L.R. 05 Novembre 1991, n. 73 |
Disciplina delle funzioni regionali di promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni diretta al mutamento delle circoscri- zioni provinciali ed alla istituzione di nuove province. (1)
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Art. 1 (Finalitą) 1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina le funzioni di promozione e coordinamento della Regione in attuazione dell'art. 16, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 2 (Promozione dell'iniziativa comunale) 1. La Regione, anche sulla base degli obiettivi indicati nei propri atti programmatori, provvede, con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi su proposta della Giunta regionale, ad individuare le aree che, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale, rendano opportuna una valutazione da parte dei comuni ai fini dell'esercizio dell'iniziativa di cui all'art. 133, primo comma, della Costituzione, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi indicati nell'art. 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. La deliberazione consiliare adottata a norma del precedente comma č trasmessa ai comuni i cui territori sono compresi nelle aree interessate all'eventuale revisione delle circoscrizioni provinciali ed č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 3 (Iniziativa comunale) 1. Ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera d), della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iniziativa dei comuni diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ed alla situazione di nuove province si esercita mediante deliberazione dei consigli comunali da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assolua dei consiglieri assegnati e deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa. Art. 4 (Comuni titolari dell'iniziativa) 1. L'iniziativa di cui al precedente art. 3 spetta, rispettivamente, ai comuni il cui territorio formi oggetto del mutamento delle circoscrizioni provinciali ed ai comuni destinati ad essere ricompresi nell'area territoriale della istituenda provincia. Art. 5 (Condizioni per l'iniziativa) 1. L'iniziativa di cui al precedente art. 3 deve essere rispondente a quanto prescritto dall'art. 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. In particolare, non č ammessa l'iniziativa per costituire nuove province aventi popolazione inferiore a duecentomila abitanti, nč per operare mutamenti di circoscrizioni provinciali che facciano scendere la popolazione di province esistenti al di sotto di duecentomila abitanti. Eventuali eccezioni devono essere motivate da obiettive ragioni di carattere geografico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con cui viene assunta l'iniziativa. Art. 6 (Proposta dell'iniziativa) 1. La deliberazione comunale con cui viene proposta l'iniziativa di cui al precedente art. 3 deve contenere: a) l'indicazione dell'area interessata con riferimenti ai rapporti sociali, economici e culturali; b) l'elenco dei comuni titolari dell'iniziativa ai sensi dell'art. 4 della presente legge; c) l'indicazione della popolazione complessiva dell'area interessata secondo i dati ISTAT riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente; d) l'individuazione del comune capoluogo in caso di istituzione di una nuova provincia; e) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 dei mutamenti delle circoscrizioni provinciali o della istituenda provincia. Art. 7 (Atti di adesione all'iniziativa) 1. I comuni compresi nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente art. 6 deliberano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'adesione alla proposta dell'iniziativa per il mutamento della circoscrizione provinciale o per l'istituzione della nuova provincia. 2. La deliberazione di adesione non puņ contenere elementi innovativi rispetto alla proposta. Art. 8 (Coordinamento dell'iniziativa comunale) 1. L'iniziativa dei comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova provincia deve esplicarsi interamente entro il termine perentorio di un anno dalla data di adozione della deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta. 2. A tal fine i comuni proponenti devono fare pervenire al Presidente della Regione le rispettive deliberazioni, adottate a norma dell'art. 3 della presente legge e divenute esecutive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione. 3. Il Presidente della Regione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni di cui al precedente secondo comma, verificatane la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della presente legge, trasmette le deliberazioni stesse agli altri comuni titolari dell'iniziativa ai sensi del precedente art. 4, ai fini dell'eventuale adesione all'iniziativa stessa. 4. Le deliberazioni di adesione, adottate a norma dell'art. 7 della presente legge e divenute esecutive, devono pervenire al Presidente della Regione entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni trasmesse ai sensi del precedente terzo comma. Art. 9 (Parere della Regione) 1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al precedente art. 8, quarto comma, risultino pervenute deliberazioni di adesione all'iniziativa per il mutamento di circoscrizioni provinciali o per la istituzione di nuove province da parte della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, il Presidente della Regione, verificatane la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della presente legge, trasmette le deliberazioni comunali al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi quindici giorni. 2. Il Consiglio regionale, entro il termine perentorio di settantacinque giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni comunali, esprime con propria deliberazione il parere di cui all'art. 133, primo comma, della Costituzione. 3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla adozione. 4. Se gli organi regionali non provvedono agli adempimenti di propria competenza nei termini previsti dai precedenti commi i comuni titolari del potere di iniziativa trasmettono direttamente le proprie deliberazioni ai Presidenti della Camera e del Senato. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1991, n. 33. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 maggio 1992, n. 17 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |