Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL) (1).

Numero della legge: 40
Data: 9 ottobre 1996
Numero BUR: 29
Data BUR: 19/10/1996

L.R. 09 Ottobre 1996, n. 40
Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL) (1).


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonché ad integrazione della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e successive modificazioni, istituisce il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio di seguito denominato "SIARL".



Art. 2
(Finalità del SIARL)

1. Il SIARL è il servizio attraverso il quale la Regione promuove, programma e coordina attività permanenti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni di carattere agrometeorologico, al fine di:
a) razionalizzare le operazioni agricole e favorire l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale;
b) elaborare previsioni meteorologiche a scala locale;
c) disporre di elementi conoscitivi per la programmazione delle attività agricole;
d) valutare l'attitudine colturale delle diverse zone agrarie.


Art. 3
(Attività del SIARL)

1. Le attività svolte dal SIARL sono:
a) costituzione e gestione della rete agrometeorologica;
b) acquisizione, validazione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati meteoclimatici;
c) costituzione e gestione della banca dati agrometeorologici compreso il recupero delle serie storiche dei dati meteorologici prodotti anche da altri organismi pubblici e privati;
d) attivazione di collegamenti con strutture fornitrici e fruitrici di dati ed informazioni di carattere meteoclimatico e con strutture aventi competenza in materia di organizzazione e gestione di archivi connessi al sistema informativo del mondo agricolo;
e) previsione degli eventi meteorologici anche tramite collegamenti satellitari ed utilizzo di radar;
f) sperimentazione delle innovazioni tecnologiche in agrometeorologia;
g) promozione, formazione ed aggiornamento in materia di agrometeorologia;
h) rilevazione dei dati bioagronomici e realizzazione dei giardini fenologici;
i) elaborazioni agronomiche correlate ai dati meteorologici e loro relativa diffusione;
l) studi pedo-agronomici, verifiche agronomiche dei modelli previsionali, produzione di carte tematiche anche tramite telerilevamento satellitare.

2. Il SIARL svolge, altresì, ogni altra attività connessa a quelle individuate al comma 1.



Art. 4 (2)
(Organizzazione del SIARL)
1. Le attività di cui all'articolo 3 sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell'Agenzia stessa.

2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 grava sulle risorse finanziarie previste dall’articolo 13 della l.r. 2/1995 e successive modifiche.


Art. 5
(Piano regionale del SIARL)

(3)




Art. 6 (4)
(Convenzioni)

1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, l'ARSIAL può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei programmi di attività dell’Agenzia stessa ed ai sensi della normativa vigente.



Art. 7
(Norma finanziaria)

(5)



Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 ottobre 1996, n. 29, s.o. n. 1

(2) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1

(3) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1

(4) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 3 della legge regioanale 13 febbraio 2009, n. 1

(5) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.