Norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari (2).

Numero della legge: 82
Data: 29 dicembre 1978
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1979

L.R. 29 Dicembre 1978, n. 82 (1)
Norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari (2).


Art. 1

(Finalità della legge)


L'attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 1976, n. 183, concernente la "Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980" è regolata, per le materie di cui alla presente legge, dalle norme che seguono.


Art. 2
(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)


Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione Lazio e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorità alle aziende a conduzione familiare in relazione:
a) 1) alla costruzione, ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi ricettivi nonchè delle attrezzature ed impianti complementari al turismo;
2) all'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, purchè non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al successivo art. 10;
3) all'acquisto dell'immobile già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo art. 10;
b) all'ammodernamento o al miglioramento degli esercizi, attrezzature ed impianti di cui alla precedente lettera a), punto 1).


Art. 3
(Provvidenze)


Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite, conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, da mutui a tasso agevolato e da contributi in conto capitale.
Il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla cessione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo è determinato con decreto del Ministero del tesoro.
In particolare esse sono così determinate:
1) mutui a tasso agevolato con ammortamento massimo di venti anni:
a) nella misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera a) del precedente art. 2;
b) nella misura non superiore al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera b) del precedente art. 2;
2) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta per le opere di cui all'art. 2.
La misura massima dei mutui al tasso agevolato è elevata del 10 per cento nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente e quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attività ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonchè da imprenditori in genere relativamente ad opere realizzate in comuni ovvero in aree depresse.


Art. 4
(Contributi in conto capitale)


I contributi in conto capitale vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate con le modalità indicate nell'ultimo comma del successivo art. 7.
Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da province, da comunità montane e da loro consorzi ed associazioni nonchè da enti pubblici può essere disposta, con deliberazione della Giunta regionale, l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 35 per cento del contributo concesso.
Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.


Art. 6
(Non cumulabilità di contributi)


Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri enti pubblici.


Art. 7
(Modalità di concessione dei contributi)


La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulla concessione del finanziamento fissando le date di inizio e di ultimazione dei lavori.
L'Assessorato al turismo comunica al richiedente un estratto della deliberazione con invito - in caso di accoglimento anche parziale della domanda - a presentare all'Assessorato medesimo la documentazione definitiva.
L'erogazione dei mutui può avvenire a stati d'avanzamento dei lavori, accertati nelle forme consuete in atto presso l'istituto mutuante.
I contributi in conto capitale vengono erogati entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, in base agli atti di contabilità finale ed all'accertamento del modo di realizzazione dell'iniziativa.


Art. 8
(Vincoli di destinazione)


Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all'art. 2, lettera a), della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di venti anni.
Il vincolo è trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
La destinazione specifica degli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere previste dall'art. 2, lettera b), della presente legge, deve essere garantita, per la durata di quindici anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.
La Giunta regionale autorizza l'anticipato mutamento di destinazione e, nei casi di cui al primo comma, la relativa cancellazione del vincolo quando, su motivata e documentata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione medesima.


Art. 9
(Revoca della concessione)


La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati nonchè degli interessi legali viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, quando:
a) venga meno la specifica destinazione degli immobili in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente art. 8 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) sia disposto dalla Giunta regionale il mutamento della destinazione degli immobili per la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione;
c) venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale; nell'ipotesi di difformità parziale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, provvederà alla proporzionale riduzione dei contributi;
d) non vengano rispettati, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale, i termini fissati per l'inizio e l'ultimazione delle opere;
e) non sia stata conseguita la classifica indicata nella domanda e prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.


Art. 10
(Condizioni per la concessione delle agevolazioni)


Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse, nella misura e con le modalità di cui ai precedenti articoli, a condizione:
1) che le domande per la concessione delle provvidenze - nelle quali dovrà essere indicata la classifica quando le opere siano finalizzate alla realizzazione di attività soggette a classifica - siano corredate da:
a) relazione tecnica;
b) preventivo di spesa;
per le opere di cui alla lettera a), punto 1), del precedente art. 2, deve essere prodotto inoltre un progetto di massima munito del visto del comune;
2) che le opere oggetto di finanziamento vengano realizzate nell'ambito territoriale di operatività delle leggi sulla Cassa per il Mezzogiorno;
3) che le opere oggetto di finanziamento siano ancora da realizzare o, se realizzate, non siano state ultimate in data anteriore all'1 gennaio 1973.


Art. 11
(Disposizioni finanziarie)


Per l'attuazione delle provvidenze recate dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la complessiva spesa di L. 27.000 milioni, di cui L. 20.000 milioni per i mutui a tasso agevolato e L. 7.000 milioni per contributi in conto capitale.
Gli stanziamenti autorizzati dal comma precedente sono iscritti nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1978:

Capitolo n. 205257 "Mutui a tasso agevolato per acquisto, costruzione, ricostruzione, trasformazione, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri, nonchè degli impianti e attrezzature complementari, nelle zone interessate all'attuazione degli interventi cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183"..........................L. 20.000.000.000

Capitolo n. 205258 "Contributi in conto capitale per acquisto, costruzione, ricostruzione, trasformazione, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri, nonchè degli impianti ed attrezzature complementari, nelle zone interessate alla attuazione degli interventi di cui alla legge 2 magio 1976, n. 183"..............L. 7.000.000.000
Ai fini della gestione di cassa, ai suddetti capitoli n. 205257 e n. 205258 è attribuita, rispettivamente, la dotazione di L. 10.000 milioni e di L. 3,500 milioni.
Agli oneri derivanti dai commi precedenti si fa fronte riducendo gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 900299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978, rispettivamente di L. 27.000 milioni e di L. 13.500 milioni.
Nell'area progettuale "Razionalizzazione dei servizi di distribuzione del turismo" - codice 0600 - del bilancio pluriennale 1977-1981 sono iscritti i capitoli n. 205257 e n. 205258 con i relativi stanziamenti di L. 20.000 milioni e di L. 7.000 milioni per l'anno finanziario 1978; corrispondentemente nell'area progettuale "Organizzazione amministrativa" - codice 1000 - del bilancio stesso è ridotto di L. 27.000 milioni lo stanziamento del capitolo n. 900299 per l'anno finanziario 1978.


Art. 12
(Dichiarazione di urgenza)


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.





Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 gennaio 1979, n. 2.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 marzo 1979, n. 71.

(2) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11:
58. 1. Nei casi di contributi regionali in conto capitale erogati in base alle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80, 29 dicembre 1978, n. 82, i cui provvedimenti concessori sono stati revocati o annullati con successivi provvedimenti della Giunta regionale, le obbligazioni di restituzione possono essere estinte mediante la corresponsione in una o più soluzioni non oltre comunque cinque rate annuali, da determinarsi con delibera della Giunta regionale su richiesta degli interessati beneficiari, delle somme erogate dalla Regione maggiorate - in ragione d'anno - solamente degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dei contributi da restituire. Il provvedimento recante le modalità e gli importi da restituire è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.".



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.