L.R. 09 Maggio 1995, n. 26 |
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1995 (1). |
Art. 1 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1995 è approvato in £. 27.401.269.071.191 in termini di competenza ed in £. 28.972.133.362.109 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1995, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella "A"). Art. 2
1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1995 è approvato in £. 27.401.269.071.191 in termini di competenza ed in £. 28.972.133.362.109 in termini di cassa. 2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1995 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (Tabella "B"). L'erogazione delle spese comprese nel settore "Partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. L'utilizzazione delle somme iscritte ai capitoli n. 32204, n. 32207 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nei corrispondenti capitoli. 4. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995. Art. 3
1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1995/97. Art. 4
1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: a) l'elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli n. 16310, n. 16313, n. 16316 e n. 16319; b) l'elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (2); c) l'elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; d) l'elenco 4, concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi; e) l'elenco n. 5, concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 1995 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di £. 771.136.568.697. In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/B concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di £. 619.352.876.006. 2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di £. 1.390.489.444.703 saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 14 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni. 3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti; tale onere è valutato in annue £. 98.100.000.000 (capitolo n. 15417 e n. 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1995. 4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge. 5. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, agli adeguamenti relativi all'entità degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335. 6. Per la realizzazione di interventi finalizzati agli investimenti è altresì autorizzata la ulteriore contrazione di uno o più mutui per l'ammontare complessivo di £. 181.365.000.000 il cui importo viene iscritto nello stato di previsione dell'entrata al capitolo n. 04501 con la seguente denominazione "Ulteriore mutuo finalizzato ad investimenti conseguente alla elevazione dei limiti di cui all'articolo 10 della legge n. 281 del 1970, conseguente ai proventi accertati al capitolo n. 00110 dello stato di previsione dell'entrata". La destinazione del predetto mutuo riguarda i capitoli, per il rispettivo ammontare, inclusi nella sezione "C" dell'elenco n. 5 allegato al bilancio. Ai medesimi capitoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge. Art. 5
1. Sono confermate per l'anno 1995 e per il bilancio pluriennale 1995/97 le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1994 ad esclusione del riferimento che rinvia all'articolo 41 della legge regionale n. 33 del 1985, concernente disposizioni per l'accelerazione della spesa, per la quale restano confermate le norme della legge regionale n. 88 del 1980, come modificate dall'articolo 9 (rectius: "22"; n.d.r.) della legge recante disposizioni per la formazione del bilancio 1995 (3). Art. 6
1. Ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 il quadro delle risorse per le strutture per il diritto agli studi universitari è così costituito: a) trasferimento dallo Stato, compresa la spesa per il personale, degli oneri relativi alle ex Opere Universitarie (legge n. 642/79) £. 22.689.379.000 b) incremento, sulla base del tasso di inflazione programmato attribuito al fondo di cui all'articolo 8 della legge 281/70 relativo all'ammontare di cui alla lettera a) £. 25.400.107.000 c) ammontare presunto del gettito di tutte le tasse universitarie accertate al cap. n. 00105 dello stato di previsione dell'entrata £. 35.000.000.000 d) ulteriore assegnazione aggiuntiva della Regione Lazio in deroga al quadro delle risorse stabilito dall'articolo 39 della legge regionale n. 51/1994 £. 12.213.539.550 TOTALE £. 95.303.025.550 2. Le risorse di cui al comma 1 vengono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale secondo le seguenti allocazioni: a) quota afferente gli IDISU inclusa nel capitolo di spesa n. 14101 £. 21.637.958.629 b) quota afferente gli IDISU inclusa nel capitolo di spesa n. 14103 £. 7.183.066.921 c) somma iscritta al capitolo di spesa n. 14123 £. 2.482.000.000 d) stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 44116 £. 64.000.000.000 TOTALE £. 95.303.025.550 3. Il trasferimento finanziario di cui alla lett. c) del comma 1 sarà disposto nella misura degli effettivi introiti accertati al cap. n. 00105 dello stato di previsione dell'entrata, al termine di ciascun trimestre dell'anno finanziario 1995. 4. L'eventuale differenza che risulterà al termine dell'esercizio finanziario 1995 a seguito dell'effettivo accertamento delle singole componenti di entrata e di spesa elencate nei comma 1 e 2, ad esclusione della lett. d) del comma 1,sarà portata in aumento o in diminuzione dell'assegnazione aggiuntiva regionale per l'anno 1996, rispetto a quella disposta per l'anno 1995, come sopra determinata in £. 12.213.539.550. Art. 7
1. I residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 sui seguenti capitoli istituiti ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 56, sono trasferiti ai sottoindicati capitoli di nuova istituzione: Dai capitoli 28910 e 28916 al capitolo 24950 " " 28911 e 28917 " " 24951 " " 28912 e 28918 " " 24952 " " 28928 e 28934 " " 24953 " " 28929 e 28935 " " 24954 " " 28930 e 28936 " " 24955 " " 28943 e 28946 " " 24956 " " 28944 e 28947 " " 24957 " " 28945 e 28948 " " 24958 " " 28952, 28955 e 28958 " " 24959 " " 28953, 28956 e 28959 " " 24960 " " 28954, 28957 e 28960 " " 24961 2. Nell'ambito dello stanziamento di cui ai capitoli 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24957, 24958, 24959, 24960, 24961, 24962, 24963, 24964, 24965, 24966, 24967, 24968, 24969, 24970, 24971, 24972 e 24973 la ripartizione fra i vari sub-assi viene effettuata secondo quanto previsto dal programma operativo 1994/1999 approvato dalla Commissione Europea e dalle variazioni autorizzate dal comitato di vigilanza. Art. 8
1. Per i capitoli di spesa a carico dei quali sono stati imputati negli esercizi 1994 e precedenti impegni programmatici, gli stanziamenti iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono riservati esclusivamente all'assunzione degli impegni formali conseguenti ed attuativi dei medesimi impegni programmatici, salvo revoca degli stessi, in tutto o in parte, qualora ritenuti non più realizzabili. 2. I funzionari di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 1977 sono tenuti, sotto la loro responsabilità, ad assicurare e verificare la conformità degli impegni di spesa alla prescrizione di cui al presente articolo. Art. 9
1. L'utilizzazione degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli di spesa è subordinata all'effettivo accertamento a favore del capitolo di entrata indicato nel riferimento apposto a margine dei medesimi capitoli nn. 21153, 21171, 22210, 32204 e 41202. 2. E' altresì subordinato all'accertamento dell'entrata a favore dei capitolo nn. 00110, 00205 e 04501 l'impegno contabile degli stanziamenti di spesa la cui copertura è correlata ai predetti capitoli di entrata, in conformità al riferimento recato a margine dei capitoli stessi. L'autorizzazione alla gestione di tali fondi sarà disposta a seguito della verifica dell'andamento degli accertamenti alla data del 30 giugno 1995 e sarà contestuale all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 1977. Art. 10
1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati bilanci di previsione per l'anno finanziario 1994, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione: 1) I.DI.S.U. - Istituto per il Diritto allo Studio universitario - Università degli Studi "La Sapienza" ed ISEF di Roma; 2) I.DI.S.U. - Istituto per il Diritto allo Studio universitario - Università degli Studi di Cassino; 3) I.DI.S.U. - Istituto per il Diritto allo Studio universitario - Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma; si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione commissariale n. 33/c del 25 ottobre 1993 relativamente all'esercizio finanziario 1993; 4) I.DI.S.U. - Istituto per il Diritto allo Studio universitario - Università degli Studi della Tuscia-Viterbo; 5) E.P.T. - Ente Provinciale per il Turismo - di Roma; 6) E.P.T. - Ente Provinciale per il Turismo - di Latina; 7) E.P.T. - Ente Provinciale per il Turismo - di Rieti; 8) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Velletri; 9) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Subiaco; 10) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di S. Marinella; 11) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Tuscolo; 12) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bracciano; 13) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dei Laghi e Castelli Romani; 14) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Anzio; 15) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Fiuggi; si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione n. 3 del 29 aprile 1993 del Consiglio di Amministrazione relativamente all'esercizio finanziario 1993; 16) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Civitavecchia; 17) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Gaeta; 18) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Rieti-Terminillo; 19) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dell'Etruria Meridionale; 20) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Viterbo; 21) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cassino; 22) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Tivoli. Art. 11
1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1995, deliberati dai sottoelencati enti ed aziende: 1) E.P.T. - Ente Provinciale per il Turismo - di Roma; 2) E.P.T. - Ente Provinciale per il Turismo - di Rieti; 3) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Anzio; 4) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bracciano; 5) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cassino; 6) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Civitavecchia; 7) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dell'Etruria Meridionale; 8) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Fiuggi; 9) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Gaeta; 10) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dei Laghi e dei Castelli Romani; 11) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Rieti-Terminillo; 12) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di S. Marinella; 13) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Subiaco; 14) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Tuscolo; 15) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Velletri; 16) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Viterbo. Art. 12
1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1995 i dirigenti regionali dovranno far pervenire al Settore 10°, dell'Assessorato regionale al bilancio relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1992 e non pagati negli anni 1992, 1993 e 1994 per i quali, al 31 dicembre 1994 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 15 del 1977, precisando gli estremi degli atti originari di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1977. 2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 1977. 3. L'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4. 4. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo, vengono effettuati direttamente dalla Segreteria Amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. 5. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1994, a carico degli esercizi 1992 e precedenti, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1995. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvederà direttamente il Settore 11° Ragioneria dell'Assessorato regionale al bilancio. 1. Nelle more di approvazione della legge regionale di riordino delle Comunità montane i fondi assegnati alla Regione per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra tutte le Comunità montane sulla base dei seguenti parametri: a) il 30 per cento in parti uguali tra tutte le Comunità montane: b) il 30 per cento in proporzione alla popolazione montana delle Comunità montane; c) il 40 per cento in proporzione alla superficie del territorio montano delle Comunità montane. 2. Contestualmente alla deliberazione di riparto dei fondi, la Giunta regionale, sentita l'UNCEM regionale stabilisce le direttive cui devono attenersi le Comunità montane per l'elaborazione dei programmi d'intervento che saranno presentati dalle Comunità montane entro i tre mesi successivi. 3. Entro 60 giorni dall'approvazione di tale deliberazione la Regione trasferisce i predetti fondi alle Comunità montane. 4. La Giunta regionale e l'Assessorato delegato, verificano la rispondenza dei programmi presentati alle direttive e ne autorizzano la spesa. Note: (1) Pubblicata sul BUR 15 maggio 1995, n. 13 (S.O. n. 7). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 16 dicembre 1995, n. 50 (S.S. n. 3). (2) Disposizioni confermate dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17, dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15. Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, cui la diposizione di conferma della presente legge e quelle successive sopra citate riconducono: "5. 1. E' approvato l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Oltre che nei casi previsti dalla lettera i), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento anche a favore di dirigenti della prima qualifica funzionale preposti agli uffici tecnico-strumentali, dell'ufficio (rectius: "all'ufficio; n.d.r.)" 2^ del settore 2^ e degli uffici (rectius: "agli uffici"; n.d.r.) del settore 16^, dei funzionari amministrativi contabili delle strutture di cui all'art. 24, lettera b), ruolo della formazione professionale, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, i funzionari (rectius: "dei funzionari"; n.d.r.) preposti alla sezione economato e contabilità dell'ufficio A.T.S. dell'Assessorato urbanistica, nonchè dei dirigenti preposti ad uffici pienamente autonomi rispetto alle strutture presso cui operano, semprechè a queste ultime non competano per le medesime gestioni gli adempimenti previsti dalla lettera l), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992. 2. Nei casi di coincidenza del funzionario delegato di cui all'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 con il dirigente cui, ai sensi dell'art. 9, competa la gestione del capitolo a carico del quale sia tratto il correlato ordine di accreditamento, i conseguenti adempimenti previsti dal comma 3 e successivi dell’art. 23 dela legge regionale n. 35 del 1992, saranno provvisoriamente attribuiti a settori diversi individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in attesa dell'adozione della legge regionale di ristrutturazione dell'Amministrazione. 3. Sono confermati, per l'anno 1993, i limiti di ammontare degli ordini di accreditamento recepiti con il comma 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |