(Finalita' della legge)
1. La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione e all’aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi. A tale scopo costituisce l’Istituto di studi giuridici denominato “A. C. Jemolo”, di seguito denominato Istituto.
2. L’istituto è ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno.
Art. 2 (Scopi dell' istituto)
L' istituto di studi giuridici concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile e sociale enunciati dallo Statuto regionale ed a tal fine: a) promuove l' impegno unitario ed il confronto di quanti, nella pubblica amministrazione, nelle universita', nella magistratura, nel foro e nella societa' civile intendono fornire un positivo contributo alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica; b) intraprende ogni iniziativa di studio e di ricerca valida per una formazione culturale pienamente partecipe del processo democratico del Paese. L' istituto rivolge particolare attenzione alla preparazione dei candidati alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie.
Art. 3( Attivita' dell' istituto)
Per raggiungere gli scopi indicati, l' istituto in particolare: a) promuove ed organizza convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico - culturale; b) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario; c) pubblica volumi e periodici; d) promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa scientifico - culturale; e) organizza corsi di preparazione ai concorsi per l' accesso alle professioni forensi ed alle cariere giudiziarie. Detti corsi sono riservati, nei limiti dei posti disponibili, ai cittadini residenti nel Lazio e la loro frequenza puo' essere favorita mediante l' istituzione di borse di studio. Per gli scopi di cui al precedente comma l' istituto si puo' articolare in distinte sezioni.
e bis) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale vigente.(1b)
Art. 4 (Sede dell' istituto)
L' istituto ha sede in ambito regionale in appositi locali attrezzati dalla Regione. Gli organi direttivi e collegiali dell' istituto possono comunque articolare le attivita' didattiche nel territorio regionale secondo le esigenze e le disponibilita' organizzative presenti nelle singole province.
Art. 5 (Organi dell' istituto)
Sono organi dell' istituto: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il revisore dei conti unico; (1c) d) il comitato scientifico - didattico.
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è così composto:
a) il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente;
b) due membri sono nominati dal Presidente della Regione tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati, con almeno dieci anni di esercizio, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
c) due membri su designazione del Consiglio regionale con voto limitato.
3. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.
4. Al rinnovo del Consiglio di amministrazione si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine, si provvede, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.
Art. 7 (Compiti del consiglio di amministrazione )
Il consiglio di amministrazione delibera: a) il regolamento interno dell' istituto; b) il conferimento degli incarichi di insegnamento e di ricerca su proposta del comitato scientifico - didattico; c) i provvedimenti relativi al fabbisogno di personale; (2a) d) i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio ed i rendiconti generali; (2b) e) i programmi di attivita' dell' istituto ed i relativi aggiornamenti; f) le convenzioni con le universita', gli enti di formazione, i docenti e gli esperti; g) l' acquisizione, l' alienazione e la trasformazione dei beni immobili dell' istituto, nonche' l' autorizzazione delle spese e la approvazione dei contratti; h) gli altri provvedimenti che non siano riservati al presidente dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell' istituto. Il consiglio di amministrazione provvede altresi' a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente, tra i propri componenti. (2c)
Art. 8 (Convocazione e modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente dell' istituto, di norma una volta al mese, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei voti espressi e con la partecipazione di almeno tre membri componenti, eccettuate quelle di cui al precedente articolo 7, lettere a), c) e d), che sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. (2d) Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, altresi', senza diritto di voto, il direttore dell' istituto. (2e)
Art. 9 (Presidente dell' istituto)
Il presidente dell' istituto e' il presidente del consiglio di amministrazione, egli e' il legale rappresentante dell' istituto e promuove e coordina l' attivita' del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, stabilendone l' ordine del giorno. 2. Nelle more della costituzione del Consiglio di amministrazione, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente dell’Istituto. (2f)
Art. 10(Compiti del presidente dell' istituto)
Il presidente dell' istituto, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 9, primo e secondo comma: a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso di cui all' articolo 7 della presente legge; b) (3) c) cura l' esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; d) dirige l' attivita' scientifico - didattica ed amministrativa dell' istituto curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l' adeguata utilizzazione del personale; e) convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico - didattico; f) soprintende a tutte le attivita' dell' istituto; g) adotta i provvedimenti riservatigli dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell' istituto, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione. g bis) (3) [Il presidente puo' delegare al direttore amministrativo dell' istituto l' emanazione di atti a rilevanza esterna con apposito provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] (3a)
Art. 11 (3b) (Revisore dei conti unico)
1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia. 2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche. 3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. 4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio. 5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso. 6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta. 7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. 8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.
Art. 12 (Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti)
(3c)
(Comitato scientifico - didattico)
1. Il Comitato scientifico-didattico è nominato dal Presidente della Regione, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il Comitato scientifico-didattico è composto da cinque membri scelti tra i docenti dell’Istituto che abbiano comprovata competenza e professionalità nelle attività inerenti alle finalità dell’Istituto.
3. Il Comitato scientifico-didattico è presieduto dal Presidente dell’Istituto che lo convoca.
Art.14 (Competenze del comitato scientifico - didattico)
Il comitato scientifico - didattico predispone i programmi formativi e di ricerca; coordina l' attivita' didattica per la realizzazione degli obiettivi, indicati dal consiglio di amministrazione; formula proposte per l' attivita' dell' istituto e per la nomina annuale dei docenti.
Art. 15 (4) (Direttore dell' istituto)
1. L'incarico di Direttore dell'Istituto e' conferito ad un magistrato nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio o in pensione che abbiano operato presso gli uffici del distretto della Corte di Appello di Roma, indicata dal Consiglio Giudiziario, ovvero ad un dirigente, competente in discipline giuridiche, scelto in una terna indicata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. (4a)
2. Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e puo' essere confermato nell'incarico.
3. Il Direttore dell'Istituto:
a) e' responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'Istituto; b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; (4b) c) collabora alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Istituto ed all'attuazione dei programmi di attivita' di questo e dei relativi aggiornamenti curando l’esercizio dei relativi poteri di gestione e di spesa; (4c) d) adotta gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno. (4d)
4. Al Direttore compete, oltre al trattamento di base in godimento, una indennita' legata al ruolo ed ai risultati, la cui misura e' fissata dal Consiglio di Amministrazione nel momento del conferimento dell'incarico, sulla base dei contratti di lavoro e la normativa regionale vigente.
Art. 16( Personale dell' istituto)
1. Fermo restando quando stabilito dall’articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, l’Istituto si avvale di proprio personale nei limiti della dotazione organica allegata al regolamento interno dell’Istituto stesso e nel rispetto della normativa vigente in materia.(4e) Per l' espletamento dei suoi compiti istituzionali, si avvale prioritariamente di personale di comparto e di qualifica dirigenziale messo a disposizione dalla Regione in in posizione di distacco e, eventualmente, tramite comando, anche dalle altre pubbliche amministrazioni.(4f) Il trattamento giuridico ed economico del personale regionale distaccato è regolato dalle norme regolamentari regionali, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal contratto collettivo decentrato del comparto di riferimento. Il trattamento giuridico ed economico del personale comandato e' regolato dalla normativa dell' ente di provenienza del personale medesimo. (4g) Per esigenze di personale non soddisfatte con le modalita' di cui al precedente secondo comma o per particolari figure professionali altrimenti non reperibili, l' istituto provvede alla copertura dei posti disponibili mediante pubblici concorsi o con contratti per tempi determinati nel rispetto della normativa statale vigente in materia.(4h) 5. Ai sensi dell’articolo 55, comma 6, dello Statuto, il personale dell’Istituto è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni. (4i)
(Trattamento di quiescienza e previdenza del personale dell'istituto.)
Art. 17 (Personale docente)
Per lo svolgimento dell' attivita' didattica e scientifica, l' istituto si avvale di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno e le indicazioni contenute nei programmi di attivita'. Il personale docente dei corsi deve possedere requisiti di professionalita' generale e specifica che garantiscano attivita' formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze istituzionali dell' ente.
Art. 18 (6)
(Vigilanza e controllo sull’attività dell’Istituto)
1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto, la vigilanza e il controllo dell’attività dell’Istituto spettano alla Giunta regionale, che esercita il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7, primo comma, lettere a), c) e g) limitatamente all’acquisizione, all’alienazione e alla trasformazione dei beni immobili. Sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale esercita il solo controllo di legittimità, fatta eccezione per i provvedimenti meramente esecutivi e non aventi carattere dispositivo, che sono esclusi dal controllo.
2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell’Istituto e il Presidente della Regione nomina un Commissario ad acta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione). La nomina del Commissario può essere disposta, altresì, negli altri casi individuati dal medesimo articolo 34 della l.r. 12/2016.
3. La Giunta regionale trasmette annualmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sull’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 55, comma 7, dello Statuto.
(Modalita' di esercizio della vigilanza e del controllo sull' attivita' dell' istituto)
(Vigilanza e controllo sugli organi dell' istituto - Potere ispettivo - Scioglimento)
Art. 21 (8)
(Finanziamento)
1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato mediante:
a) contributo ordinario della Giunta regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell’Istituto;
b) contributi straordinari eurounitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti locali per la realizzazione dell’attività dell’istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
c) proventi, quali le risorse finanziarie derivanti dalle attività istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;
d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.
e) proventi, quali risorse finanziarie derivanti anche dall’attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dall’attività svolta.
(Bilancio di previsione e rendiconto generale)
1. L’Istituto, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.
2. Il bilancio di previsione, l’assestamento e il rendiconto generale sono approvati dalla Regione secondo le disposizioni del capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche.(10)
3. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto generale nei termini, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’Istituto è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto ai medesimi termini, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione. (11)
Art. 23 (Regolamento interno)
Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell' istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell' istituto stesso. Il regolamento interno, deve, tra l' altro, contenere: a) l' indicazione della sede dell' istituto; b) le norme procedurali disciplinanti l' esercizio delle attivita' dell' istituto, rispetto ai principi di cui alla presente legge; c) la pianta organica dell' istituto; d) i criteri e le modalita' per la stipula di convenzioni con il personale docente; e) i criteri per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del direttore amministrativo; f) la individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente; g) l' individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore amministrativo dell' istituto; h) l' organizzazione delle strutture operative dell' istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.
Art. 23 bis (12)
(Disposizioni finanziarie)
1. A decorrere dall’anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo””, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, a decorrere dall’annualità predetta, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, rispettivamente, per euro 50.000,00, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al medesimo programma 01 della missione 01, titolo 1 e per euro 450.000,00 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
(Norma transitoria)
Note:
(1a) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(1b) Lettera aggiunta dall'articolo13, comma 132, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(1c) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(2) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(2a) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 132, lettera d), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(2b) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 132, lettera d), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(2c) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera d), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(2d) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera e), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(2e) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera e), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(2f) Commi secondo e terzo sostituiti dall'articolo 13, comma 132, lettera f), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(3) Lettera abrogata dall'articolo 13, comma 132, lettera g), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(3a) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 132, lettera g), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(3b) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 12, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(3c) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(3d) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera h), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1996, n. 52
(4a) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera i), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 30
(4b) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 132, lettera i), numero 2), punto 2.1, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(4c) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 132, lettera i), numero 2), punto 2.2, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(4d) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 132, lettera 1), numero 2), punto 2.3, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(4e) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera l), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(4f) Comma modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera d), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 13, comma 132, lettera l), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(4g) Comma modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera d), numero 2), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(4h) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera l), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(4i) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera l), numero 4), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(5) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 9 e successivamente abrogato dall'articolo 13, comma 132, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(6) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera n), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(7) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 132, lettera o), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(8) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera p), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(9) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23
(10) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(11) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(12) Articolo inserito dall'articolo 13, comma 132, lettera r), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
(13) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 132, lettera s), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22
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