L.R. 29 Gennaio 1983, n. 9 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni. Provvedimenti straordinari per accelerare l' approvazione degli strumenti urbanistici. (1) |
Art. 1 Il numero dei componenti della prima sezione del comitato tecnico consultivo, previsti nelle lettere b) e c) dell' articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e' elevato rispettivamente a nove e sei. Art. 2 A parziale modifica dell' articolo 7 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, il gettone di presenza previsto nel detto articolo e' stabilito in L. 45.000. A ciascun membro esterno non possono essere attribuiti piu' di dieci gettoni di presenza per ciascun mese. Art. 3
Dopo il quarto comma dell' articolo 10 della legge regionale 8 novembre, n. 43, e' aggiunto il seguente comma: << Omissis >>. Dopo il settimo comma dell' articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e' aggiunto il seguente comma: << Omissis>>. Art. 4
All' articolo 14 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi: << Omissis>>. L' assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualita' di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo, puo' disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e quelle di cui al numero 1) del quarto comma dello stesso articolo, siano sottoposte per il parere ad una sotto - sezione costituita da tre membri fra quelli di cui alla lettera b), e da due membri fra quelli di cui alla lettera c) dell' articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. La sotto - sezione e' presieduta dal presidente della sezione o da uno dei membri funzionari della sotto - sezione medesima da lui designato. Se la sotto - sezione esprime un parere unanime, questo tiene luogo del parere della sezione. Se il parere della sotto - sezione non e' unanime, le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in adunanza plenaria per la decisione definitiva. E' facolta' del presidente della sezione o della Giunta regionale chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria anche quando sia stato espresso parere unanime dalla sotto - sezione Art. 6 I servizi di segreteria di ciascuna sottosezione sono esplicati da altrettanti vice segretari, coordinati dal segretario della sezione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. All' esclusivo scopo di provvedere alla registrazione e resocontazione dei lavori della prima sezione e delle sottosezioni, nonche' alle prestazioni di stenografia, dattilografia, fotografia, copiatura e riproduzione cianografica o meccanica di atti e documenti relativi alle pratiche urbanistiche sottoposte all' approvazione regionale alle quali risulti che non si possa assolutamente provvedere a mezzo dei dipendenti e delle strutture della Regione a causa delle carenze di personale nei rispettivi profili professionali, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare contratti con ditte private, anche in forma cooperativa, le quali si obblighino a fornire l' opera con l' impiego di mezzi e personale propri. La predetta facolta' puo' essere esercitata dalla Giunta regionale limitatamente al periodo di diciotto mesi successivo all' entrata in vigore della presente legge. Nessun rapporto puo' intercorrere tra la Regione ed il personale impiegato dalla ditta commissionaria, ma le persone impiegate debbono essere indicate al competente assessore regionale ed ottenere la sua approvazione. Art. 8 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 600 milioni in ragione di L. 300 milioni per l' anno finanziario 1983 e di L. 300 milioni per l' anno finanziario 1981. Alla copertura dell' onere finanziario derivante dalla presente legge per gli anni 1983 e 1984 si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio di previsione per i rispettivi esercizi. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 marzo 1983, n. 7 (2) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |