L.R. 9 Gennaio 1996, n. 3 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, recante disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali (1).
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Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 (Omissis) (3). Art. 3 (Omissis) (4). Art. 4 (Omissis) (5). Art. 5 (Omissis) (6). Note: (1) Pubblicata sul Bur 20 gennaio 1996, n. 2. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1^ giugno 1996, n. 21 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. (3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. (4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. (5) Sostituisce il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. (6) Sostituisce l'art. 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |