Riordino dei servizi dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) (1) (2)

Numero della legge: 2
Data: 12 gennaio 1991
Numero BUR: 4
Data BUR: 09/02/1991

L.R. 12 Gennaio 1991, n. 2
Riordino dei servizi dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) (1) (2)


[ Titolo I
ASSETTO ORGANIZZATIVO



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione provvede, in via provvisoria, al riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali, centrali e periferiche, competenti in materia di agricoltura, cui dovrà provvedersi per garantire organicità ed efficienza all'azione della amministrazione regionale.

2. Con il riordino dei servizi dell'E.R.S.A.L. di cui al precedente comma la Regione intende avviare il processo di adeguamento delle attività dell'ente affinché l'ente stesso, strumento operativo dell'Amministrazione regionale, possa, secondo gli indirizzi della programmazione regionale riferiti al settore agricolo, contribuire efficacemente alla promozione ed allo sviluppo dell'economia del Lazio.



Art. 2
(Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione)

1. L'assetto organizzativo provvisorio dell'E.R.S.A.L. è basato su:
a) la flessibilità organizzativa delle strutture e la mobilità del personale in modo da corrispondere ai compiti istituzionali attribuiti in armonia con i principi di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10;
b) lo sviluppo della professionalità dei dipendenti;
c) la responsabilità individuale dei dipendenti per i compiti singolarmente attribuiti e per quelli assegnati nella qualità di componenti di strutture a carattere collegiale, impiegate in compiti operativi specificatamente finalizzati.



Art. 3
(Organismi dell'ente)

1. L'organizzazione del-l'E.R.S.A.L. si articola in servizi centrali e periferici.

2. I servizi centrali constano di settori, che vengono istituiti con la presente legge, articolati in uffici e sezioni.

3. I servizi periferici sono:
a) centri operativi di sviluppo;
b) centri di dimostrazione agraria;
c) strutture tecnico-operative a carattere temporaneo.



Titolo II
STRUTTURE CENTRALI E LORO ARTICOLAZIONI


Art. 4
(Strutture centrali)

1. Le strutture centrali dell'ente sono costituite da:
a) settori per lo sviluppo agricolo:
1) fondiario;
2) innovazione tecnologica ed assistenza tecnica;
3) cooperazione ed associazionismo;

b) settori di supporto tecnico:
1) programmi e sviluppo;
2) progetti e lavori;

c) settori di supporto amministrativo:
1) segreteria centrale ed organi deliberanti;
2) organizzazione e personale;
3) amministrazione e patrimonio;
4) ragioneria;

d) strutture specializzate:
1) avvocatura;
2) relazioni pubbliche, stampa e documentazione;
3) ispettorato amministrativo.



Capo I
Settori per lo sviluppo agricolo




Art. 5
(Settore fondiario)

1. Il settore fondiario cura le attività dell'ente dirette alla realizzazione di un migliore assetto del regime della terra a destinazione agricola di proprietà privata e pubblica, sulla base della normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria.

2. In particolare, cura la effettuazione di studi, rilevazioni e progetti, attenendo ai relativi problemi di ordine giuridico ed economico-agrario, per:
a) il riordino fondiario, l'acquisizione e la cessione di terra, ovvero assistere gli aventi titolo che vi provvedono direttamente anche con riferimento ai compiti affidati all'ente dalla legge regionale 17 luglio 1989, n. 44 in materia di sviluppo della proprietà coltivatrice;
b) assistere, in collaborazione con gli altri settori di sviluppo agricolo e con quelli di supporto tecnico, gli enti pubblici e collettivi detentori di terra che vogliano realizzare le strutture fondiarie ed agrarie.

3. Attende, inoltre, alle attività ad esaurimento dei rapporti di riforma fondiaria e cura le attività connesse alla gestione dei beni ex O.N.C. affidati all'ente dalla Regione.



Art. 6
(Settore innovazione tecnologica ed assistenza tecnica)

1. Il settore innovazione tecnologica ed assistenza tecnica svolge attività diretta al miglioramento delle strutture agrarie e produttive di aziende singole ed associate, private e pubbliche.

