L.R. 22 Aprile 1989, n. 22 (1) |
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali.
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Art. 1 (Trattativa privata) 1. Le unità sanitarie locali possono far ricorso alla trattativa privata da motivare nel relativo atto deliberativo, nei seguenti casi: a) per le forniture il cui valore sia di importo non superiore in valuta italiana, a duecentomila ECU IVA esclusa, purchè la fornitura stessa non rappresenti nell'esercizio, frazionamento, ripetizione o completamento di altre forniture (2); b) quando siano andate deserte le gare per asta pubblica, licitazione privata, o appalto-concorso; c) per l'acquisto, sia in Italia che all'estero, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici necessari; d) per motivi di urgenza, imprevisti ed imprevedibili e comunque non conseguenti ad inerzia, purchè la fornitura sia limitata alle esigenze non procrastinabili; e) per l'affidamento di forniture complementari ad una fornitura in atto, rese necessarie da circostanze impreviste ed il cui importo non superi il 20 per cento del contratto originario. 2. In caso di trattativa privata, il comitato di gestione delibera l'assegnazione della commessa alla ditta ritenuta idonea, interpellando, ad eccezione di quanto previsto ai punti c) ed e) del precedente comma, almeno tre ditte o persone mediante lettera da inviarsi a mezzo raccomandata a. r. (avviso di ricevimento). 3. Qualora la fornitura sia di importo superiore a L. 50 milioni, I.V.A. esclusa, il comitato di gestione, fermo restando l'obbligo di interpellare almeno tre ditte o persone mediante lettera raccomandata a.r. nei casi indicati ai punti a), b) e d) del precedente primo comma, delibera l'assegnazione della commessa alla ditta ritenuta idonea, sentito il parere di un'apposita commissione,nominata dal comitato stesso, composta dal presidente o da un membro del comitato di gestione nonchè da un dirigente amministrativo e da un dirigente sanitario appartenenti a servizi interessati. Art. 2 (Capitolati d'oneri) 1. La Regione può emanare capitolati d'oneri-tipo per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi. 2. E' approvato il capitolato d'oneri generale-tipo di cui all'allegato B. 3. Le modificazioni al capitolato di cui al precedente comma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale (3). Art. 3 (Omissis) (4). Art. 4 Elenco dei fornitori delle unità sanitarie locali. Le aziende USL ed ospedaliere tengono appositi elenchi di fornitori cui far ricorso nelle ipotesi di forniture di beni e servizi urgenti e non programmabili di cui all'art. 1, lettera d) (5). Art. 5. - 15 (Omissis) (6). Allegato A (Omissis). Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 maggio 1989, n. 14. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 maggio 1990, n. 19 (S.S. n. 3). (2) Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 1 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45. (3) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45. (4) Articolo abrogato dall'art. 29, comma 4 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45. (5) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45. (6) Articoli abrogati dall'art. 29, comma 4 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |