Finanziamento regionale per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni nel comune di Fiuggi (1) (2)

Numero della legge: 10
Data: 18 aprile 1994
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1994

L.R. 18 Aprile 1994, n. 10
Finanziamento regionale per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni nel comune di Fiuggi (1) (2)


[ Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo congressuale e di incrementare l'occupazione, la Regione interviene per la realizzazione in Fiuggi di un centro congressi ed esposizioni mediante la concessione al comune di un finanziamento nella misura e con le modalità di cui all'art. 3.


Art.2

1. La progettazione e l'esecuzione del centro congressi ed esposizioni di cui all'art. 1 sono demandate al comune di Fiuggi che deve prescegliere l'area di sedime dell'opera tra aree idonee disponibili nell'ambito del territorio del comune stesso.

2. Il progetto esecutivo dell'opera è approvato nei modi di legge dal comune di Fiuggi previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione II. Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

3. L'appalto dell'opera deve prevedere che la relativa esecuzione avvenga per stralci funzionali in dipendenza degli stanziamenti dei singoli esercizi finanziari di cui all'art. 4.

4. Ai fini dell'accelerazione delle procedure, su richiesta del comune di Fiuggi, il Presidente della Giunta regionale può indire una conferenza di servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.


Art.3

1. Alla concessione del finanziamento previsto dall'art. 1 provvede il Presidente della Giunta regionale con propri decreti, riferiti ai singoli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti di cui all'art. 4.

2. Il decreto di concessione della quota di finanziamento relativa all'anno 1994 è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione al comune di Fiuggi del finanziamento regionale è effettuata, per ciascun stralcio funzionale di cui all'art. 2, comma 3, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, con le seguenti modalità:
a) 10 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo decreto di concessione;
b) ulteriore 80 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
c) restante 10 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale ad ultimazione dei lavori.


Art.4

1. Per le finalità della presente legge è disposta per il triennio 1994/1996, la spesa complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 2 miliardi per il 1994 e L. 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996:

2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto per triennio 1994/1996 al cap. n. 29002, nell'apposita lettera, avente ad oggetto "Ripristino lettera b) legge regionale n. 22 del 1993", dell'elenco n. 4 del bilancio annuale 1994 e pluriennale allegato al medesimo, già presentato al Consiglio regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335, recepito dalla Regione con il 5° comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. In relazione a quanto precede, per la quota a carico del bilancio 1994, già presentato al Consiglio regionale, viene istituito il cap. n. 23216 con la seguente denominazione: "Contributo al comune di Fiuggi per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni" (Titolo 3° - area progetto 2 - rubrica 6 "Edilizia congressuale ed altri servizi" - settore operativo 36) e con lo stanziamento di lire 2 miliardi, mediante riduzione della medesima quota, iscritta al cap. n. 29002 del medesimo bilancio per l'esercizio 1994.


Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 aprile 1994, n. 11 (S.O. n. 2).

(2) Legge abrogata dal numero 40) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.