Art. 1
(Modificazione dell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21)
(Omissis) (2).
Art. 2 (Interpretazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23)
1. Il termine fissato nell'art. 1 della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, così come anticipato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 21 del 1993 (come) modificato dall'art. 1 deve intendersi perentorio (3). 2. Ai fini della scadenza del termine di cui al comma 1, l'espressione "presentate" contenuta nel comma 1 della citata legge regionale n. 23 del 1987 deve essere interpretata nel senso di "inoltrate", per cui fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, in caso di consegna diretta, il timbro di ricezione apposto dagli uffici regionali (3). 3. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, limitatamente all'anno 1992, ai fini della scadenza del termine del 30 giugno fissato dalla legge regionale n. 23 del 1987, fa fede, oltre al timbro postale di spedizione, il timbro di ricezione apposto dagli uffici della Regione o dell'ente locale interessato a norma dell'art. 3 della citata legge regionale n. 42 del 1982.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 13 settembre 1993, n. 25 (S.O. n. 5). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. (3) Ad ogni buon fine si rammenta che la legge regionale 2 marzo 1987, n, 23 è stata abrogata dall'art.93, comma 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
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