L.R. 2 Novembre 1992, n. 41 (1) |
Norme integrative e modificative della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, concernente: Istituzione del difensore civico.
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Art. 1 1. (Omissis) (2). Art. 2 1. (Omissis) (3). Art. 3 1. (Omissis) (4). Art. 4 1. (Omissis) (5). Art. 5 1. (Omissis) (6). Art. 6 1. (Omissis) (7). Art. 7 1. (Omissis) (8). Art. 8 1. (Omissis) (9). Art. 9 1. (Omissis) (10). Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 novembre 1992, n. 32. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 febbraio 1994, n. 8 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce l'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (3) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (4) Sostituisce l'art. 3 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (5) Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modifcata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (6) Inserisce l'art. 5-bis all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (7) Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (8) Modifica l'art. 7 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (9) Sostituisce l'art. 8 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. (10) Sostituisce l'art. 9 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |