L.R. 22 Gennaio 1977, n. 8 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo della economia montana (1) (2) |
Art. 2 (Omissis) Art. 3 (Omissis) Art. 4 All'onere finanziario che si presume in complessive L. 150.000.000 per ciascuno degli anni 1977 e successivi per la corresponsione delle spettanze al personale addetto a compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo-pastorale, provvederà la Regione tramite le comunità montane presso cui detto personale presta servizio. A tal fine nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 sarà iscritta la spesa di L. 150.000.000, in apposito capitolo da istituirsi con la seguente denominazione: "Corresponsione del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende speciali silvo-pastorali, addetto a compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo-pastorale". All'onere relativo si farà fronte mediante parziale utilizzazione della maggiore entrata derivante dall'incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determinato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 356. Art. 5 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note : (1) Pubblicata sul BUR 31 gennaio 1977, n. 3 (S.O.). (2) Legge abrogata dal numero 18) dell'allegato B della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |