti: "in relazione alle direttive ed agli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione". Art. 22
1. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole "la Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali". 2. (Omissis) 3. (Omissis) Art. 23
1. (Omissis) Art. 24
1. (Omissis) Art. 25
1. Al comma 1 dell'articolo 28, dopo le parole: "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", sentite le parti sociali rappresentative del mondo produttivo e la conferenza di coordinamento regionale,". Art. 26
1. All'articolo 29, comma 1, la parola "sentita" è sostituita dalle parole: "sentite le parti sociali rappresentative del mondo produttivo, la conferenza di coordinamento regionale e". 2. (Omissis) 3. (Omissis) Art. 27 1. (Omissis) 2. (Omissis) 3. Alla lettera a) del comma 3 dopo la parola: "previsione" sono aggiunte le seguenti: "con allegato il piano di attività annuale e i risultati finali del controllo di gestione;". Art. 28
1. Il comma 2 dell'articolo 31 è soppresso. Art. 29
1. Al comma 1 dell'articolo 32 dopo le parole "con le università" sono aggiunte le seguenti: "tramite le aziende UU.SS.LL. di competenza territoriale.". Art. 30
1. (Omissis) 1.A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura della tassa di abilitazione all’esercizio professionale è fissata in lire 220 mila Art. 32
1. (Omissis) Art. 33
1. Al comma 2, dopo le parole: "n. 390 del 1991" sono aggiunte le seguenti: "e dai finanziamenti propri della Regione". 2. Al comma 3, le parole: "(articolo 2, comma 2, lettera a)" sono sostituite con le seguenti: "(articolo 2, comma 1, lettera b)". 3. Al comma 5, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6". 4. (Omissis) Art. 34
1. Art. 35
1. (Omissis) Art. 36
1. (Omissis) Art. 37
1. La tabella "A" della legge regionale n. 51 del 1994 è sostituita dalla tabella "A" allegata alla presente legge. Art. 38
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. T A B E L L A A) Dotazione organica tipo LIVELLI TOTALE ADISU presso Università con numero iscritti: dirig VIII VII VI V IV III II I - inferiore a 50.000 1 2 1 3 3 3 - 2 - 15 - superiore a 50.000 5 15 5 70 55 70 - 10 - 230 ] Note: (1) Pubblicata sul Bur 30 maggio 1996, n. 15. (2) Legge abrogata dal numero 20) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |