L.R. 06 Luglio 1998, n. 25 (1) |
Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6.7.1998, n.24") riguardante: "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"". |
Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 1. (Omissis) (3). 2. (Omissis) (4). 3. (Omissis) (5) . Art. 3 (Modifica all'articolo 17) 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24"), le parole: "e la ricerca del materiale litoide" sono soppresse. 1. Al comma 2 dell'articolo 23 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24"), le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi". Art. 5 (Modifica all'articolo 25) 1. Al comma 7 dell'articolo 25 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24") le parole: "l'assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo preposto alla tutela del vincolo". Art. 6 (Omissis) (6). Art. 7 (Omissis) (7). Art. 8 (Allegati) 1. Costituiscono parte integrante della presente legge gli allegati A 15/1 e B 15/1 che, rispettivamente, sostituiscono quelli ugualmente contrassegnati, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24"). Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1998, n. 21 (S.O. n. 1). Riprodotta sulla G.U della Repubblica 30 gennaio 1999, n. 5 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce il numero 18 del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. (3) Sostituisce l'art. 5, comma 7, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. (4) Sostituisce l'art. 5, comma 8, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. (5) Sostituisce l'art. 5, comma 9, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. (6) Aggiunge l'art. 36-bis alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. (7) Aggiunge l'art. 38-bis alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |