Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari (1) (2)

Numero della legge: 17
Data: 16 febbraio 1990
Numero BUR: 14
Data BUR: 19/05/1990

L.R. 16 Febbraio 1990, n. 17
Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari (1) (2)


(2) (3)

Art. 3
(Consulta regionale)

1. E' istituita la consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, quale organo di consultazione e di partecipazione.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale è presieduta dall'Assessore regionale ai problemi del lavoro, emigrazione ed immigrazione.

3. E' composta da:
a) tre rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso;
b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti nel Lazio ed iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 6 della presente legge;
c) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;
d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dei diversi settori economici;
e) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione;
f) due rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dall'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia);
g) quattro rappresentanti delle organizzazioni di patronato;
h) due rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'U.P.I. (Unione province d'Italia);
i) un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro - Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

4. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, purchè sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le eventuali e successive integrazioni.

5. La consulta esprime pareri e proposte per l'adozione di interventi ed iniziative di cui alla presente legge ed è chiamata ad esprimere pareri su iniziative e provvedimenti formulati dai singoli settori della Giunta regionale sui problemi degli immigrati extracomunitari.

6. La consulta regionale per i problemi dei lavoratori stranieri extracomunitari nel Lazio è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento della consulta sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale ai problemi del lavoro nominato dall'Assessore.

8. La partecipazione della consulta di cui al presente articolo è gratuita con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedono nel comune nel quale ha sede il predetto organo.





Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio del 19 maggio 1990, n. 14.

(2) Legge abroagata dall'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10.

(3) Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 10/2008, fino alla data di insediamento della Consulta regionale per l'immigrazione istituita dall'articolo 23 della stessa l.r. 10/2008, resta in carica la Consulta regionale istituita all'articolo 3 della presente legge

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.