Nomina di un commissario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio - IRSPEL.

Numero della legge: 20
Data: 26 aprile 1993
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1993

L.R. 26 Aprile 1993, n. 20
Nomina di un commissario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio - IRSPEL.

Pubblicata sul BUR 30 aprile 1993, n. 12 (S.O. n. 6)
abrogata dall'art. 3 della legge regionale
22 maggio 1995, n. 30.


N.B.: per le indennità spettanti al Commissario straordinario in relazione all'effettiva durata dell'incarico, si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 e i commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65:


"Art. 14
(Omissis)

2. E' altresì approvato il bilancio preventivo 1996 dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica (IRSPEL). Ad integrazione della legge regionale 22 maggio 1995, n. 30, relativamente alle indennitaà spettanti all'amministratore straordinario ed agli organi dell'Istituto, previsti dalla medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 10 e 11 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65. La medesima indennità è, altresì, riconosciuta al commissario straordinario dell'IRSPEL di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, limitatamente all'effettiva durata dell'incarico.

(Omissis).".


"Art. 2

(Omissis).

10. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonchè al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compete un'indennita' di presenza pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali (artt. 39 - 43 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26).

11. Al presidente del consiglio di amministrazione compete inoltre un'indennità mensile nella misura, comunque non superiore al 50 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, fissata dalla Giunta regionale.

(Omissis).".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.