Riorganizzazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale. (1) (4)

Numero della legge: 8
Data: 13 febbraio 1991
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1991

L.R. 13 Febbraio 1991, n. 8
Riorganizzazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale. (1) (4)


[ Art. 1
(Sistema informativo del servizio sanitario regionale)

1. Il sistema informativo del servizio sanitario della Regione Lazio è costituito dal complesso delle attività, svolte a tutti i livelli e le articolazioni del servizio stesso, di produzione, gestione, trasmissione, elaborazione e diffusione delle informazioni concernenti lo stato di salute della popolazione ed il funzionamento delle strutture preposte alla tutela della salute.

2. Per le attività di ricerca epidemiologica le strutture del servizio sanitario a livello regionale e locale utilizzano le informazioni gestite nel sistema informativo di cui al primo comma.


Art. 2
(Epidemiologia nel servizio sanitario regionale)

1. L'epidemiologia nel servizio sanitario della Regione Lazio è costituita dal complesso delle attività, svolte a tutti i livelli e le articolazioni del servizio stesso, di conoscenza, sulla base di metodi quantitativi:
a) dei gradi dello stato di salute, dal benessere alla malattia, della popolazione;
b) dei loro determinanti, comprendenti i fattori biologici, ambientali, sociali e gli interventi del sistema sanitario, di tipo informativo, educativo, preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

2. Funzioni dell'epidemiologia sono:
a) valutare, documentandole, le conoscenze disponibili;
b) descrivere nella popolazione la distribuzione dei gradi dello stato di salute e dei loro determinanti noti;
c) studiare le associazioni tra possibili determinanti e gradi dello stato di salute;
d) informare la collettività sulle evidenze prodotte;
e) formulare proposte per programmi di intervento sulla base delle evidenze epidemiologiche prodotte;
f) insegnare metodi e contenuti dell'epidemiologia entro i limiti delle competenze regionali nel rispetto delle competenze statali ai sensi del vigente ordinamento.


Art. 3
(Osservatorio epidemiologico regionale)

1. L'Osservatorio epidemiologico regionale è la struttura scientifico-sanitaria
della Regione Lazio che svolge le attività di epidemiologia, a livello regionale, e cura la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle analoghe attività ai livelli locali.

2. L'Osservatorio epidemiologico regionale svolge inoltre attività di progettazione, sperimentazione, gestione e valutazione a livello regionale del sistema informativo sanitario pertinente la ricerca epidemiologica e cura il coordinamento e la valutazione degli analoghi sistemi informativi a livello locale.

3. L'Osservatorio epidemiologico regionale coordina la relazione sullo stato di salute della popolazione a livello regionale.

4. (Omissis) (2).


Art. 4
(Organizzazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale)

1. L'organizzazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale deve essere finalizzata alla attuazione del piano pluriennale di lavoro di cui al successivo articolo 10 ed adeguata alle necessità di intervento e di indagine epidemiologica a livello regionale e locale.

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (2).

4. Con la deliberazione prevista dal primo comma del successivo articolo 10 sono, di volta in volta, determinate le unità operative epidemiologiche, in relazione ai singoli progetti da realizzare, indicando per ciascuna di esse le competenze e fissando la dotazione organica, costituita dal personale di cui al successivo articolo 6 e ripartita per qualifiche funzionali e profili professionali.


Art. 5
(Sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale)

1. La Giunta regionale individua e mette a disposizione dell'Osservatorio epidemiologico regionale idonea sede provvista di caratteristiche strumentali e strutturali in grado di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattica ed informazione nonché delle attività amministrative connesse.

2. L'Osservatorio regionale deve, in particolare, disporre di biblioteca, aule, sale comuni e locali per strutture informatiche.

3. Presso la sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale si riunisce il comitato scientifico di cui al successivo articolo 9.


Art. 6
(Personale dell'Osservatorio epidemiologico regionale)

1. Al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio epidemiologico regionale la Giunta regionale può avvalersi, oltre che di dipendenti inquadrati nei ruoli della Regione, di personale appositamente comandato ovvero acquisito con rapporto di lavoro a tempo determinato o con incarico di consulenza professionale, dotato di specifiche professionalità tecniche e scientifiche non disponibili nell'organico regionale e necessarie per il perseguimento degli obiettivi dei singoli progetti di ricerca e di intervento di cui al terzo e quarto comma del successivo articolo 10 o per far fronte alle emergenze epidemiologiche, di cui al quinto comma del medesimo articolo 10, nei limiti qualitativi e quantitativi fissati con la deliberazione di cui al primo comma dello stesso articolo.

2. Il comando, il rapporto di lavoro a tempo determinato o l'incarico di consulenza professionale per far fronte alle esigenze di cui al comma precedente sono disposti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale previsto dal terzo comma del successivo articolo 10, nel rispetto dell'articolo 37 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, e dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e durano fino alla realizzazione dei progetti contenuti nel programma stesso.

3. Per le finalità di ricerca dell'Osservatorio epidemiologico regionale sono altresì utilizzati i titolari di borse di studio di cui ai successivi articoli 18 e 19 nonché di altre borse di studio assimilabili, finanziate da istituzioni ed organizzazioni italiane o straniere e assegnate all'osservatorio stesso, compatibilmente con le modalità di fruizione previste.

4. La spesa relativa al trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con incarico di
consulenza e quelle previste dal precedente quinto comma per il personale volontario gravano sulle risorse finanziarie destinate ai progetti alla cui realizzazione il personale stesso è chiamato a collaborare.

5. Il personale sanitario di cui al presente articolo è autorizzato a svolgere le attività sanitarie connesse con le ricerche in epidemiologia clinica.


Art. 7
(Dirigente dell'Osservatorio epidemiologico regionale)

1. Il dirigente del settore "Osservatorio epidemiologico regionale" deve essere dotato dei seguenti requisiti professionali:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione in igiene e sanità pubblica;
c) qualificazione scientifica in ricerca epidemiologica.

2. Qualora non sia disponibile nella dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale un dipendente in possesso dei suddetti requisiti, l'incarico di dirigente del-l'Osservatorio epidemiologico regionale viene conferito ad un dipendente pubblico di qualifica funzionale uguale o corrispondente comandato dalle unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24 e dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero ad un esperto assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del settimo comma del-l'articolo 40 della citata legge regionale.

3. Il comando o l'assunzione con contratto a termine di cui al comma precedente sono disposti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma di lavoro annuale previsto dal terzo comma del successivo articolo 10 e durano fino alla scadenza del piano stesso.

4. Il dirigente del settore "Osservatorio epidemiologico regionale" svolge le funzioni previste dalla legge regionale per il dipendente di seconda qualifica funzionale dirigenziale. In particolare il dirigente:
a) coordina l'attività dei servizi sanitari di ricerca, curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l'adeguata utilizzazione del personale;
b) è responsabile dell'attuazione del piano di lavoro pluriennale e dei relativi programmi annuali di cui al successivo articolo 10, valuta ed identifica, d'intesa con i responsabili dei progetti di ricerca e di intervento, le metodologie scientifiche ed i risultati ottenuti e redige la relazione prevista dal quarto comma del successivo articolo 14;

c) fa parte del comitato scientifico di cui al successivo articolo 9.


Art. 8
(Dirigenti dell'ufficio segreteria organizzativa e delle unità operative epidemiologiche)

1. L'incarico di dirigente dell'ufficio "segreteria organizzativa" dell'Osservatorio epidemiologico regionale è conferito dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, a un dipendente della Regione appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale.

2. Il dirigente di cui al precedente comma collabora con il dirigente dell'Osservatorio epidemiologico regionale e con i dirigenti delle unità operative epidemiologiche ai fini dell'attuazione dei programmi annuali di lavoro, assicurando tutti i necessari adempimenti di carattere amministrativo e tecnico-stru-mentale. Detto dirigente svolge altresì le funzioni di segretario del comitato scientifico di cui al successivo articolo 9.

3. L'incarico di dirigente delle singole unità operative epidemiologiche determinate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al terzo comma del successivo articolo 10 è conferito con la stessa deliberazione, per il periodo di durata dei rispettivi progetti contenuti nel programma annuale, a dipendenti della Regione appartenenti alla prima qualifica funzionale dirigenziale, in possesso dei requisiti di professionalità specifica ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi previsti.

4. Qualora non siano disponibili nella dotazione organica della prima qualifica funzionale dirigenziale dipendenti dotati dei requisiti richiesti, l'incarico di cui al precedente terzo comma viene conferito a dipendenti pubblici di qualifica funzionale uguale o corrispondente, comandati dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, ovvero a esperti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del settimo comma dell'articolo 40 della stessa legge regionale.

5. I dirigenti delle unità operative epidemiologiche sono responsabili della realizzazione dei progetti, ciascuno per l'area di competenza, coordinano l'attività del personale operante nell'ambito della propria struttura ed adottano, ai sensi dell'articolo 14 i necessari atti di utilizzazione delle risorse assegnate con la deliberazione di conferimento dell'incarico, secondo le direttive della Giunta regionale e del dirigente dell'Osservatorio epidemiologico regionale.


Art. 9
(Comitato scientifico per la ricerca epidemiologica della Regione Lazio)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato scientifico per il coordinamento delle attività di ricerca epidemiologica del servizio sanitario della Regione Lazio.

2. Il comitato è composto:
a) dall'Assessore alla sanità, o da un suo delegato che lo presiede;
b) dal dirigente dell'Osservatorio epidemiologico regionale;
c) da quattordici esperti, designati dalla Giunta regionale, uno per ciascuna delle seguenti competenze e discipline:
epidemiologia generale;
metodologia statistica;
igiene e sanità;
igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri;
demografia;
igiene ambientale;
salute materno-infantile;
malattie infettive;
oncologia;
salute mentale;
medicina;
chirurgia;
igiene e medicina del lavoro;
economia sanitaria.

3. Un membro del comitato scientifico, eletto al suo interno, svolge le funzioni di vice presidente.

4. Il comitato scientifico provvede a:
a) formulare valutazioni alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione del piano pluriennale dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui al primo comma del successivo articolo 10;
b) esprimere pareri alla Giunta regionale, su richiesta dell'Assessore alla sanità, in merito alle attività ed agli interventi straordinari dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui al terzo e quarto comma del successivo articolo 10;
c) formulare valutazioni della Giunta regionale sulle relazioni di cui al quarto comma del successivo articolo 14;
d) collaborare con il comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria di cui alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, e con il comitato tecnico per lo studio e le analisi dei flussi finanziari di cui alla legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, ai fini della redazione dei piani sanitari regionali;
e) formulare indicazioni in ordine ai programmi prioritari della ricerca sanitaria finalizzata del servizio sanitario regionale, in materia di epidemiologia;
f) fornire, su richiesta dell'Osservatorio epidemiologico regionale, pareri sui risultati e sui metodi degli studi in corso.

5. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti italiani e stranieri di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente dell'ufficio "segreteria organizzativa" di cui al precedente articolo 4.

7. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni e alla scadenza può essere riconfermato.

8. Alla convocazione del comitato provvede il suo presidente, di norma ogni mese.

9. Ai componenti del comitato estranei all'Amministrazione regionale nonché agli esperti invitati ai sensi del quinto comma del presente articolo compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. In caso di assenza senza giustificati motivi per tre sedute consecutive il membro del comitato è dichiarato decaduto dall'incarico.


Art. 10
(Piani di lavoro dell'Osservatorio epidemiologico regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano di lavoro pluriennale, di norma triennale, dell'Osservatorio epidemiologico regionale, sentito il comitato scientifico di cui al precedente articolo 9, in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale.

2. Il piano di lavoro di cui al precedente comma deve contenere indicazioni in ordine allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale e alle priorità dei programmi di ricerca epidemiologica nonché in ordine ai modelli organizzativi da adottare e alle risorse da impiegare, in base anche alle previsioni del bilancio pluriennale regionale.

3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, approva il programma annuale di attuazione del piano pluriennale, articolato in progetti, per ciascuno dei quali sono determinati:
a) gli obiettivi del progetto;
b) le risorse finanziarie e le relative destinazioni, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 13;
c) l'unità operativa epidemiologica cui è affidata la realizzazione del progetto, il personale da utilizzare e i relativi livelli di responsabilità nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 4, 6 e 7;
d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale e le modalità di organizzazione delle attività didattiche di cui al successivo articolo 17;
e) il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio e di ricerca di cui al successivo articolo 18;
f) la durata del progetto;
g) i criteri e le modalità di valutazione dei risultati.

4. Le attività di ricerca e gli interventi non previsti dal programma annuale sono inseriti in specifici progetti da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, nell'ambito delle indicazioni del piano pluriennale.

5. In relazione al verificarsi di emergenze epidemiologiche connesse con condizioni di maggior rischio per eventi epidemici nella popolazione, ivi comprese le condizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, nonché di eventi epidemici, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di organizzazione e gestione di sistemi straordinari di sorveglianza epidemiologica. Con lo stesso decreto può essere disposta la utilizzazione temporanea presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di personale delle unità sanitarie locali.


Art. 11
(Programmi di ricerca collaborativi)

1. L'Osservatorio epidemiologico promuove ed attua programmi di ricerca collaborativi con istituzioni di ricerca epidemiologica, italiane e straniere, prevedendo scambi di metodologie, di risultati e di ricercatori.

2. A tal fine i programmi di cui al terzo comma del precedente articolo 10 prevedono modalità e finanziamenti per scambi culturali con altre istituzioni, italiane e straniere, anche attraverso l'apporto collaborativo presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di ricercatori appartenenti alle istituzioni stesse.

3. L'Osservatorio epidemiologico regionale collabora, altresì, in collegamento con la competente struttura regionale, ai programmi di aiuto e cooperazione con paesi in via di sviluppo.


Art. 12
(Ricerche per conto di terzi. Contributi)

1. L'Osservatorio epidemiologico regionale può svolgere attività di ricerca rientrante nelle proprie competenze su richiesta di enti ed organismi pubblici e privati, sempre che vengano dagli stessi assicurati i necessari mezzi finanziari.

2. Le ricerche di cui al precedente comma costituiscono oggetto di particolari progetti da approvarsi a norma del precedente articolo 10.

3. Le modalità di esecuzione delle ricerche indicate nel presente articolo sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

4. La Regione, per il potenziamento delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale, utilizza anche eventuali contributi di enti ed organismi pubblici e privati e di singoli cittadini destinati alla ricerca epidemiologica.


Art. 13
(Specificazione delle spese per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale)

1. Le risorse finanziarie previste per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale sono suddivise, in relazione alla destinazione, nelle seguenti specifiche voci di spesa:
a) libri e riviste, materiale di documentazione;
b) supporti informatici;
c) programmi di elaborazione dati;
d) servizi di registrazione dati;
e) prestazioni di rilevazione dati;
f) attrezzature tecniche e sanitarie;
g) beni strumentali;
h) personale comandato, personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con incarico di consulenza professionale, assicurazione e rimborso spese al personale volontario, borse di studio e di ricerca;
i) attività didattiche di aggiornamento di formazione professionale;
l) utilizzazione di strutture di ricerca esterne;
m) gettoni di presenza e rimborsi delle spese al comitato scientifico per la ricerca epidemiologica.

2. La gestione delle predette risorse è effettuata con le procedure indicate nel successivo articolo 14.


Art. 14
(Procedure per la gestione delle risorse finanziarie dei progetti)

1. Nell'ambito dell'impegno presunto deliberato in sede di determinazione, a norma del precedente articolo 10, terzo comma, delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di ciascun progetto, l'Assessore alla sanità provvede ad assumere gli impegni di spesa sugli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio di cui al successivo articolo 23, secondo quanto disposto dall'articolo 27, settimo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

2. I responsabili della realizzazione dei singoli progetti sono autorizzati, in deroga alla normativa vigente, a disporre direttamente le spese necessarie, fino all'ammontare delle specifiche voci di spesa indicate per il rispettivo progetto nella deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 10 e nei limiti dell'impegno assunto a norma del precedente comma.

3. Ai responsabili della realizzazione dei progetti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 45 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

4. Entro sessanta giorni dalla data di completamento di ciascun progetto, il dirigente dell'Osservatorio epidemiologico regionale sottopone al comitato scientifico di cui al precedente articolo 9 apposita relazione, nella quale sono specificate, tra l'altro, le attività svolte e le spese sostenute, ai fini della valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi predeterminati dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma annuale previsto dal terzo comma del precedente articolo 10, approva le relazioni riferite ai progetti contenuti nel programma dell'anno precedente, sulla base delle valutazioni formulate dal comitato scientifico.

6. La Giunta regionale può autorizzare aperture di credito sui capitoli di spesa indicati nel successivo articolo 23 a favore di funzionari in servizio presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. In deroga a quanto stabilito dal quarto comma del citato articolo 30, il limite delle aperture di credito è elevato a lire 100 milioni.


Art. 15
(Gruppi di lavoro)

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca e di intervento approvati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 10, l'Osservatorio epidemiologico regionale può organizzare gruppi di lavoro composti da operatori delle unità sanitarie locali della Regione Lazio, di istituti universitari e di ricerca e di altri enti ed istituti pubblici operanti sul territorio regionale, previa intesa con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Le unità sanitarie locali e le istituzioni convenzionate con il servizio sanitario nazionale della Regione Lazio assicurano la collaborazione degli operatori componenti i gruppi di lavoro di cui al precedente comma.


Art. 16
(Servizio di epidemiologia)

1. In attesa dell'istituzione, con apposita legge regionale, di un servizio multizonale di epidemiologia ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Osservatorio epidemiologico regionale, per le funzioni sanitarie e di ricerca scientifica che non possono essere svolte direttamente attraverso le proprie strutture, si avvale del servizio di epidemiologia istituito presso l'unità sanitaria locale RM/12, con deliberazione del Consiglio regionale n. 699 del 27 settembre 1988.

2. Le spese relative al personale del servizio di epidemiologia utilizzate dall'Osservatorio epidemiologico regionale ai sensi del precedente comma rimangono a carico dell'unità sanitaria locale competente.


Art. 17
(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire all'Osservatorio epidemiologico regionale conoscenze scientifiche costantemente aggiornate, di incentivare lo sviluppo di programmi di ricerca di livello avanzato e di promuovere scambi scientifici continui con istituzioni di ricerca epidemiologiche italiane e straniere, i programmi annuali di cui al precedente articolo 10 prevedono le modalità per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale del personale operante presso l'osservatorio stesso, principalmente attraverso la partecipazione a corsi di studio presso tali istituzioni.

2. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio epidemiologico regionale, attua, nell'ambito dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, specifici corsi per il personale del servizio sanitario regionale, degli enti locali e di enti pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali, finalizzati alla organizzazione, gestione e valutazione dei sistemi informativi delle attività di epidemiologia locale.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei programmi annuali, adottate in attuazione della deliberazione consiliare di cui al primo comma del precedente articolo 10, disciplinano le modalità di organizzazione delle attività didattiche dell'Osservatorio epidemiologico regionale presso scuole di specializzazione nell'ambito delle competenze della Regione.


Art. 18
(Borse di studio e borse di ricerca)

1. Sono istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale per lo svolgimento dei programmi di ricerca:
a) borse di studio "epidemiologo junior";
b) borse di ricerca "epidemiologo senior".

2. Le borse di studio e le borse di ricerca possono essere assegnate a laureati, rispettivamente da non oltre e da oltre tre anni al momento del conferimento iniziale dell'incarico, nelle facoltà di: medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, scienze statistiche e demografiche, matematica, scienze dell'informazione, fisica, psicologia ed equiparabili.

3. Le borse di studio e le borse di ricerca possono essere assegnate anche a cittadini stranieri.

4. Il numero delle borse di studio e delle borse di ricerca, le procedure e i requisiti di assegnazione, sono stabiliti dal Consiglio regionale nell'ambito della deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 10, in base alle necessità di studio e di elaborazione scientifica legate all'attuazione dei programmi di lavoro dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

5. Le borse di studio hanno, di norma, durata annuale e le borse di ricerca durata triennale e sono entrambe rinnovabili.

6. Le borse di studio e le borse di ricerca sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente o convenzionato con
strutture sanitarie pubbliche e private.

7. I titolari delle borse di studio e delle borse di ricerca svolgono attività nell'ambito dell'Osservatorio epidemiologico regionale per la realizzazione dei singoli progetti secondo le direttive e sotto il controllo del dirigente dell'osservatorio stesso.

8. Ai titolari delle borse di studio compete il trattamento economico pari a quello di medico collaboratore o ricercatore collaboratore. Ai titolari delle borse di ricerca compete il trattamento economico pari a quello di medico coadiutore e ricercatore coadiutore.

9. Ai titolari delle borse di studio e di ricerca può essere corrisposto il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per il personale della Regione.

10. La spesa relativa al trattamento economico dei titolari delle borse di studio e di ricerca grava sulle risorse finanziarie destinate ai progetti alla cui realizzazione essi collaborano.


Art. 19
(Istituzione delle prime borse di studio e di ricerca)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale venti borse di studio e dieci borse di ricerca.

2. Le borse di ricerca saranno assegnate, mediante prova di selezione scritta riservata ai titolari di borse di studio e di ricerca assegnate dalla Giunta regionale con le deliberazioni di approvazione dei programmi annuali dell'Osservatorio epidemiologico regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9. La prova di selezione scritta dovrà attenere temi di metodologia della ricerca epidemiologica e metodi statistici applicati all'epidemiologia e verrà valutata da apposita commissione, composta da esperti in epidemiologia in servizio presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le borse di studio e di ricerca saranno assegnate in parte ai titolari di borse di studio e di ricerca assegnate dalla Giunta regionale con le deliberazioni di approvazione dei programmi annuali dell'Osservatorio epidemiologico ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9, che, in base alla selezione di cui al precedente comma non otterranno l'assegnazione di un contratto di ricerca. Le rimanenti borse di studio saranno assegnate mediante avviso pubblico, secondo le modalità di selezione approvate con deliberazione della Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'approvazione del primo programma annuale di cui al precedente articolo 10 sono prorogate, con oneri economici a carico del finanziamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale, a norma del successivo articolo 23 le borse di studio e di ricerca assegnate dalla Giunta regionale con le deliberazioni di approvazione dei programmi annuali dell'osservatorio epidemiologico ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9.


Art. 20
(Attività di epidemiologia a livello locale)

1. L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale propone al comitato di gestione il programma annuale delle attività di epidemiologia della stessa unità sanitaria locale, in conformità alle indicazioni definite dalla Giunta regionale nelle deliberazioni previste nel precedente articolo 10. Tale programma identifica le priorità e gli argomenti di ricerca epidemiologica dell'unità sanitaria locale.

2. Ai fini del coordinamento del programma di lavoro di cui al precedente comma e della conduzione dei programmi di ricerca epidemiologica integrati a livello di unità sanitaria locale, è istituita, alle dipendente dell'ufficio di direzione, una unità operativa di epidemiologia, costituita dal personale identificato dal programma stesso in base a specifici progetti di ricerca. Il personale può provenire dai servizi sanitari, tecnici ed amministrativi della unità sanitaria locale, di cui all'articolo 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, ed opera, di norma, per l'intero orario di lavoro, presso l'unità operativa di epidemiologia per la durata dei progetti di ricerca.

3. Le funzioni di coordinamento della unità operativa di epidemiologia di cui al precedente secondo comma sono svolte da un operatore appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

4. L'unità operativa di epidemiologia provvede alla redazione della relazione annuale sullo stato di salute dell'unità sanitaria locale.

5. L'attività delle unità operative di epidemiologia è coordinata dall'Osservatorio epidemiologico regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del-l'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, vengono
definite le modalità di svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica delle unità operative.

7. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli ospedali classificati per l'organizzazione di unità operative di epidemiologia e la disciplina della relativa attività.


Art. 21
(Consulta delle unità operative di epidemiologia)

1. E' istituita la consulta delle unità operative di epidemiologia, costituita dai responsabili delle unità operative di cui al precedente articolo 20. La consulta è presieduta dal direttore del servizio di epidemiologia di cui al precedente articolo 16.

2. La consulta di cui al primo comma propone alla Giunta regionale programmi di ricerca epidemiologica, di aggiornamento e formazione in epidemiologia a livello regionale e locale ed esprime pareri sulla organizzazione delle attività di epidemiologia a livello locale. La consulta provvede altresì alla redazione di una relazione annuale sullo stato della ricerca epidemiologica del servizio sanitario regionale.


Art. 22
(Direttive di igiene e sanità pubblica)

1. L'Osservatorio epidemiologico regionale, ai fini di garantire omogeneità organizzativa e di gestione delle unità operative di epidemiologia di cui al precedente articolo 20, ed in relazione a evidenze epidemiologiche, predispone direttive di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera b), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, in conformità al piano pluriennale ed ai relativi programmi annuali previsti nel precedente articolo 10 e svolge attività di coordinamento e di vigilanza per la loro attuazione.

2. Le direttive di cui al precedente comma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, e sono vincolanti per gli enti locali, le unita sanitarie locali e gli enti pubblici e privati convenzionati con il servizio sanitario della Regione Lazio, nell'espletamento delle funzioni di epidemiologia.

3. Qualora gli enti indicati al secondo comma non provvedano all'attuazione delle direttive, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia sanitaria.


Art. 23
(Iscrizione nel bilancio regionale dei fondi destinati alla ricerca epidemiologica)

1. Nello stato di previsione della entrata del bilancio regionale sono istituiti appositi capitoli per l'iscrizione delle assegnazioni e dei contributi finanziari per le attività di ricerca epidemiologica dell'Osservatorio epidemiologico regionale, provenienti da enti ed organismi pubblici e privati e singoli cittadini, con la seguente denominazione:
a) "Assegnazione da parte di enti e di organismi pubblici e privati per la attuazione di specifiche ricerche epidemiologiche a richiesta degli stessi (articolo 12, primo comma)";
b) "Contributi da parte di enti e di organismi pubblici e privati nonché di singoli cittadini per lo svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica di competenza dell'osservatorio epidemiologico regionale (articolo 12, quarto comma)".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono istituiti appositi capitoli per l'iscrizione delle somme destinate al finanziamento delle attività di ricerca epidemiologica dell'Osservatorio epidemiologico regionale con la seguente denominazione:
a) "Spese correnti per l'attuazione di specifiche ricerche epidemiologiche richiesta da enti ed organismi pubblici e privati";
b) "Spese in conto capitale per l'attuazione di specifiche ricerche epidemiologiche richieste da enti ed organismi pubblici e privati";
c) "Spese correnti per lo svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica di competenza dell'Osservatorio epidemiologico regionale";
d) "Spese in conto capitale per lo svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica di competenza dell'Osservatorio epidemiologico regionale".

3. Nei capitoli di spesa previsti dal precedente secondo comma, lettere a) e b), confluiscono le somme introitate dalla Regione nel capitolo di cui al precedente primo comma, lettera a); nei capitoli di spesa previsti dal precedente secondo comma, lettere c) e d), confluiscono le somme introitate dalla Regione nel capitolo di cui al precedente primo comma, lettera b), nonché le risorse regionali finalizzate all'attività di competenza dell'osservatorio.

4. La Regione, con legge di approvazione del bilancio, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, determina gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di entrata e di spesa indicati nel presente articolo.


Art. 24
(Programmazione dei servizi specialistici di epidemiologia)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sottopone al Consiglio regionale il piano dei servizi specialistici di epidemiologia delle unità sanitarie locali della Regione Lazio, anche a stralcio del piano sanitario regionale, nel rispetto degli articoli 11 e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Tale piano deve prevedere:
a) norme per la organizzazione e le piante organiche dei servizi;
b) individuazione della localizzazione territoriale di sei servizi specialistici di epidemiologia, di cui due collocati nell'ambito delle unità sanitarie locali della provincia di Roma;
c) i servizi specialistici di epidemiologia opereranno con il coordinamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale, in attuazione dei piani di cui al precedente articolo 10.


Art. 25
(Integrazioni alla "tabella B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: "Strutture ed organizzazione regionale")

1. Per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge la "tabella B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è integrata inserendo, dopo il "62° Settore: Servizio ispettivo sanitario e finanziario", quanto segue:
"62°-bis Settore: Osservatorio epidemiologico regionale.
Provvede a:
a) svolgere attività di ricerca epidemiologica a livello regionale e curare la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento delle analoghe attività svolte a livello locale;
b) svolgere attività di progettazione, sperimentazione, gestione e valutazione a livello regionale del sistema informativo sanitario pertinente la ricerca epidemiologica, e curare il coordinamento e la valutazione degli analoghi sistemi informativi a livello locale;
c) coordinare la relazione sullo stato di salute della popolazione a livello regionale;
d) adempiere i compiti di natura amministrativa e tecnico-strumentali connessi con le attività di cui alle precedenti lettere.
Uffici: 1) Segreteria organizzativa.
Unità operative epidemiologiche: da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito del programma annuale di attuazione del piano di lavoro pluriennale dell'Osservatorio epidemiologico regionale"
(3)


Art. 26
(Abrogazione di articoli della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9)

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 12 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9.


Art. 27
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ]




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 26 febbraio 1991, n. 6

(2) Comma abrogato dall'art.icolo 27, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25.

(3) Si rammenta che la legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25.

(4) Legge abrogata dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16, con effetto dalla nomina del direttore generale previsto dall'articolo 10 della stessa legge regionale 16/1999

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.