Norme integrative e modificative della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, concernente: Istituzione del difensore civico.

Numero della legge: 41
Data: 2 novembre 1992
Numero BUR: 31
Data BUR: 20/11/1992

L.R. 2 Novembre 1992, n. 41 (1)
Norme integrative e modificative della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, concernente: Istituzione del difensore civico.


Art. 1

1. (Omissis) (2).


Art. 2

1. (Omissis) (3).


Art. 3

1. (Omissis) (4).


Art. 4

1. (Omissis) (5).


Art. 5

1. (Omissis) (6).


Art. 6

1. (Omissis) (7).


Art. 7

1. (Omissis) (8).


Art. 8

1. (Omissis) (9).


Art. 9

1. (Omissis) (10).


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 novembre 1992, n. 32.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 febbraio 1994, n. 8 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce l'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

(3) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.
(4) Sostituisce l'art. 3 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

(5) Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modifcata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

(6) Inserisce l'art. 5-bis all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

(7) Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

(8) Modifica l'art. 7 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

(9) Sostituisce l'art. 8 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

(10) Sostituisce l'art. 9 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.