Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Tarquinia per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane (1).

Numero della legge: 76
Data: 7 giugno 1990
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1990

L.R. 07 Giugno 1990, n. 76
Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Tarquinia per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane (1).

Art. 1
1. La Regione, in conformità ai propri obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio monumentale, interviene, d'intesa con il comune di Tarquinia, per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane che rappresentano, anche per la mancanza di abbattimenti, un eccezionale esempio di fortificazioni medioevali.

Art. 2

1. Il comune di Tarquinia dopo aver acquisito il parere favorevole della competente soprintendenza, approva un progetto preliminare generale, per il consolidamento statico ed il restauro conservativo delle antiche mura cittadine da attuarsi in lotti esecutivi (2).

2. Il progetto deve essere sottoposto al parere del comitato tecnico consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

3. L'erogazione dei fondi al comune di Tarquinia avverrà con le modalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 3

1. Per le finalità della presente legge, comprese le spese necessarie per la definizione del progetto esecutivo, sono stanziati, a favore del comune di Tarquinia, L. 500 milioni per l'esercizio finanziario 1990.

2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'ano 1990 è istituito il capitolo n. 16750 "Intervento finanziario della Regione per il recupero delle mura della città di Tarquinia" con una disponibilità finanziaria, in termini di competenza, di L. 500 milioni.

3. Alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29852 e utilizzazione della posta contabile all'uopo iscritta all'elenco 4) del bilancio 1990.


Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1990, n. 17.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 dicembre 1990, n. 50 (S.S. n. 3).

(2) Comma così sostituito dall'art. 38 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.