L.R. 10 Settembre 1993, n. 46 |
Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione. (1) (2) |
[ Art. 1 (Finalità) 1. In attuazione dei principi contenuti nell'art. 45 del proprio Statuto, ed in conformità a quanto previsto all'art. 32, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la Regione interviene, con la presente legge, al fine di favorire, mediante la concessione di contributi finanziari, il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane operanti nel proprio territorio. 1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi ai confidi come definiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) ad integrazione del fondo di garanzia, costituito con gli apporti delle imprese aderenti e con il concorso di enti pubblici ed organizzazioni di categoria, finalizzato a favorire l'accesso al credito delle suddette imprese attraverso apposite convenzioni con istituti bancari. (1aa) 1 bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della l. 326/2003, i consorzi o società consortili di garanzia fidi già costituiti adeguano la propria struttura patrimoniale ai requisiti dimensionali ivi previsti. (1ab) 2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, tra l'altro prevedere: a) l'indicazione del tipo di operazioni bancarie che verranno effettuate a fronte del fondo di garanzia depositato; b) il tasto passivo sulle operazioni effettuate che dovrà esser riferito a quello più favorevole applicato sul mercato in base alla rilevazione ufficiale dei tassi bancari o interbancari;(1a) c) il limite minimo e massimo dei finanziamenti erogabili; d) che il rischio verrà proporzionalmente ripartito fra tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del fondo di garanzia; e) il tasso attivo sul fondo di garanzia depositato che dovrà essere riferito a quello attivo per i depositi a risparmio vincolati con scadenza a dodici mesi; f) l'abbattimento del tasso di interesse passivo, nel caso di utilizzazione degli interessi maturati sui contributi regionali. 3. La misura percentuale e le eventuali variazioni del tasso attivo e passivo di cui al comma 2, debbono essere comunicate al settore competente dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato. 4. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge sono considerati artigiani i consorzi e le società consortili costituiti a maggioranza da imprese artigiane iscritte agli albi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai quali partecipino anche piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi in numero non superiore ad un terzo. Sono considerati industriali, i consorzi o le società consortili costituiti a maggioranza da piccole e medie imprese nonchè cooperative di produzione e lavoro appartenenti alla categoria delle imprese industriali sulla base dell'iscrizione e dell'esercizio dell'attività risultante all'ente camerale competente per territorio, ovvero del certificato prefettizio, ai quali partecipino anche imprese artigiane, commerciali, di servizi in numero non superiore ad un terzo. Le imprese non possono far parte di più consorzi nè di più società consortili di garanzia fidi operanti nel breve termine (3). 1. Per le finalità della presente legge sono previsti annualmente nel bilancio della Regione appositi stanziamenti divisi in due fondi: a) il primo è destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o società consortili fra piccole e medie imprese o cooperative di produzione o lavoro; b) il secondo è destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o società consortili costituiti fra imprese artigiane. Art. 4 (Domande per i contributi) 1. La domanda di ammissione al contributo regionale deve essere presentata, a cura del rappresentante legale del consorzio o società consortile, all'Assessorato industria, commercio ed artigianato, entro il 30 giugno di ogni anno (4), corredata dalla seguente documentazione: a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile; b) elenco delle imprese, degli enti ed organizzazioni di categoria aderenti al consorzio, autenticato dal presidente o legale rappresentante del consorzio o della società consortile, con l'indicazione dell'apporto conferito da ciascun partecipante nonchè, per ciascuna impresa, della categoria di appartenenza e dell'ammontare dell'eventuale affidamento già accordato; c) certificato di vigenza del consorzio o società consortile; d) dichiarazione del legale rappresentante ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero delle imprese artigiane nonchè il numero delle imprese industriali, considerate tali ai sensi delle leggi vigenti, aderenti al consorzio o società consortile; e) composizione delle cariche sociali; f) copia delle convenzioni e relativi aggiornamenti stipulati con gli istituti di credito nell'anno di riferimento con dichiarazione di conformità del legale rappresentante del consorzio o società consortile ai sensi della legge n. 15 del 1968; g) attestato rilasciato dall'istituto di credito o copia contabile dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo di garanzia; h) relazione generale sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente; i) bilancio e/o certificazione bancaria da cui risulti la consistenza del fondo di garanzia complessivo con la specifica degli apporti di ciascun conferente, tutte le operazioni effettuate sul fondo, nonchè tutti gli elementi necessari a determinare la ripartizione dei contributi regionali tra i vari consorzi secondo i criteri di cui agli artt. 6 e 7; l) dichiarazione del legale rappresentante del consorzio che le operazioni inerenti le finalità sono effettuate ad un costo a carico dell'impresa associata non superiore allo 0,50 per cento degli affidamenti utilizzati per i consorzi industriali e le cooperative di produzione o lavoro, e non superiore all'1,50% per i consorzi artigiani; m) per i soli consorzi o società consortili industriali, una dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il numero degli addetti di tutte le imprese consorziate. 2. Nel caso di consorzi o società consortili già operanti, la documentazione di cui alle lettere a), d), e), f) e g), deve essere presentata solo nel caso di intervenute variazioni, fatta salva comunque la possibilità da parte degli uffici regionali competenti di chiedere periodicamente un attestato della camera di commercio comprovante la vigenza delle singole imprese aderenti al consorzio o alla società consortile. 3. L'istruttoria delle domande è effettuata dai competenti uffici dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato. I relativi atti sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, entro novanta giorni dalla data di scadenza generale per la presentazione delle domande. 4. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato agli aventi diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 5 (Concessione di contributi) 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, industria ed artigianato, dispone, con propria deliberazione adeguatamente motivata, la concessione ovvero l'esclusione dai contributi finanziari previsti dalla presente legge, sulla base di: a) la ricevibilità della domanda di contributo in quanto corredata dagli elementi di cui all'art. 4, comma 1; b) le indicazioni di cui al comma 2; c) i criteri stabiliti agli artt. 6 e 7. 2. Nei limiti dei fondi annualmente disponibili la misura del contributo regionale al fondo di garanzia dei consorzi o società consortili, varia, tenendo anche conto degli indirizzi programmatici regionali, secondo parametri commisurati al numero degli affidamenti erogati, alla consistenza delle fidejussioni e dei depositi conferiti dai soci, all'ammontare del credito erogato, all'entità delle sofferenze in essere e, per i soli consorzi industriali, anche al numero globale dei dipendenti delle aziende consorziate. 3. L'esito del provvedimento di cui al comma 1 è comunicato agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività. 4. Gli interessi che maturano sui contributi regionali depositati presso i fondi di garanzia costituiti dai singoli consorzi o società consortili, possono essere utilizzati: per un 50 per cento all'ulteriore abbattimento del tasso di interesse passivo sulle operazioni di affidamento effettuate dagli istituti di credito a favore dei soci dei consorzi stessi per il rimanente 50 per cento possono essere utilizzati per perseguire le finalità istituzionali dei consorzi stessi. Art. 6 (Criteri per la ripartizione del fondo regionale in favore dei consorzi o società consortili industriali.) 1. La ripartizione della quota del fondo regionale, di cui all'art. 3, lettera a), è effettuata con i seguenti criteri: a) un decimo del fondo viene attribuito per una metà ai singoli consorzi o società consortili operanti nel breve termine in base al numero delle piccole e medie imprese aderenti agli stessi o alle stesse, e per l'altra metà in base al numero delle piccole e medie imprese aderenti alle società consortili operanti nel medio termine consorziate ai confidi al 31 dicembre di ogni anno che siano in regola con le prescrizioni statutarie del consorzio (5); b) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base al numero degli affidamenti concessi dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno, rapportato al numero delle imprese aderenti al consorzio o società consortile al 31 dicembre dell'anno di riferimento; c) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base alla consistenza del "fondo di garanzia" costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dalle imprese e dalle fidejussioni depositate presso gli istituti di credito, nei limiti e con le modalità previste dagli statuti, detratte quelle rimborsate entro la fine di ogni anno e le quote dei soggetti che hanno formalizzato il proprio recesso dal consorzio, rapportate al numero delle imprese aderenti; d) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base all'ammontare globale del credito erogato nell'esercizio di riferimento da ciascun consorzio o società consortile nelle varie forme previste dalla convenzione degli istituti di credito, alle imprese facenti parte del consorzio medesimo, dopo aver detratto da tale ammontare gli importi accantonati o incamerati dagli istituti di credito per insolvenze avvenute nell’anno, rapportato al numero degli affidamenti di cui alla lettera b); e) due decimi del fondo vengono attribuiti a quei consorzi o società consortili sulla base del rapporto tra il saldo banca al 31 dicembre dell'anno di riferimento, e l'importo globale dei contributi erogati dalla Regione al consorzio stesso; f) un decimo del fondo viene attribuito a favore dei consorzi o società consortili in base al numero dei dipendenti delle imprese consorziate. Art. 7 (Criteri per la ripartizione del fondo regionale in favore dei consorzi o società consortili tra imprese artigiane.) 1. La ripartizione della quota del fondo regionale di cui all'art. 3, lettera b), è effettuata con i seguenti criteri: a) tre decimi del fondo vengono attribuiti ai singoli consorzi o società consortili in base al numero delle imprese aderenti agli stessi o alle stesse al 31 dicembre di ogni anno, che siano in regola con le prescrizioni statutarie del consorzio o che abbiano rilasciato regolare fidejussione; b) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base al numero degli affidamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, detraendo da tale numero gli affidamenti revocati dagli istituti di credito convenzionati, rapportato al numero delle imprese aderenti; c) un decimo del fondo viene attribuito in favore dei consorzi o società consortili in base alla consistenza del fondo di garanzia costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dalle imprese e dalle fidejussioni, nei limiti e con le modalità previste dagli statuti, detratte quelle rimborsate entro la fine di ogni anno e le quote dei soggetti che hanno formalizzato il proprio recesso dal consorzio, rapportate al numero delle imprese aderenti; d) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base all'ammontare globale del credito erogato nell'esercizio di riferimento da ciascun consorzio o società consortile nelle varie forme previste dalle convenzioni con gli istituti di credito, alle imprese facenti parte del consorzio medesimo, dopo aver detratto da tale ammontare gli importi accantonati o incamerati dagli istituti di credito stessi per insolvenze, rapportato al numero degli affidamenti di cui alla lettera b); e) due decimi del fondo vengono attribuiti a quei consorzi o società consortili sulla base del rapporto tra il saldo banca al 31 dicembre dell'anno di riferimento e l'importo globale dei contributi erogati dalla Regione ai consorzi stessi. Art. 8 (Obblighi dei destinatari dei contributi) 1. Con l'accettazione dei contributi finanziari previsti dalla presente legge il consorzio è obbligato: a) << Omissis >>; (6) b) a tenere informato l'Assessorato industria, commercio ed artigianato delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute relativamente agli elementi di cui all'art. 4; c) a nominare un proprio rappresentante tecnico in seno al comitato di cui all'art. 9; d) a restituire alla Regione Lazio, in caso di scioglimento, di cessazione del consorzio o di inoperatività, la quota parte delle eventuali disponibilità finanziarie residue, dopo la liquidazione, derivante da contributi regionali. Art. 9 (Verifica gestione dei fondi di garanzia) 1. E' istituito presso l'Assessorato industria, commercio ed artigianato un comitato tecnico per l'industria ed uno per l'artigianato, formati, rispettivamente, da un funzionario dell'ufficio regionale competente designato dall'Assessore all'industria, commercio ed artigianato e da un rappresentante tecnico per ciascuno dei consorzi di garanzia fidi richiedenti il contributo, con il compito di verificare le relazioni relative all'andamento ed alla gestione dei singoli confidi, con particolare riferimento alla rendicontazione dei fondi regionali ed all'esame delle problematiche tecniche. 2. Ciascun comitato, che è presieduto dal funzionario di cui al comma 1, è convocato entro il 30 settembre di ogni anno. Art. 10 1. La legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, concernente: "Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione" è abrogata. Art. 11 (Norme finanziarie) 1. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio 1994 che assumerà la seguente denominazione: "Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio". 2. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o società consortili artigiane sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio 1994 che assumerà la seguente denominazione: "Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili artigiane operanti nel territorio della Regione Lazio". 3. L'ammontare complessivo degli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 sarà pari allo stanziamento iscritto per il 1993 al capitolo n. 22120. Art. 12 (Norma transitoria)
(2) Legge abrogata dal numero 61) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |