Istituzione del parco naturale dei Monti Lucretili.

Numero della legge: 41
Data: 26 giugno 1989
Numero BUR: 19
Data BUR: 11/07/1989

L.R. 26 Giugno 1989, n. 41 (1)
Istituzione del parco naturale dei Monti Lucretili.


Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituito con la presente legge il parco regionale naturale dei Monti Lucretili, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è compreso nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 2
(Finalità e classificazione)


1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è destinato al corretto uso e valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e durata delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti allo sviluppo sociali ed economico delle comunità locali interessate.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse disponibili, programmati secondo le direttive degli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 8.

3. In particolare il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è destinato alla tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio montano appenninico e delle componenti naturali, sociali, e culturali ad esso legate.

4. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è classificato come parco regionale naturale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 3
(Perimetrazione - Zonizzazione)


1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000. Tale allegato costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 4, o in caso di inadempienza da parte dello stesso, il Presidente della Giunta regionale, dispone l'apposizione di idonei cartelli perimetrali lungo le strade di accesso al parco regionale, recanti la dicitura "Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale naturale dei Monti Lucretili" ed un simbolo proprio e caratteristico del parco stesso.


Art. 4
(Gestione)

1. La gestione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è affidata ad un consorzio tra i comuni di Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Scandriglia, Orvinio, Poggio Moiano, la comunità montana IX "Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini", la comunità montana X "Valle dell'Aniene", che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Regione Lazio.

2. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni interessati o da loro delegati, quali membri di diritto, e da due consiglieri, di cui uno per le minoranze, eletti da ciascun consiglio comunale e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, di ciascuna comunità montana;
b) il comitato di gestione costituito da quatto membri, oltre il presidente, eletti dall'assemblea;
c) il presidente eletto dall'assemblea.

3. Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso.

4. Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi del consorzio.

5. Le riunioni degli organi consortili sono valide con la maggioranza dei componenti.

6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali facenti parte del consorzio, designano i propri rappresentanti in seno all'assemblea del consorzio stesso.

7. Il consorzio adotta il proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale, per la definitiva approvazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla elezione degli organi di cui al precedente sesto comma.

8. La Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, procede alla eventuale approvazione dello statuto ovvero ritrasmette all'ente gestore lo statuto per le modifiche necessarie.

9. In caso di mancata costituzione del consorzio, ovvero in caso di scioglimento dello stesso o di costante inadempienza alle norme ed alle direttive contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta, entro sessanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.


Art. 5
(Comitato consultivo tecnico-scientifico)

1. L'ente gestore del parco regionale dei Monti Lucretili si avvarrà della consulenza del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (2).

2. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente del consorzio di gestione del parco e si riunisce almeno ogni trimestre.

3. Il comitato tecnico-scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall'ente gestore.


Art. 6
(Personale del consorzio)


1. Allo scopo di assicurare un corretta gestione del territorio nel parco regionale naturale del Monti Lucretili, l'ente gestore costituirà un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del parco stesso.

2. L'ufficio sarà composto da un direttore tecnico, da un vice direttore, dal personale tecnico ed amministrativo in ragione di un massimo complessivo di trenta addetti.

3. Il personale del consorzio verrà assunto mediante pubblici concorsi, i cui termini verranno stabiliti di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale di parchi e riserve naturali.

4. Il direttore tecnico ed il vice direttore verranno assunti mediante concorso, per titoli ed esami, che accertino la professionalità e l'esperienza acquisite in materia di pianificazione del territorio e di gestione di parchi naturali.

5. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili l'ente gestore potrà avvalersi di personale dipendente dagli enti locali consorziati, nonchè di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Il personale dipendente dall'ente gestore del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, svolgerà, nel territorio del parco e nei territori limitrofi con esso collegato, compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, floristico, forestale e culturale, per l'osservanza delle norme statali, regionali e locali in materia, nonchè per garantire il rispetto e l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco e per assicurare l'incolumità personale dei visitatori del parco.


Art. 7
(Strumenti di attuazione) (3)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla approvazione dello statuto del consorzio, l'ente gestore è tenuto ad adottare il piano di assetto del territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ed il relativo programma di attuazione.

2. Contestualmente alla adozione del piano di assetto e del programma di attuazione, l'ente gestore predispone ed adotta il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività in esso compatibili.

3. Il piano di assetto territoriale, il programma di attuazione ed il regolamento, vengono adottati dall'assemblea del consorzio ed affissi per trenta giorni, a cura del presidente del consorzio, nell'albo di ognuno degli enti facenti parte del consorzio, dandone notizia sul Foglio degli annunzi legali.

4. Contemporaneamente alla pubblicazione, il presidente invia copia degli atti alla Giunta regionale.

5. Entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni agli strumenti suddetti.

6. Entro i successivi novanta giorni l'assemblea del consorzio formula le proprie controdeduzioni sulle osservazioni presentate ed adotta definitivamente il piano di assetto, il programma di attuazione ed il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina della attività.

7. Entro i successivi trenta giorni l'ente gestore invia il piano di assetto, il programma di attuazione ed il regolamento alla Regione Lazio.

8. Entro il termine di novanta giorni la Giunta regionale, con il parere della I commissione consiliare permanente, approva o respinge gli strumenti di attuazione adottati (4).


Art. 8
(Direttive per gli strumenti di attuazione)

1. Il piano di assetto territoriale prevede l'articolazione del territorio ai fini del conseguimento degli obiettivi e delle finalità istitutive del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

2. Il piano di assetto territoriale è costituito da rappresentazioni grafiche in numero e scale appropriate per esprimere le scelte territoriali adottate, da una relazione illustrativa che specifichi gli obiettivi, le scelte ed i criteri informatori del piano stesso e delle norme di attuazione.

3. Il programma di attuazione deve contenere le previsioni dei tempi, dei modi e dei costi di attuazione del piano, le forme ed i mezzi di incentivazione delle attività compatibili con le finalità istitutive del parco.

4. Il regolamento disciplina l'uso del territorio, le modalità di esecuzione degli interventi e l'esercizio delle attività previste nel piano di assetto.

5. In particolare, il piano di assetto territoriale deve indicare:
a) le eventuali zone di riserva integrale;
b) le eventuali zone di riserva orientata e gli interventi in essa attuabili;
c) le eventuali zone di riserva genetica;
d) le zone di interesse paesaggistico, vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici;
f) il sistema della viabilità all'interno del territorio del parco;
g) le zone a prevalente destinazione agricola, zootecnica e silvocolturale.

6. Gli strumenti di attuazione, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovranno altresì indicare:
a) le modalità di utilizzazione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata al fine di assicurare la salvaguardia delle associazioni vegetali naturali, delle specie faunistiche in esse presenti, la funzione di difesa dal suolo nonchè la produzione legnosa a fini economici, nelle zone all'uopo destinate, attraverso un idoneo piano di assestamento ed utilizzazione forestale, anche nel rispetto delle tradizioni e delle necessità socio-economiche delle popolazioni interessate;
b) le modalità per l'assistenza tecnica ai privati per il miglioramento dei boschi di loro proprietà, nonchè le norme per l'incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri, le norme e le direttive emanate dall'ente gestore;
c) le modalità e gli interventi per lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;
d) le norme e le modalità per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco;
e) la proposta di interventi ed i relativi criteri di attuazione, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico;
f) gli interventi e le modalità per la utilizzazione del territorio a fini turistici, escursionistici e ricreativi;
g) le modalità e gli interventi per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, anche al fine di promuovere il suo irradiamento nei territori limitrofi;
h) le modalità per la fruizione della viabilità all'interno del parco per i mezzi il cui uso non sia connesso all'esercizio delle attività agricole, zootecniche, forestali ovvero all'espletamento di compiti di istituto da parte di enti ed organismi pubblici.


Art. 9
(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione degli strumenti attuativi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le norme da osservare nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti:
a) sono consentiti interventi volti al recupero ed alla conservazione delle caratteristiche ambientali (5);
b) è consentito esercitare le attività tradizionali per il pascolo e la zootecnica e la manutenzione delle piste, delle mulattiere e dei sentieri esistenti, purchè ciò non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette;
c) è inoltre consentita la realizzazione di percorsi attrezzati segnalati e descritti, denominati "sentieri natura" e di infrastrutture leggere per il turismo, per le attività didattiche e scientifiche, secondo progetti concordati con le strutture regionali competenti in materia di parchi e di riserve naturali, purchè non in contrasto con l'assetto generale e paesaggistico dei luoghi ed utili al raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso e che non comportino, comunque, edificazione di nuove volumetrie;
d) è altresì consentita la realizzazione di annessi agricoli entro limiti di 0,001 metri cubi su metro quadrato se previsti in piani particolareggiati;
e) è consentito il taglio dei soli boschi cedui secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, con esclusione dell'apertura di piste di esbosco, assicurando l'assortimento delle specie, il rispetto di esemplari vetusti o di particolare conformazione, il rispetto del sottobosco e con il rilascio di un numero di matricine delle diverse specie proporzionale alla originaria composizione vegetale, fatte salve le norme più restrittive vigenti in materia;
f) è consentito l'esercizio dell'uso civico nei boschi di proprietà pubblica a seguito di autorizzazioni appositamente concesse dall'ente gestore e secondo i principi e le modalità di cui al punto precedente lettera e);
g) è consentita la trasformazione dei boschi cedui in alto fusto con le modalità di cui alle precedenti lettere;
h) è consentito effettuare opere di rimboschimento con specie autoctone;
i) è consentito effettuare interventi di miglioramento dei prati pascolo, ad eccezione dell'apertura di strade e piste di penetrazione;
l) è consentito predisporre attrezzature di sosta e aree di "pic-nic";
m) è consentita la manutenzione di piste esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse;
m-bis) è consentita, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'ente gestore, la realizzazione di opere di pubblico interesse riguardanti impianti di adduzione idrici, igienico-sanitari, scolastici e sportivi, purchè la struttura della Regione competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonchè l'urgenza e la necessità delle opere stesse (6).


Art. 10
(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

1. Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione degli strumenti di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, i comuni dotati di strumento urbanistico vigente adottano le necessarie varianti per adeguarli agli strumenti di attuazione.

2. Entro lo stesso termine i comuni non dotati di strumento urbanistico vigente adottano, ai sensi della legge regionale, il piano regolatore generale che dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi.


Art. 11
(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono comunque vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;
b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle
dismesse;
c) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;
d) il campeggio, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinate, ad accensione dei fuochi per la ripulitura dei castagneti e quelle altre coltivazioni arboree (7);
e) l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli del parco stesso;
f) l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, con qualunque mezzo esercitato. Eventuali catture di animali, in modo incruento ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere autorizzati dall'ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali;
g) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici. Eventuali attività di ricerca potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale;
h) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività;
h-bis) la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali, regionali, comunali classificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attività silvo-pastorali e, comunque, con osservanza alle prescrizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (8).


Art. 12
(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000 quella massima in L. 2.000.000.

3. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 e massima di L. 20.000.000.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.


Art. 12-bis
(Rimborsi)

1 Le domande per la concessione degli indennizzi previsti dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 43 e 2 settembre 1982, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni per i mancati guadagni subiti in conseguenza delle limitazioni alle utilizzazioni del patrimonio boschivo e per i danni provocati dalla fauna selvatica protetta, sono presentate annualmente all'ente gestore del parco, il quale, previa istruttoria, le trasmette alle amministrazioni competenti ad adottare i relativi provvedimenti ai sensi delle citate leggi regionali (9).


Art. 13
(Norme finanziarie)

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 8 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 500.000.000.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato "Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46" che offre la necessaria disponibilità.

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto a carico del capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato "Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori", che offre la necessaria disponibilità.

5. All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonchè delle attività da svolgere nell'anno successivo.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 11 luglio 1989, n. 19 (S.O. n. 2).
(Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 maggio 1990, n. 20 (S.S. n. 3)

(2) Comma come risulta dopo l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 29. Ad ogni buon fine si ritiene opportuno riportare integralmente il citato art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74:
"13. Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. 1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3.
2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, con la quale sono stabiliti:
a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attività compresi nella materia della tutela;
b) la durata in carica, le competenze e le modalità di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale;
c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente articolo 3.
3. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di tutela ambientale.".

(3) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1994, n. 15:
"1. 1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato art. 7.
2. (Omissis).".

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 26 maggio 1994, n. 15.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 26 maggio 1994, n. 15.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 26 maggio 1994, n. 15.

(7) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 26 maggio 1994, n. 15.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 26 maggio 1994, n. 15.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1994, n. 15.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.