Capo I Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco Art. 1 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono: a) funghi epigei spontanei; b) fragole; c) asparagi selvatici; d) bacche di mirto; e) bacche di ginepro; f) lamponi; g) mirtilli; h) corbezzoli.
Art. 3 (Limiti di raccolta)
1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. 2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo: a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4; b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4; c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4; d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5; e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4; f) Russula virescens (verdone) cm. 4. Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.
2 bis. Non si applicano le limitazioni del comma 2 alle seguenti specie:
a) Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini 2014 sin. Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod;
b) Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer;
c) Cantharellus Adans ex Fries tutte le specie;
d) Craterellus cornuopioides (L.: Fr.) Pers.;
e) Hydnum repandum L.: Fr.;
f) Hydnum rufescens Sch.: Fr.;
g) Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.;
h) Armillaria tabescens (Scop.) Emel. (1.1)
2 ter. Le dimensioni di cui al comma 2 possono non essere rispettate qualora le raccolte vengano effettuate dai soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui all’articolo 8 bis. (1.1)
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti. 4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea. 5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici ai beneficiari delle autorizzazioni di cui all’articolo 8 bis nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà. (1.2) 6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona: a) asparagi selvatici Kg. 1,000; b) bacche di ginepro Kg. 0,200; c) bacche di mirto Kg. 0,200; d) corbezzoli Kg. 2,000; e) fragole Kg 1,000; f) lamponi Kg. 1,000; g) mirtilli Kg. 1,000.
Art. 4 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei) (1a)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso:
a) dell’attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, anche in formato card, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 12. La partecipazione al corso di cui al primo periodo non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi;
b) della ricevuta del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione. Sono esentati dal versamento i residenti nei comuni della Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il versamento e, quindi, il periodo di validità annuale del contributo di cui alla presente lettera sono riferiti ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso;
c) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta se accompagnati da persona in possesso dell’attestato di partecipazione, della ricevuta di versamento e di un documento di riconoscimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai residenti nella Regione sprovvisti dell’attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica sono rilasciate, a richiesta, dalla Regione, delle autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale se accompagnati da persona in possesso dell’attestato di partecipazione e della ricevuta di versamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. La ricevuta del versamento del contributo annuale di cui al comma 1, lettera b), è esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza, unitamente all’attestazione di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a) ovvero all’attestazione del possesso di uno dei titoli di studio indicati al medesimo comma 1, lettera a). Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono già in possesso di un tesserino rilasciato dalla Regione possono esibire tale tesserino in luogo dell’attestato di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a).
5. La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.
Art. 5 (1i)
(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)
Art. 6 (1l) (Raccoglitori professionali. Agevolazioni)
Art. 7 (Autorizzazioni straordinarie)
(2)
Art. 8 (Autorizzazioni speciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12. 2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico oppure per scopi scientifici e didattici. (3) 3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste. 4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati. 5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.
5 bis. Autorizzazioni speciali temporanee per la raccolta dei funghi epigei possono essere rilasciate ad associazioni micologiche o enti privati o pubblici in occasione di convegni e/o manifestazioni finalizzate allo studio e alla ricerca scientifica. I permessi riportano i nominativi dei partecipanti al convegno e/o alla manifestazione e hanno una durata pari a quella dell’iniziativa stessa. Le domande devono essere presentate dalle associazioni micologiche o dagli enti direttamente alla commissione tecnico-consultiva entro il 31 dicembre dell’anno in corso per iniziative che si terranno nell’anno successivo. I predetti soggetti, durante la raccolta che deroga ai divieti previsti dall’articolo 10, devono custodire copia dell’autorizzazione che potrà essere richiesta dalle autorità competenti. (4)
Art. 8 bis (5)
(Autorizzazioni speciali permanenti)
1. Il Presidente della Regione, riconosciuto il ruolo di prevenzione, formazione e divulgazione svolto dai micologi, può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni speciali permanenti nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta a titolo di studio di funghi epigei spontanei.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, a coloro che sono in possesso dell'attestato di micologo ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), residenti nella Regione ed inseriti nel Registro nazionale dei micologi approvato dal Ministero della salute e regolarmente iscritti ad una associazione micologica o naturalistica di rilevanza regionale o nazionale. Le autorizzazioni hanno validità illimitata.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali permanenti, gli interessati di cui al comma 2 devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite dell’associazione micologica o naturalistica di appartenenza, apposita domanda dalla quale risultino, oltre i dati anagrafici, quelli relativi al conseguimento dell'attestato ed il numero e la data di inserimento nel Registro nazionale. Alla domanda deve essere allegata fotocopia autentica dell'attestato di micologo.
4. Ai beneficiari delle autorizzazioni speciali permanenti è rilasciato un tesserino di riconoscimento e della loro collaborazione potranno avvalersi i comuni e le unioni di comuni.
5. Le autorizzazioni speciali permanenti di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.
6. Le autorizzazioni speciali permanenti dovranno comunque rispettare quanto stabilito all’articolo 3 sui limiti di raccolta.
Art. 9 (Modalità di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. 2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. 4. I funghi raccolti devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche dello sporoforo atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore ed evitare processi accelerati di marcescenza. (6) 5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 10 (Divieti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata: a) nelle riserve naturali integrali regionali; b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico; d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione. 2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari. 3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 11 (Limitazioni temporali)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato. 2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 12 (Commissione tecnico-consultiva)
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da: a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede; b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato; c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali; d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale; f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13. 2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate. 3. La commissione: a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge; c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.
Art. 13 (Ispettorati micologici)
1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione. 2. Gli ispettorati micologici sono coordinati da micologi delle aziende sanitarie locali con effettiva e documentata esperienza di controllo della commestibilità e/o di certificazione sanitaria di funghi da ammettere al commercio e sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende sanitarie locali. (7) 3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche nonché dei micologi come definiti all'articolo 8 bis, comma 2, per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività. (8)
Art. 13 bis (9)
(Attività degli ispettorati micologici)
1. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale determina funzioni e attività che competono agli ispettorati micologici delle aziende sanitarie locali di cui all’articolo 13, in ordine alla certificazione e al controllo ufficiale dei funghi epigei spontanei freschi, congelati, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo umano, alla commestibilità delle specie fungine presentate al controllo dai privati cittadini/raccoglitori, nonché ogni ulteriore funzione e attività necessaria per dare piena attuazione alla presente legge.
Art. 14 (Corsi di formazione)
1. I comuni, le comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici. (10)
1 bis. Gli ispettorati micologici garantiscono lo svolgimento di un numero minimo di corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), gratuiti sul territorio e l’aggiornamento minimo biennale obbligatorio per i micologi delle aziende sanitarie locali. (11)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. (12) 2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio. 3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 100 a euro 200 per chi: (13) 1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); (13a) 2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3; b) da euro 100 a euro 300 per chi: (14) 1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 5; (15) 2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dello articolo 11; 3) (16) c) da euro 200 a euro 600 per chi:(17) 1) esercita la raccolta dei funghi senza l’attestato di partecipazione, la ricevuta di versamento ed il documento di riconoscimento di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c); (17a) 2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10; 3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9; 4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione; d) da euro 50 a euro 100 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate. (18) 2. (19)
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficienza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. 4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno. 5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30. 6. (19a)
Capo II Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco Art. 17 (Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
1. Per la vendita dei funghi epigei freschi spontanei chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del comune in cui ha sede l’attività nella quale devono essere indicate le generalità di un soggetto incaricato della vendita, che sia riconosciuto idoneo alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio sostenuto presso i competenti servizi delle aziende sanitarie locali. (20)
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione di avvenuto controllo, rilasciata dagli ispettorati micologici di cui all'articolo 13 o da micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nel registro nazionale o regionale, con modalità definite con il provvedimento di cui all’articolo 13 bis. (20) 3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione. 4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita. 5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento integra, mediante il provvedimento previsto all'articolo 13bis l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.(21)
5 bis. È vietata la commercializzazione allo stato fresco, congelato o in qualunque modo conservato, della specie Amanita caesarea in stadio di ovolo chiuso intero, in cui non risulti visibile, tramite lacerazione naturale oppure incisione artificiale di almeno un centimetro quadrato, il colore rosso-arancio del cappello. (22) 6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.
Art. 18 (Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)
1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Capo III Disposizioni finali Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni. 2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale: cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni; cap. 24241 "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni. 3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998. 4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione: cap. 02120 "Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco". 5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale. 6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 20 (Abrogazione)
1. La legge regionale 11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.
Art. 21 (Disposizioni transitorie)
(23)
Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 20 agosto 1998, n. 23, S.O. n. 2
(1.1) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 22, lettera a), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(1.2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera a), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (1a) Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(1b) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 22, lettera b), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(1c) Lettera abrogata dall'articolo 17, comma 22, lettera b), numero 3) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(1d) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 22, lettera b), numero 4) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e successivamente dall'articolo 21, comma 16, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13
(1e) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 22, lettera b), numero 5) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(1f) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera b), numero 6) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e poi dall'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2018, n. 1
(1g) Comma abrogato dall'articolo 17, comma 22, lettera b), numero 7) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(1h) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera b), numero 8) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(1i) Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 22, lettera c) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e poi abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(1l) Articolo abrogato dall'articolo 17, comma 2, lettera d) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(2) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera f), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e successivamente dall'articolo 21, comma 16, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13
(4) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 22, lettera f), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(5) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 22, lettera g) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(6) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 22, lettera h) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(7) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 22, lettera i), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(8) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera i), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e successivamente dall'articolo 21, comma 16, lettera c), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13
(9) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 22, lettera l) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(10) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera m), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, dall'articolo 21, comma 16, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 e poi dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(11) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 22, lettera m), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(12) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera n) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(13) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 22, lettera o), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(13a) Numero modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(14) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 22, lettera o), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(15) Numero modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera o), numero 3) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(16) Numero abrogato dall'articolo 17, comma 22, lettera o), numero 4) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(17) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 22, lettera o), numero 5) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(17a) Numero modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(18) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 22, lettera o), numero 6) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(19) Comma abrogato dall'articolo 17, comma 22, lettera o), numero 7) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(19a) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(20) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 22, lettera p), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(21) Comma modificato dall'articolo 17, comma 22, lettera p), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(22) Comma inserito dall'articolo 17, comma 22, lettera p), numero 3) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(23) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
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