2. In relazione a tali finalità svolge azioni di orientamento produttivo e gestionale secondo le peculiari vocazioni delle aree regionali nel quadro degli indirizzi e delle scelte della programmazione regionale.

3. Il settore cura in particolare:
a) iniziative ed azioni per la formazione professionale dei lavoratori del settore agricolo, in attuazione della legge regionale 24 giugno 1980, n. 86 e per la qualificazione dei quadri tecnici, come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56;
b) studi, rilevazioni e progetti, anche in connessione con il settore fondiario, per la valorizzazione tecnico-economica di terreni agrari di proprietà privata e pubblica;
c) attività di consulenza e di assistenza nella elaborazione e nella realizzazione di piani di miglioramento agricolo e zootecnico aziendali, interaziendali e comprensoriali;
d) attività riferite alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, concernente la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo, dirette a:
1) acquisire ed utilizzare gli studi e le indagini sistematiche e continuative sui mercati interessanti la produzione agro-alimentare;
2) effettuare servizi di contabilità agraria attraverso la gestione della relativa rete regionale istituita con l'articolo 13 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56;
3) effettuare servizi di dimostrazione agraria e di divulgazione, attraverso i centri dimostrativi gestiti direttamente dall'ente, nel quadro del coordinamento regionale ed in collaborazione con soggetti istituzionali della ricerca e della sperimentazione;
e) attività connesse con l'agricoltura biologica per l'attuazione dei compiti assegnati all'E.R.S.A.L. dalla legge regionale 27 luglio 1989, n. 51;
f) attività di supporto alle associazioni di produttori.



Art. 7
(Settore cooperazione ed associazionismo)

1. Il settore cooperazione ed associazionismo cura gli adempimenti diretti allo sviluppo delle forme associative in agricoltura, attenendo alla promozione, ove necessario, di nuove cooperative ad ogni livello e/o società di intervento agricolo, alla razionalizzazione, anche mediante aggregazioni di quelle esistenti, secondo gli indirizzi regionali.

2. In particolare, il settore svolge le attività dirette a fornire alle cooperative ed alle associazioni dei produttori servizi di assistenza amministrativo-contabile e gestionale nonché servizi di assistenza economica e finanziaria, curando i relativi rapporti con gli istituto di credito.



Capo II
Settori di supporto tecnico


Art. 8
(Settore programmi e sviluppo)

1. Il settore programmi e sviluppo elabora in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, ipotesi di programmi e di bilanci pluriennali ed annuali e fornisce supporto tecnico alle attività per la valorizzazione agraria dei terreni, per le azioni fondiarie, per l'assistenza agronomica e zootecnica, per la cooperazione e l'associazionismo.

2. Il settore, inoltre, nell'ambito degli indirizzi regionali:
a) si coordina con le strutture regionali, centrali e periferiche, che all'uopo si avvalgono degli informatori socio-economici inseriti nelle strutture stesse, per effettuare studi e rilevazioni ed elaborare progetti di contenuto socio-economico;
b) cura, in raccordo con le strutture regionali, centrali e periferiche che per tale finalità possono avvalersi dei divulgatori agricoli loro assegnati, la diffusione di informazioni sulla programmazione agricola e sul sistema normativo finanziario comunitario, nazionale e regionale.



Art. 9
(Settore progetti e lavori)

1. Il settore progetti e lavori fornisce supporto tecnico per la elaborazione progettuale e per la conduzione dei lavori.

2. In particolare, il settore:
a) cura e gestisce, a supporto dei relativi programmi, la "carta" degli insediamenti agro-industriali nella Regione, fornisce gli eventuali "input" progettuali e ne realizza i relativi elaborati;
b) dirige, coordina e controlla le elaborazioni progettuali;
c) cura direttamente, o soprintende all'esecuzione dei progetti elaborati delle strutture competenti assicurando la condotta unitaria delle diverse fasi di lavori e la conformità dei comportamenti alla vigente legislazione sui lavori pubblici e sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori.




Capo III
Settori di supporto amministrativo


Art. 10
(Settore segreteria centrale ed organi deliberanti)

1. Il settore segreteria centrale ed organi deliberanti fornisce supporto alle funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività delle strutture centrali.

2. In particolare il settore:
a) svolge attività di supporto per il funzionamento degli organi individuali e collegiali dell'ente;
b) cura il coordinamento delle attività degli uffici centrali e periferici non espressamente disciplinati dalla presente legge nonché, provvisoriamente, eventuali nuovi compiti assegnati all'ente, in attesa che, con provvedimenti dell'amministrazione, siano devoluti alla competenza specifica di altro settore;
c) gestisce i servizi di informatica dell'ente.



Art. 11
(Settore organizzazione e personale)

1. Il settore organizzazione e personale cura gli adempimenti connessi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

2. Inoltre il settore:
a) cura i servizi generali per il funzionamento del-l'ente, sovraintende alla organizzazione degli uffici garantendone il costante adeguamento alle esigenze di lavoro;
b) amministra i rapporti per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
c) assume, come compito permanente, le attività per la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale dell'ente ad ogni livello di professionalità;
d) promuove periodiche conferenze di organizzazione, come momento di partecipazione attiva e responsabile del personale dell'ente all'organizzazione del lavoro ed alle opzioni di impiego compatibili con le esigenze dell'amministrazione;
e) assicura il pieno e corretto esercizio delle attività delle organizzazioni sindacali secondo le previsioni di legge.



Art. 12
(Settore amministrazione e patrimonio)

1. Il settore amministrazione e patrimonio ha competenze riguardo a:
a) il controllo e la liquidazione delle spese;
b) la formazione e la stipula degli atti, dei contratti e delle convenzioni, eccetto quelli attribuiti alla competenza del settore progetti e lavori;
c) la gestione dei beni costituenti il patrimonio dell'ente, comprese le opere e gli impianti di natura agro-indu-striale in gestione ad enti cooperativi e la disciplina del sistema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
d) i rapporti con gli istituti finanziari e di credito nonché con gli enti assicurativi;
e) le funzioni di provveditorato per le strutture centrali e periferiche;
f) la direzione, fino ad esaurimento dell'incarico, delle azioni dell'ente in ausilio delle operazioni di liquidazione dell'integrazione del prezzo di mercato dei prodotti agricoli;
g) l'erogazione degli stipendi al personale e di pagamenti effettuabili con il fondo cassa, gli incassi per rimborsi, cauzioni ed altro e la custodia dei titoli di credito non depositati in banca;
h) la gestione degli adempimenti di natura fiscale e tributaria dell'ente.



Art. 13
(Settore ragioneria)

1. Il settore ragioneria esercita il controllo contabile e di legittimità degli atti comportanti spesa.

2. Il settore inoltre:
a) provvede all'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso ed alla loro contabilizzazione;
b) tratta le materie connesse con la politica di bilancio in collegamento col settore programmi e sviluppo;
c) cura la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, le rilevazioni patrimoniali e la stesura dei rendiconti delle gestioni speciali;
d) cura i servizi di tesoreria ed i rapporti con il sistema bancario.



Capo IV
Strutture specializzate



Art. 14
(Uffici autonomi)

1. Della organizzazione centrale dell'ente fanno parte altresì, uffici autonomi, quali strutture specializzate con dipendenza funzionale dal direttore generale dell'ente, dirette da funzionari appartenenti alla 2^ qualifica dirigenziale.



Art. 15
(Avvocatura)

1. L'avvocatura attende alle attività di carattere legale dell'ente.

2. In particolare:
a) fornisce pareri sui problemi di carattere tecnico-legale attinenti le attività istituzionali dell'ente e le questioni giuridiche di carattere generale;
b) esercita il patrocinio dell'ente in giudizio direttamente ovvero con l'apporto di professionisti esterni quando ricorrano esigenze di carattere organizzativo e/o le vertenze richiedano l'impiego di specifiche professionalità;
c) svolge attività stragiudiziale su questioni legali.



Art. 16
(Relazioni pubbliche, stampa e documentazione)

1. La struttura relazioni pubbliche, stampa e documentazione cura le relazioni pubbliche svolgendo attività di informazione sul-l'attività dell'ente, in collegamento con le strutture competenti, per accrescere e facilitare il rapporto di conoscenza, comprensione e divulgazione con i soggetti in favore dei quali l'ente presta servizi istituzionali.

2. In particolare:
a) concorre all'informazione ed all'aggiornamento tecnico del personale dell'ente e dei soggetti assistiti, attraverso servizi di biblioteca, fototeca e mezzi audiovisivi;
b) promuove attività editoriale e svolge ogni altra iniziativa idonee a rappresentare l'immagine dell'ente e ad accrescere la produttività dei suoi servizi.



Art. 17
(Ispettorato amministrativo)

1. L'ispettorato amministrativo svolge attività ispettive e di verifica della gestione amministrativa e contabile; accerta eventuali responsabilità e propone i relativi provvedimenti.



Capo V
Uffici dei servizi centrali



Art. 18
(Istituzione degli uffici dei servizi centrali)

1. I settori che costituiscono i servizi centrali dell'ente sono articolati, al loro interno, in uffici.

2. Il numero degli uffici di cui al precedente comma è determinato, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente.

3. Gli uffici stessi sono istituiti per gruppi omogenei di attribuzione tenendo conto delle competenze dei settori nei quali sono inseriti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L. da sottoporre al controllo di merito di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.

4. Al consiglio di amministrazione dell'ente, è demandata l'eventuale soppressione o la diversa aggregazione, integrazione degli uffici di cui al precedente terzo comma.

5. Con provvedimento del consiglio di amministrazione del-l'ente, su proposta del comitato esecutivo, è disposta l'eventuale diversa aggregazione di uffici già costituiti nell'ambito dei settori.



Titolo III
SERVIZI PERIFERICI



Art. 19

1. L'organizzazione periferica dell'ente si articola in:
a) centri operativi di sviluppo ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10;
b) centro di dimostrazione agraria, quali strutture specializzate e finalizzate alle attività di innovazione tecnologica ed assistenza tecnica, per i compiti di cui alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56;
c) strutture tecnico-operative a carattere temporaneo, funzionalmente ed organizzativamente assimilabili ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.



Art. 20
(Centri operativi di sviluppo)

1. I centri operativi di sviluppo costituiscono la struttura, in forma di ufficio, attraverso la quale vengono attuate su singoli territori o zone o settore produttivi le azioni affidate alle competenze dei settori della sede centrale.

2. A tal fine, per correlare la capacità operativa dell'ente sul territorio alle fasi attuative dei programmi quinquennali ed annuali di attività adottati dall'amministrazione dell'ente ed approvati dalla Regione, i centri operativi di sviluppo riferiti a territori omogenei ed a settori produttivi sono caratterizzati dalla flessibilità organizzativa e dalla mobilità del personale agli stessi preposto.

3. Pertanto la dotazione organica e le occorrenti professionalità potranno essere adeguate, ridotte o integrate nel contesto dei programmi quinquennali ed eventualmente corrette nei programmi di attività annuale.

4. I centri di sviluppo dell'E.R.S.A.L. esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione, le funzioni e le connotazioni dei centri operativi di sviluppo definiti dal presente articolo.

5. Gli altri uffici periferici dell'E.R.S.A.L. esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, confluiscono, con le loro competenze ed il loro personale, nei centri operativi di sviluppo.

6. Nell'attuazione dei programmi quinquennali ed annuali di sviluppo agricolo l'amministrazione dell'ente ed i singoli settori della sede centrale garantiranno che l'attività esecutiva dei centri operativi di sviluppo sia raccordata con le attività che l'Amministrazione regionale affida alle sue strutture periferiche ed in particolare ai settori decentrati dell'agricoltura.



Art. 21
(Centri di dimostrazione agraria)

1. I centri di dimostrazione agraria, aventi struttura di ufficio, sono funzionalmente dipendenti dal settore "innovazione tecnologica ed assistenza tecnica".

2. I suddetti centri, hanno la qualificazione, la dislocazione ed i compiti di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56.

3. Alla istituzione di nuovi centri dimostrativi, oltre quelli già istituiti, si provvede con le procedure di cui al citato articolo 7 della legge regionale n. 56 del 1987.

4. L'E.R.S.A.L., attraverso il settore "innovazioni tecnologiche ed assistenza tecnica" garantirà che l'attività dei centri di dimostrazione agraria sia raccordata con l'attività che la Regione affida alle proprie strutture periferiche ed in particolare agli uffici agricoli di zona.



Art. 22
(Strutture tecnico-operative a carattere temporaneo)


1. In sede di formulazione dei programmi pluriennali ed annuali possono essere costituite dall'E.R.S.A.L. strutture tecnico-operative a carattere temporaneo per la attuazione di relativi progetti.

2. Le strutture tecnico-operative di cui al precedente comma sono costituite con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L.; nell'atto di costituzione sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione, il funzionario incaricato di dirigere l'attività del gruppo ed il settore o i settori dai quali il gruppo ha dipendenza funzionale.




Titolo IV
NORME SULLO STATO GIURIDICO
DEI DIPENDENTI DELL'E.R.S.A.L.


Art. 23
(Disciplina del rapporto di lavoro)

1. Ai dipendenti dell'E.R.S.A.L. si applica la disciplina contenuta negli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici economici da esse dipendenti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.



Art. 24
(Dotazione organica)

1. Entro sei mesi dalla definizione dell'assetto organizzativo dell'ente, secondo le modalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L., sottopone al Consiglio regionale una proposta di legge per la individuazione della dotazione organica dell'ente ripartita per qualifiche.



Art. 25
(Funzioni dirigenziali)

1. Alla direzione dei settori centrali è preposto un funzionario appartenente alla seconda qualifica dirigenziale. Per lo svolgimento di compiti di studio, di ricerca, di elaborazione complessa, ispettivi e di controllo nonché di specifica professionalità, possono essere istituiti nell'assetto organizzativo generale apposite posizioni di studio di 2^ qualifica dirigenziale in numero non superiore a tre.
2. Alla direzione degli uffici centrali nonché alla direzione dei centri operativi di sviluppo, dei centri di dimostrazione agraria e delle strutture tecnico-operative di cui alla presente legge è preposto un funzionario appartenente alla prima qualifica dirigenziale.




Titolo V
NORME TRANSITORIE


Art. 26
(Norma transitoria)


1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 24, e comunque, non oltre il termine previsto per l'emanazione della legge stessa, è fatta salva la seguente dotazione organica provvisoria dell'ente, così come approvata con deliberazione del consiglio d'amministrazione 27 luglio 1988, n. 124/C e modificata con la presente legge, per far fronte ad improcrastinabili esigenze organizzative, anche ai fini della copertura dei posti vacanti, purché attuata nel rispetto delle leggi regionali vigenti in materia di personale:
2^ qualifica dirigenziale, n. 15;
1^ qualifica dirigenziale, n. 81;
8^ qualifica funzionale, n. 155;
7^ qualifica funzionale, n. 116;
6^ qualifica funzionale, n. 80;
4^ qualifica funzionale, n. 72;
3^ qualifica funzionale, n. 20;
2^ qualifica funzionale, n. 5.

2. Per il periodo previsto nel precedente primo comma l'E.R.S.A.L. è autorizzato ad adottare, nel rispetto della normativa vigente, provvedimenti in materia di personale nell'ambito della dotazione organica transitoria.

3. Qualora il personale in servizio nelle varie qualifiche funzionali alla data di esecutività della legge regionale riguardante la pianta organica definitiva dell'ente risulti eccedente rispetto a quello previsto dalle tabelle organiche verranno costituite corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento. ]



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 9 febbraio 1991, n. 4

(2) Legge abrogata dal numero 60) della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.