Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, recante disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali (1).

Numero della legge: 3
Data: 9 gennaio 1996
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1996

L.R. 9 Gennaio 1996, n. 3
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, recante disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali (1).


Art. 1

(Omissis) (2).

Art. 2

(Omissis) (3).


Art. 3

(Omissis) (4).

Art. 4

(Omissis) (5).

Art. 5

(Omissis) (6).




Note:

(1) Pubblicata sul Bur 20 gennaio 1996, n. 2.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1^ giugno 1996, n. 21 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.

(5) Sostituisce il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.

(6) Sostituisce l'art. 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.